L'ingiusto processo. Alias, una possibile marginalizzazione dell'indagato dal procedimento camerale di decisione sulla richiesta di archiviazione

AutoreFrancesco Paolo Garzone - Bianca Amelia Nocco
Pagine48-50
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Rivista penale 5/2018
LEGITTIMITÀ
5/2018 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
L’INGIUSTO PROCESSO.
ALIAS, UNA POSSIBILE
MARGINALIZZAZIONE
DELL’INDAGATO DAL
PROCEDIMENTO CAMERALE
DI DECISIONE SULLA
RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
di Francesco Paolo Garzone, Bianca Amelia
Nocco
SOMMARIO
1. La vicenda processuale. 2. Il regime di impugnazione
dell’ordinanza di imputazione coatta, prima e dopo la L.
103/2017 (c.d. riforma Orlando). 3. La (limitata) legittima-
zione ad impugnare. Il sacrif‌icio del diritto umano.
1. La vicenda processuale
In seguito ad un sinistro mortale, eseguiti i rilievi da
parte della polizia giudiziaria immediatamente interve-
nuta in loco ed esperite tutte le indagini ritenute oppor-
tune, il P.M. presso il Tribunale di Bari, non ravvisando
alcuna responsabilità a carico di terzi, presentava istanza
di archiviazione nel procedimento a carico di ignoti per il
reato di cui all’art. 589 c.p..
M.L., persona offesa e padre del defunto, si opponeva
alla richiesta onde ottenere la prosecuzione delle indagini.
Il Giudice per le indagini preliminari f‌issava udienza
camerale ex art. 409 c.p.p. e, all’esito della stessa, emet-
teva un provvedimento con cui ordinava al pubblico mi-
nistero di procedere alla formulazione dell’imputazione
coatta per il reato di omicidio colposo in capo a persona
non previamente iscritta nel registro delle notizie di reato
né, conseguentemente, avvisata e messa nelle condizioni
di partecipare alla relativa udienza.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva tempesti-
vo ricorso per cassazione.
Con lo stesso deduceva l’abnormità del provvedimento,
dolendosi della violazione degli artt. 409 e 415 c.p.p. e lamen-
tando l’emissione di un’ordinanza di imputazione coatta nei
confronti di una persona non identif‌icata durante le indagini
né previamente iscritta nel registro delle notizie di reato.
Siccome, inoltre, l’avviso di f‌issazione dell’udienza in
camera di consiglio ex art. 409 c.p.p. era stato notif‌icato
esclusivamente al Procuratore Generale, al Procuratore
della Repubblica e alla parte offesa, mentre alcuna notif‌i-
ca avevano ricevuto né il diretto interessato (contemplato
f‌ino ad allora quale “persona da identif‌icare”) né alcun suo
difensore, si lamentava anche la nullità del provvedimento
di imputazione coatta per la totale assenza di contraddit-
torio.
Nel ricorso si richiamava la giurisprudenza di legittimi-
tà (da ultimo confermata anche dalla sentenza n. 53181 del
29 novembre 2016 della Sezione VI della Suprema Corte)
per cui “è abnorme, in quanto completamente estraneo al
sistema processuale, il provvedimento con il quale il G.I.P.,
nel respingere una richiesta di archiviazione in procedi-
mento a carico di ignoti, ordini la formulazione dell’impu-
tazione a carico dei soggetti nei confronti dei quali il P.M.
non abbia proposto alcuna richiesta. Invero, quando si pro-
cede contro ignoti, il G.I.P. nel respingere la richiesta di ar-
chiviazione, può solo disporre l’iscrizione nel registro degli
indagati ex art. 415 comma 2 c.p.p.; e, se il P.M. insiste nella
richiesta di archiviazione e la parte offesa nella sua opposi-
zione, il G.I.P., nuovamente investito della decisione, deve
f‌issare nuova udienza camerale al cui esito soltanto può, ex
art. 409 comma 5, disporre la formulazione dell’imputazio-
ne” (Cass., 19 ottobre 2001, Palladino, in Cass. Pen., 2002,
1725; conformi: Cass., sez. I, 13 ottobre 2010 - 5 novembre
2010, n. 39283; Cass., sez. IV, 26 gennaio 1996 - 14 maggio
1996, n. 244, in Cass. Pen., 1997, 2465; Cass., sez. IV, 12 di-
cembre 2002 - 7 dicembre 2003, n. 5941, in Cass. Pen., 2004,
3651; Cass., sez. V, 19 giugno 2014 - 7 novembre 2014, n.
46135); “è abnorme il provvedimento con il quale il G.I.P.,
all’esito dell’udienza camerale celebrata ai sensi dell’art.
409 c.p.p., dispone la formulazione coatta dell’imputazione
nei confronti di soggetto non compiutamente identif‌icato e
non ancora iscritto nel registro degli indagati per il quale il
P.M. non abbia presentato alcuna richiesta” (Cass., sez. V,
25 ottobre 2005 - 3 gennaio 2006, n. 27, in Cass. Pen., 2007,
213; in senso conforme: Cass., sez. IV, 18 aprile 2008 - 10
giugno 2008, n. 23100; Cass., sez. V, 18 gennaio 2010 - 18
febbraio 2011, n. 6225).
Ciononostante, con la sentenza in commento la Supre-
ma Corte dichiarava “inammissibile il ricorso per cassazio-
ne dell’indagato avverso il procedimento del giudice per
le indagini preliminari che non accolga la richiesta di ar-
chiviazione e disponga la formulazione dell’imputazione,
ex art. 409 comma 5 c.p.p., in quanto unico soggetto legit-
timato ad impugnare è, in tal caso, il pubblico ministero”,
condannando il ricorrente anche al pagamento della som-
ma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende.
La decisione è stata sottoposta al vaglio della Corte
Europea di Strasburgo, ove il giudizio è tuttora pendente.
Non appare superf‌luo, tuttavia, soffermarsi sulle im-
plicazioni sistematiche derivabili dalla stessa, anche alla
luce delle riforme in materia de qua introdotte dalla Legge
(c.d. Orlando) 103/2017.
2. Il regime di impugnazione dell’ordinanza di imputa-
zione coatta, prima e dopo la L. 103/2017 (c.d. riforma
Orlando)
In ossequio ai principi sanciti dalla Costituzione repub-
blicana, il diritto ad agire e difendersi in giudizio compen-
2. Avverso la suddetta richiesta di archiviazione pro-
poneva opposizione la persona offesa L.Mi., in qualità di
genitore di L.M., chiedendo la prosecuzione delle indagini.
3. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribu-
nale di Bari f‌issava camera di consiglio per l’udienza del 10
febbraio 2016, ad esito della quale emetteva un’ordinanza
con la quale ordinava che il P.M. procedesse, entro 10 gior-
ni, alla formulazione dell’imputazione in capo a M.C. per il
reato di cui all’art. 589 c.p..
Il G.i.p. - dopo aver premesso che il procedimento era
scaturito dall’incidente stradale frontale, verif‌icatosi sulla
SP (omissis), tra la Fiat Punto condotta da L.M. (che de-
cedeva a seguito dell’impatto) e l’autocarro Scania, con-
dotto da M.C. (che rimaneva illeso); e dopo aver dato atto
dell’assunto svolto dal P.M. in richiesta (le cause dell’inci-
dente sarebbero ascrivibili alla perdita di controllo della
Fiat Punto da parte del soggetto deceduto) - ha ritenuto la
vicenda "suscettibile di possibili evoluzioni in sede dibat-
timentale, in ordine all’accertamento delle rispettive re-
sponsabilità dei soggetti coinvolti", apparendo la velocità
di marcia dell’autocarro essere stata superiore al limite di
velocità imposto e, d’altra parte, imponendo la particolare
conformazione del tratto stradale, in cui il sinistro aveva
avuto luogo, una particolare cautela (invero non osservata
da nessuno dei due soggetti coinvolti nel sinistro).
4. Avverso la suddetta ordinanza, tramite difensore di
f‌iducia, propone ricorso il M. articolando due motivi di do-
glianza.
4.1. Nel primo denuncia violazione degli artt. 409 e 415
c.p.p., con conseguente abnormità del provvedimento,
laddove sarebbe stata disposta l’imputazione coatta nei
confronti di persona non identif‌icata e non previamente
iscritta nel registro delle notizie di reato.
Il ricorrente - dopo aver premesso: a) di aver avuto
conoscenza della richiesta di archiviazione formulata dal
P.M. solo a seguito della notif‌ica dell’avviso di conclusione
delle indagini (avvenuta il 25 luglio 2016) e conseguente
accesso agli atti; b) che l’avviso di f‌issazione dell’udien-
za in camera di consiglio (che lo contemplava espressa-
mente come "persona da identif‌icare") era stato notif‌icato
esclusivamente al Procuratore Generale presso la Corte
di appello di Bari, al Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Bari ed alla persona offesa L.Mi. - deduce
l’abnormità dell’ordinanza impugnata sul presupposto che
il G.i.p. non poteva disporre la formulazione coatta dell’im-
putazione nei suoi confronti, in quanto lui non era stato
compiutamente identif‌icato e non era ancora iscritto nel
registro degli indagati.
4.2. Nel secondo denuncia violazione dell’art. 409
comma 2, c.p.p., con conseguente nullità dell’ordinanza,
laddove era stata disposta l’imputazione coatta in assenza
di contraddittorio con la persona interessata.
Il ricorrente fa presente che nè a lui e neppure al
suo difensore era stato mai notif‌icato e/o comunicato nè
l’avviso di f‌issazione dell’udienza camerale conseguente
all’opposizione della persona offesa e neppure l’ordinanza
emessa ad esito della stessa (con conseguente violazione
dell’art. 127 comma 7, c.p.p., richiamato in materia dal-
l’art. 409 comma 2, c.p.p.).
5. In vista dell’odierna udienza, sempre tramite difen-
sore di f‌iducia, il ricorrente deposita memoria difensiva
nella quale, dopo aver richiamato la sentenza n. 53181 del
29 novembre 2016 della sezione VI della Suprema Corte
che secondo lui esprime principi perfettamente applicabi-
li per la regolazione del caso di specie, insiste nell’accogli-
mento del ricorso.
6. Il ricorso è manifestamente infondato.
Contrariamente a quanto deduce il ricorrente, se-
condo consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr.,
tra le tante, sez. III sent. n. 15251 del 14 dicembre 2016,
2017, De Bosini, Rv. 269649) è inammissibile il ricorso
per cassazione dell’indagato, avverso il provvedimento
del giudice per le indagini preliminari che non accolga
la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione
dell’imputazione, ex art. 409 comma 5, c.p.p., in quanto
unico soggetto legittimato ad impugnare è, in tal caso, il
pubblico ministero.
Ne consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile
e che alla suddetta dichiarazione consegue, ai sensi del-
l’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche
al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una
sanzione pecuniaria che si stima equo determinare nella
misura indicata in dispositivo. (Omissis)

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