L'infanticidio: un crimine, purtroppo, sempre attuale. Disamina sommaria di tipo giuridico-criminologico

AutoreAntonio Leggiero
Pagine10-11
2
dott
1/2017 Rivista penale
DOTTRINA
L’INFANTICIDIO: UN CRIMINE,
PURTROPPO, SEMPRE
ATTUALE. DISAMINA
SOMMARIA DI TIPO
GIURIDICO-CRIMINOLOGICO
di Antonio Leggiero
Dal punto di vista etimologico il termine “infanticidio”
sta ad indicare l’uccisione di un soggetto infante. Gli in-
fanti - dal latino infantes (cioè qui fari non possunt vale
a dire soggetti che non possono parlare) - sono appunto i
bambini in tenera età, nel primissimo periodo di vita.
In un’accezione giuridico-criminologica, questo orripi-
lante crimine viene perpetrato in un lasso di tempo imme-
diatamente successivo al parto.
Solo in questo caso può essere sussunto nel paradigma
normativo e criminologico in questione.
In linea generale, tale delitto - particolarmente abietto
e ripugnante - quasi sempre viene commesso dai genitori;
nella stragrande maggioranza dei casi dalla madre.
In letteratura criminologica, alcuni autori distinguono
l’infanticidio in neonaticidio e lattanticidio.
Il primo avverrebbe quando il piccolo è ucciso nell’e-
strema immediatezza della nascita, mentre il secondo nel
momento in cui inizia ad essere allattato.
Si tratta, comunque, in entrambi i casi, di lassi crono-
logici molto ristretti.
Preliminarmente, dal punto di vista dell’ordito norma-
tivo, va ricordato che il nostro ordinamento non prevede il
reato di infanticidio comune.
Il nostro diritto penale, infatti, sussume l’uccisione di
un infante, vale a dire di un bambino in tenera età, nel
paradigma codicistico dell’omicidio volontario (articoli
575 e 577 c.p.).
Tuttavia, mentre è del tutto assente un’ipotesi norma-
tiva per così dire di base, al contrario è prevista un’ipotesi
speciale di infanticidio: l’infanticidio in condizioni di gra-
ve abbandono materiale e morale (art. 578 c.p.).
Si tratta di una fattispecie di infanticidio che in sostan-
za è in un rapporto di species a genus con l’infanticidio
comune (oltreché con l’omicidio stesso), costituendone,
al tempo stesso, un’ipotesi attenuata.
La norma in esame, infatti, recita: “1. La madre che ca-
giona la morte del proprio neonato immediatamente dopo
il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è de-
terminato da condizioni di abbandono materiale e morale
connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro
a dodici anni. 2. A coloro che concorrono nel fatto di cui
al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad
anni ventuno.
Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire
la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due
terzi.
Non si applicano le aggravanti stabilite dall’articolo 61
Diventa fondamentale dunque procedere ad un’attenta
disamina ermeneutica del disposto codicistico, basilare
per comprendere l’essenza dogmatica e concettuale del
reato in questione, soprattutto ai f‌ini dei suoi riverberi ap-
plicativi di tipo processual-penalistico.
Prima facie il reato in questione è un reato proprio,
vale a dire che può essere commesso soltanto da un sog-
getto che riveste un determinato ruolo specif‌ico: nell’arti-
colo in commento la madre.
Molto espressiva la locuzione usata da alcuni autori
(Mantovani) di reato “a mani proprie”. Una def‌inizione
che, al di là della valenza semantico-lessicale giuridica,
sembra quasi evocare anche la sinistra modalità crimina-
listica con la quale viene realizzato.
La fattispecie in questione può essere realizzata tanto
con un’azione quanto con un’omissione.
Come già anticipato, il comportamento tipico deve es-
sere posto in essere in un ambito cronologico ben determi-
nato e specif‌ico: durante il parto o nel periodo immediata-
mente successivo.
Tecnicamente - secondo letteratura medica e crismi
normativi - il crimine de quo può essere di due tipi: l’in-
fanticidio vero e proprio ed il feticidio.
Mentre il primo è commesso su un essere umano vivo,
anche se non ancora dotato di vitalità (cioè di capacità di
vivere a lungo) che sia uscito dal grembo materno ed abbia
iniziato a respirare autonomamente (docimasia polmonare,
con esatta dizione medica); il secondo vede come soggetto
passivo un feto nascente, vale a dire un soggetto biologico
il quale sia in uno stato di transizione nel lasso di tempo
che va dal momento del distacco dal grembo materno al mo-
mento nel quale acquista vita autonoma (fase del parto).
Infatti, il diritto penale considera come entità umana
sia il soggetto nato che il feto nascente (nel pur brevissi-
mo lasso di tempo intercorrente tra l’inizio del distacco
dall’organismo ospitante e l’acquisizione di una vita biolo-
gica autonoma ed esterna).
È doveroso sottolineare che il delitto ex art. 578 c.p.
presenta due fondamentali e basilari elementi specializ-
zanti rispetto all’infanticidio comune: la condizione di
abbandono morale e materiale della madre ed il lasso di
tempo in cui il reato viene commesso (dato cronologico).
Tali condizioni, l’abbandono morale e materiale - per
costante giurisprudenza - devono essere presenti in modo
congiunto ed oggettivo (Cass. 10 novembre 1987) nonché
agire in una relazione eziologica-causale ben determinata
e specif‌ica con l’evento (Cass. 26 maggio 1993).
Con maggiore impegno esplicativo occorre che le con-
dizioni di abbandono materiale e morale, correlate al par-
to e ad esso preesistenti, debbono condizionare pesante-

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