L'indisponibilità del braccialetto elettronico: le sezioni unite escludono ogni automatismo

AutoreLivia Bongiorno
Pagine26-32
860
giur
10/2016 Rivista penale
CONTRASTI
Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al paga-
mento delle spese processuali, ma non di quelle in favore
della cassa delle ammende, dovendosi escludere ogni pro-
f‌ilo di colpa nella determinazione della causa di inammis-
sibilità, in presenza di un oggettivo contrasto di giurispru-
denza sulla autonoma ricorribilità dell’ordinanza oggetto
di impugnazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
SEZ. UN., 19 MAGGIO 2016, N. 20769 (*)
(UD. 28 APRILE 2016)
PRES. CANZIO – EST. PICCIALLI – P.M. STABILE (CONF.) – RIC. LOVISI
Misure cautelari personali y Arresti domiciliari y
Dispositivi elettronici di controllo y C.d. braccialet-
to elettronico y Indisponibilità dello strumento di
controllo y Misura coercitiva da applicare y Automa-
tismo y Esclusione y Criteri y Individuazione.
. In materia di applicazione della misura degli arre-
sti domiciliari con il c.d. braccialetto elettronico o di
sostituzione della custodia cautelare in carcere con
tale misura, l’accertata indisponibilità del congegno
elettronico non comporta alcun automatismo nella in-
dividuazione della misura coercitiva applicabile, la cui
scelta è, invece, rimessa al giudice, in base ai princi-
pi di adeguatezza e proporzionalità, in relazione alla
intensità delle esigenze cautelari del caso concreto.
(Mass. Redaz.) (c.p.p., art. 274; c.p.p., art. 275; c.p.p.,
art. 275 bis) (1)
(*) La sentenza in epigrafe è già stata pubblicata in questa Rivista
2016, 745. Se ne ripubblica solamente la massima con nota di LIVIA
BONGIORNO.
L’INDISPONIBILITÀ
DEL BRACCIALETTO
ELETTRONICO: LE SEZIONI
UNITE ESCLUDONO
OGNI AUTOMATISMO
di Livia Bongiorno
SOMMARIO
1. Premessa. Il braccialetto elettronico. 2. I termini del con-
trasto. 3. La lucida risoluzione delle Sezioni Unite. 4. Un va-
demecum per il giudice cautelare. Conclusioni.
1. Premessa. Il braccialetto elettronico
La sorveglianza a distanza realizzata per il tramite del
c.d. braccialetto elettronico (1) è prevista dall’art. 275 bis
c.p.p., disposizione, questa, introdotta nell’anno 2000 (2).
La previsione di tale forma di controllo è scaturita dall’e-
sigenza di provvedere alla scarsa aff‌idabilità delle misure
diverse dalla custodia carceraria, le cui prescrizioni ri-
sultavano facilmente eludibili e talvolta inidonee a fron-
teggiare le esigenze di cautela riscontrate nei singoli casi
concreti. Il legislatore in quel frangente mirava, quindi,
ad un potenziamento degli strumenti di contrasto nei con-
fronti di soggetti indiziati di gravi delitti, prescrivendo un
accertamento più attento in ordine al prof‌ilo dei controlli
con riguardo alle misure diverse dalla custodia in carcere.
Purtroppo, però, la previsione dell’ausilio tecnologico
in questione non è stata adeguatamente accompagnata e
supportata sul piano pratico delle risorse. In particolare,
nel testo codicistico si legge - ora come al momento dell’in-
troduzione dell’istituto - che «il giudice, prescrive procedu-
re di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti
tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte
della polizia giudiziaria». Invero, tale assunto, inizialmen-
te trovava giustif‌icazione nel carattere prettamente speri-
mentale dell’utilizzo dei dispositivi elettronici: nella rela-
zione tecnica al disegno di legge di conversione del D.L.
341 del 2000 si prevedeva, infatti, una graduale entrata in
funzione di tali monitoraggi e per tale ragione furono intro-
dotti nel sistema solo pochi esemplari dello strumento ren-
dendo, quindi, necessaria una verif‌ica preventiva rispetto
alla prescrizione da parte del giudice dei mezzi di controllo
elettronici circa la disponibilità degli stessi.
Ciò che desta stupore risiede nel fatto che, come ac-
cennato, tale locuzione si legge ancora nell’art. 275 bis
c.p.p., a ben sedici anni dal varo della disposizione; la
sua presenza, tutt’altro che trascurabile, denota la perdu-
rante scarsità dei mezzi elettronici di controllo ed ha, al
contempo, una valenza che è tale da far nascere delicati
contrasti in dottrina e giurisprudenza. Attualmente i brac-
cialetti elettronici vengono forniti e gestiti dalla società
Telecom Italia S.p.a., in virtù di una convenzione stipulata
con il Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero
dell’Interno. Ai sensi della Convenzione anzidetta, Tele-
com mette a disposizione della magistratura un numero
ancora limitato di braccialetti, rendendo quindi tutt’oggi
possibile l’indisponibilità dello strumento a fronte di una
richiesta di applicazione.
Tale assetto di cose pesa ancor di più stante la modif‌ica
intervenuta nel 2013 (3), in conseguenza dell’ormai cele-
bre decisione Torreggiani della Corte europea dei diritti
dell’uomo (4), con la quale l’Italia è stata condannata per
violazione del divieto di trattamenti inumani o degradan-
ti, come quello inf‌litto ai detenuti a causa del sovraffolla-
mento carcerario, per cui era stato assegnato un anno di
tempo al nostro Paese per introdurre rimedi eff‌icaci a tale
intollerabile situazione.

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