L'indebito ricorso ai 'progetti obiettivo' come forma di remunerazione del pubblico impiego: v'è ancora spazio per una tutela penale della pubblica amministrazione?

AutoreFrancesco Paolo Garzone
Pagine64-68
252
giur
3/2016 Rivista penale
MERITO
L’INDEBITO RICORSO
AI “PROGETTI OBIETTIVO”
COME FORMA
DI REMUNERAZIONE
DEL PUBBLICO IMPIEGO:
V’È ANCORA SPAZIO
PER UNA TUTELA
PENALE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE?
di Francesco Paolo Garzone
SOMMARIO
1. Il caso concreto. 2. Il primo nodo problematico: la “salo-
monica” scelta del P.M. di imputazione alternativa delle fat-
tispecie di truffa ai danni della Pubblica Amministrazione e
peculato. 3. La distrazione di fondi pubblici può conf‌igurare
peculato? 4. Derive “contrattuali” del legislatore e rif‌lessi in-
condizionati sulla fattispecie di abuso d’uff‌icio.
1. Il caso concreto
All’esito di una articolata attività d’indagine il P.M.
presso il Tribunale di Taranto elevava imputazione “alter-
nativa” (per truffa o peculato) nei confronti del Diretto-
re Generale della locale Azienda Sanitaria e di una serie
di dipendenti e funzionari del medesimo Ente per avere
– rispettivamente – autorizzato e percepito i compensi
relativi a tre progetti obiettivo asseritamente non rispon-
denti ai caratteri di “innovatività, discontinuità e produt-
tività” bensì rientranti “nelle normali attività istituzionali”
dell’Ente.
Rinviati a giudizio, in conseguenza delle risultanze
della laboriosa e completa istruzione probatoria dibatti-
mentale, tutti gli imputati venivano assolti con la sentenza
in commento “dai reati loro in concorso e rispettivamente
ascritti perché il fatto non sussiste”.
Al netto della ritenuta insussistenza in fatto dei rea-
ti originariamente ascritti agli imputati, la sentenza in
epigrafe e, più in generale, il caso in questione propone
all’interprete del diritto interessanti rif‌lessioni giuridiche.
2. Il primo nodo problematico: la “salomonica” scelta
del P.M. di imputazione alternativa delle fattispecie di
truffa ai danni della Pubblica Amministrazione e pe-
culato
Il primo nodo problematico riguarda la tecnica d’impu-
tazione praticata dal P.M..
Questi, infatti, contestava agli imputati due ipotesi di
reato “alternative”, qualif‌icando il fatto – siccome risul-
tante dalle esperite indagini preliminari – in termini di
truffa o di peculato.
Ciò che in questa sede viene in rilievo non è una que-
stione di diritto sostanziale (la corretta qualif‌icazione
giuridica del fatto contestato; tematica questa sulla quale
avremo modo più in seguito di indugiare) né, tantomeno,
la possibilità astratta che le fattispecie di reato oggetto
di contestazione possano concorrere (soluzione questa
che, a ben vedere, veniva esclusa dallo stesso P.M. allor-
ché formulava il capo d’imputazione non già in termini
di concorrenza ma di alternanza) bensì una questione di
diritto processuale: può considerarsi rituale l’imputazione
“alternativa” di più reati?
La questione, sottoposta al vaglio del Giudice di legit-
timità, ha più volte ricevuto risposta positiva: “anche con
il decreto che dispone il giudizio è consentito formulare
contestazioni alternative... tale metodo invero non solo
non è illegittimo ma risponde anche ad un’esigenza della
difesa, atteso che l’incolpato, da un lato, è messo in con-
dizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle
quali si svilupperà il dibattito e, dall’altro, non si vede
costretto, come sarebbe possibile, a rispondere della sola
ipotesi criminosa più grave, rinviandosi poi all’esito del
dibattimento la risoluzione della questione attraverso la
successiva riduzione dell’imputazione originaria, secondo
lo schema previsto dall’art. 521 c.p.p.” (Cass., sez. V, 23
gennaio 1997 - 21 giugno 1997, n. 6018, in Cass. Pen., 1999,
1230) (1).
Tale orientamento risulta poco condivisibile ed affatto
convincente.
Nell’affermazione del relativo principio di diritto, d’al-
tronde, la stessa Suprema Corte ne ha limitato l’applica-
zione “in presenza di una condotta dell’imputato che sia
tale da richiedere un approfondimento dell’attività dibat-
timentale per la def‌initiva qualif‌icazione dei fatti conte-
stati”.
Tale condizione, tuttavia, appare l’anacronistico retag-
gio di una logica “inquisitoria” del processo e legalizza, in
ultima istanza, ciò che invece dovrebbe essere “patologi-
co”: l’incompleta attività d’indagine del P.M..
Non è forse vero, infatti, che ai sensi del combinato di-
sposto degli artt. 326-358 c.p.p. il P.M. compie ogni attività
d’indagine necessaria ai f‌ini delle determinazioni inerenti
all’esercizio dell’azione penale e svolge altresì accerta-
menti su fatti e circostanze a favore della persona sottopo-
sta alle indagini?
Ed, ancora, non è forse vero che le determinazioni
inerenti l’esercizio dell’azione penale comprendono l’e-
nunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle cir-
costanze aggravanti e di quelle che possono comportare
l’applicazione di misure di sicurezza, con l’indicazione dei
relativi articoli di legge (cfr. artt. 416-429-450-456-460-552
c.p.p.)?

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