L'informazione in rete, con che diritto?

AutoreMaria Concetta De Vivo
Pagine125-158

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@1. Internet e la costituzione. Informare e comunicare in rete

@@1.1. Diritto e società dell'informazione

Se è vero che Internet è il prodotto più eclatante della nuova società dell'informazione è altrettanto vero che il futuro giuridico della Rete dipende da alcuni elementi che sono strettamente collegati ad essa, quali ad esempio (oltre alla tecnologia informatica): il contenuto-oggetto di questa tecnologia (ossia l'informazione) e le relative strutture di trasmissione, cioè le telecomunicazioni.

Il diritto si sta indirizzando verso la liberalizzazione sia dell'informazione sia delle telecomunicazioni. Il vero problema dipende, in realtà, da una serie di scelte più politiche che giuridiche.

Ad un primo approccio, l'intero sistema di regolamentazione giuridica nel campo delle telecomunicazioni appare caotico, forse a causa della quantità e della varietà delle normative prodotte. Il motivo probabilmente dipende dal fatto che diversi sono gli strumenti utilizzati nelle comunicazioni (il sistema tradizionale di telecomunicazione utilizza le reti quello televisivo utilizza l'etere); diverse sono le ragioni di contenuto dei vari tipi di comunicazione (in quele tradizionali il medium viene visto come uno strumento che consente a due soggetti di trasmettere fra di loro delle informazioni; nelle telecomunicazioni più complesse, quali ad esempio la radio e la televisione, il medium consente la diffusione dei messaggi da un sog-Page 126getto a più soggetti) e diversi sono i periodi storici che hanno prodotto i vari media (il sistema televisivo nasce molto più tardi di quello tradizionale delle telecomunicazioni e così Internet). Lo stesso diritto dell'informazione studia due aspetti di un unico problema (la comunicazione), ossia il complesso sistema su cui si basa la comunicazione ed il "contenuto" della comunicazione stessa. La conseguenza è che, nell'ambito della stessa disciplina del sistema di telecomunicazioni, si tende a distinguere la regolamentazione del sistema di reti attraverso cui si veicola il messaggio1 dalla regolamentazione del messaggio2 stesso.

Con l'avvento della multimedialità (e quindi di Internet) questa distinzione è superata, poiché non solo Tengono veicolati con un unico medium diversi tipi di comunicazione (telecomunicazione tradizionale e radiotelevisiva) ma viene a cadere la differenza stessa tra mezzo e messaggio, ossia tra Rete e Contenuto, internet, infatti, non è solo Rete di computer ma è anche Informazione e quindi Contenuto. Il fenomeno, pertanto, dovrebbe essere regolamentato attraverso un'unica forma di disciplina ad hoc.

Tutto il diritto si sta ormai evolvendo verso questa direzione, ne sono prova la nascita di Authorities specifiche, quale l'Autorità garante per le comunicazioni, e lo sforzo di rinnovamento a cui si stanno sottoponendo "vecchi" Ministeri quali ad esempio quello delle comunicazioni3.

@@1.2. L'informazione in rete: l'art. 21 Cost.

Fra tutte le libertà garantite nella nostra Costituzione, quella che riguarda l'informazione è la più elastica, perciò aperta ad articolati sviluppi. Questo è un bene ed è dovuto, forse, al fatto che il nostro costituente ha recepito quella che è la vera natura della libertà di pensiero, ossia la manifestazione più pura della libertà, intesa in senso assoluto, per cui più che di libertà di pensiero sarebbe opportuno parlare di "libertà di espressione". Tale libertà è fondamentale per una società democratica ed il suo campo di applicazione risulta vasto al punto da comprendere le informazioni d'o-Page 127gni tipo: divulgazioni di notizie, scientifiche e no, di dati personali, di opinioni, di dati pubblicitari o a carattere commerciale. Tuttavia ogni medaglia ha il suo rovescio e l'informazione "libera" può ricomprendere anche anomalie gravi come la circolazione di quelle informazioni con cui si rischia di "urtare, traumatizzare o turbare la serenità altrui"4. Internet, d'altra parte, per sua stessa natura, è il mezzo più adatto a soddisfare questa libertà d'espressione, dato che chiunque abbia a disposizione un PC e un modem può, con relativa semplicità, diffondere e ricevere informazioni d'ogni tipo. Ecco allora che ci si pone il problema dei limiti alla libertà d'espressione5.

All'estero la libertà di pensiero (o meglio la libertà d'espressione) è tutelata ed al contempo sottoposta a limiti. Così negli Stati Uniti oltre che dalla Costituzione e da leggi speciali è regolamentata dal Common Law, mentre in Europa la principale fonte è costituita dalla Convenzione Europea dei Diritto dell'Uomo, che all'art. 10.26 ne prevede espressamente anche i limiti. Questi debbono rispondere a tre esigenze ben specificate: a) l'eccezione deve essere espressamente prevista per legge; b) deve soddisfare ed essere proporzionata ad un interesse sociale primario; c) deve perseguire uno scopo legittimo come la sicurezza nazionale, la prevenzione dei crimini, la protezione della morale, la tutela della reputazione o dei diritti altrui. Sempre a livello europeo è la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che si occupa di quei casi anomali di informazioni diffamatorie e la sua produzione giurisprudenziale ha introdotto una proficua distinzione fra "giudizi di valore" e "fatti oggettivi", per cui nessun utente della Rete deve dimostrare l'esattezza del proprio giudizio di valore ma-Page 128deve, invece, provare la "veridicità" dei fatti oggettivi (cdd. fatti dimostrabili) che afferma e pubblica.

Nella nostra Costituzione gli articoli che trattano della libertà di pensiero sono principalmente7: Fart 21 Cost. e Fart. 15 Cost.

In realtà solo la parte "embrionale" di questo diritto è specificamente prevista ex art. 21 Cost., là dove viene garantita la libera manifestazione del pensiero "attraverso la parola, lo scritto, e ogni altro mezzo di diffusione", poiché non c'è una norma costituzionale che sancisce in termini chiari tale tutela, e solo attraverso l'attività interpretativa della dottrina e della giurisprudenza (Corte Costituzionale) si è giunti ad allargare il concetto di "libera manifestazione del pensiero" fino a ricomprendere in esso le notizie, i fatti d'attualità, la conoscenza e le informazioni in genere8. L'articolo 21, garantendo la libertà di pensiero, si riferisce, in realtà, alle diverse forme di questa libertà, che non si limitano ad una semplice manifestazione del proprio pensiero, bensì a qualsiasi forma di espressione, di idee, di opinioni, di notizie che si ritenga utile o opportuno comunicare ad altri.

Dopo lo Statuto Albertino ed il periodo fascista, nella neonata democrazia si è Sviluppata, così, una libertà di informazione molto generica9 comprendente i tre aspetti dì un medesimo diritto10:

  1. (Diritto ad) informare: che si esplica in un diritto di accesso, o meglio di libero accesso ai mezzi di informazione da parte di chiunque ed in condizioni di totale parità ed eguaglianza;

  2. (Diritto ad) essere informati: concretizzantesi in un diritto di scelta, o meglio di libera scelta tra più fonti di informazione;

  3. (Diritto di) informarsi: in realtà un diritto all'informazione ovvera la libertà ad informarsi intesa come attività di indagine (ed. inspectio)11.

    A causa di questa sostanziale generalità ed indeterminatezza la libertà di manifestazione del pensiero è ritenuta da alcuni autori12, alternativa-Page 129mente: a) un diritto soggettivo; b) un interesse legittimo13; c) un ed. diritto funzionale14.

    Mentre l'art. 21 tratta della manifestazione "pubblica", l'art. 15 si occupa della espressione "privata" del pensiero, sancendo l'inviolabilità di una comunicazione libera e segreta, come nel caso della corrispondenza. La nozione di comunicazione15 ex art. 15 Cost. riguarda qualsiasi tipo di trasmissione di messaggi (privati) fra due o più soggetti, indipendentemente dalla forma del messaggio stesso (lettera, cartolina, telefonata, e-mail ecc.) e dal mezzo utilizzato per la sua trasmissione (posta, telefono, Internet). Con l'enunciato costituzionale si garantisce al soggetto l'inviolabilità di una sfera che non ha nulla di fisico, che non ha uno spazio, ma che può essere accostato al concetto di inviolabilità di domicilio e/o a concetti simili. Questa tutela è garantita all'individuo non solo nei confronti di terzi estranei ma anche per impedire intrusioni indesiderate da parte della "comunità" in cui il soggetto è inserito.

    Entrambe le norme costituzionali trattano, quindi della libera manifestazione del pensiero nelle sue varie forme, ma l'analisi diventa problematica quando ci si riferisce alla manifestazione del pensiero in riferimento al suo momento creativo o al suo momento diffusivo, in pratica ci si pone il problema se sia oppure no tutelabile ex art. 21 Cost. quel soggetto che "mette in circolazione" l'altrui pensiero, di cui peraltro abbia disponibilità16.

    La Corte Cost. sembra propendere per l'opinione affermativa, per cui il soggetto eserciterebbe la libertà di espressione tutelata ex art. 21 Cost., riferendosi così ad un principio dì libera circolazione delle idee, indifferentemente dal fatto che siano' proprie, rispetto alle quali vi sia una implicita od esplicita adesione. Si attua così il passaggio da un angusto concetto di "libera manifestazione del (proprio) pensiero" ad una più ampia definizione di "promozione e manifestazione del pensiero", non più ridotta ad una forma di comunicazione interpersonale (più o meno riservata).

    Anche se l'art. 21 Cost. parla esplicitamente di pensiero "proprio" una sua re-interpretazione elastica potrebbe rappresentare un trampolino diPage 130 lancio per il superamento di fattispecie giuridiche difficilmente applicabili a realtà "diverse", come, ad esempio, la comunicazione via Internet. La Rete ha come oggetto le informazioni17, "è" strumento di veicolatone e luogo di scambio di informazioni e praticamente soddisfa le tre caratteristiche principali della libertà d'informazione, ossia il diritto di informare, ad essere informati e ad informarsi. Fin qui nessun problema...

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