L'Incubo Fiscale Si Staglia Di Nuovo Sulle Locazioni In Seguito Alla Novella Dell'Art. 13, 6° Comma, Della L. 431 Del 1998

AutoreRoberto Masoni
Pagine526-531
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giur MERITO
5/2016 Arch. loc. cond. e imm.
difformità del canone effettivamente corrisposto da quel-
lo oggetto del contratto registrato), l’azione di conforma-
zione del contratto al canone legalmente stabilito, e solo
all’esito della stessa la domanda di restituzione dei canoni
eccedenti. Del resto, trattandosi di termine di decadenza,
esso è di stretta interpretazione e non suscettibile di ap-
plicazione analogica;
c) anche qualora, seguendo la tesi della difesa di parte
convenuta, si ritenesse applicabile alla presente azione il
termine di decadenza semestrale con decorrenza dalla data
di risoluzione del rapporto contrattuale (1 giugno 2015) va
osservato che con riferimento al termine di decadenza se-
mestrale previsto dall’art. 79 L. 392/1978 la giurisprudenza
di legittimità ha costantemente affermato che esso com-
porta che l’azione esperita oltre il suddetto termine espone
il conduttore al rischio dell’eccezione di prescrizione dei
crediti per i quali essa è già maturata, mentre il rispetto
del termine dei sei mesi gli consente il recupero di tutto
quanto indebitamente è stato corrisposto sino al momento
del rilascio dell’immobile locato, disattendendo la diversa
interpretazione secondo la quale una volta trascorso il ter-
mine di decadenza non sarebbe possibile per il conduttore
neppure recuperare le somme corrisposte in eccesso per
le quali non sia maturato il termine di prescrizione (Cass.
10128/2004; Cass.16009/2010). Tale orientamento, in con-
siderazione delle ragioni esposte a sostegno dello stesso,
in particolare, dalla sentenza della Corte di Cassazione n.
10128/2004, da intendersi qui richiamata a norma dell’art.
118 disp. att. c.p.c., deve ritenersi pienamente condivisibi-
le, nonchè applicabile anche alle ipotesi in cui l’art. 13 L.
431/1998 prevede il termine di decadenza semestrale.
8. Ne deriva che a norma dell’art. 13, comma 6, seconda
parte, L. 431/1998 (come novellato dalla L. 208/2015) deve
dichiararsi esistente tra le parti un contratto di locazione al
canone minimo previsto dall’art. 2, comma 3, L. 431/1998, la
cui concreta misura deve essere calcolata a mezzo di CTU,
come da separata ordinanza di rimessione in istruttoria.
9. Il contratto di cui si discute dovrà ritenersi costituito
per la durata effettiva del rapporto intercorso tra le parti
nel caso di specie, ossia dal 1 novembre 2008 al 1 giugno
2015, pacif‌ico essendo che con decorrenza dal 1 giugno
2015 la G. ha spontaneamente rilasciato l’immobile locato
con l’accordo del locatore, dovendosi di conseguenza ri-
tenere che il contratto si sia risolto per mutuo consenso.
Tanto, unitamente alla intervenuta declaratoria di nullità
dell’intero contratto per mancanza di tempestiva registrazio-
ne, esonera il giudicante dall’esaminare la domanda attorea
volta alla declaratoria di nullità della clausola relativa alla
durata annuale del contratto e alla sostituzione della stessa
con la previsione della durata quadriennale legalmente pre-
vista, essendo l’invocata pronuncia di nullità della clausola
relativa alla durata annuale assorbita dalla declaratoria di
nullità dell’intero contratto per mancanza di tempestiva re-
gistrazione, e non ravvisandosi alcun interesse residuo della
parte attrice all’ottenimento di una statuizione che sancisca
la durata quadriennale del contratto, essendo d’altra parte la
questione relativa alla durata del contratto del tutto svinco-
lata dalla declaratoria di nullità per mancanza di tempestiva
registrazione e dall’applicazione della sanatoria di cui all’art.
13, comma 6, seconda parte, L. 431/1998.
10. La pronuncia sulle spese va rimessa alla sentenza
def‌initiva. (Omissis)
L’INCUBO FISCALE SI STAGLIA
DI NUOVO SULLE LOCAZIONI
IN SEGUITO ALLA NOVELLA
DELL’ART. 13, 6° COMMA,
DELLA L. 431 DEL 1998
di Roberto Masoni
SOMMARIO
1. Le innovazioni apportate alle locazioni dalla legge di stabi-
lità per il 2016. 2. Le pronunzie di illegittimità costituzionale
e la f‌inanziaria 2004. 3. Il testo novellato dell’art. 13, comma
6, della L. 431 del 1998. 4. Qualche considerazione sul testo
innovato. 5. Conclusione provvisoria.
1. Le innovazioni apportate alle locazioni dalla legge di
stabilità per il 2016
La recente legge di stabilità per il 2016 (legge 28 di-
cembre 2015, n. 208), composta di un solo, unico articolo,
seppur dotato di ben 999 commi (!), ha suscitato taluni
interrogativi nell’ambito del diritto delle locazioni, dato
che la stessa è venuta ad incidere su taluni prof‌ili della
materia, processuali e sostanziali.
Dal primo punto di vista, dopo tantissimi anni, è stato
previsto un ampliamento dell’ambito applicativo del pro-
cedimento per convalida di sfratto per morosità. In parti-
colare, stabilendo che, in caso di inadempimento (senza
peraltro precisare a quanto ammonti l’inadempimento
rilevante!) da parte dell’utilizzatore di immobile adibito
ad abitazione principale goduto in forza di contratto di lo-
cazione f‌inanziaria (1) concluso con una banca o con un
intermediario f‌inanziario (iscritto nell’albo di cui all’art.
106 t.u. 1 settembre 1993, n. 385), “per il rilascio dell’im-
mobile il concedente può agire con il procedimento per
convalida di sfratto di cui al libro IV, titolo I, capo II, del
Con riguardo ai prof‌ili sostanziali, la legge di stabilità
ha innovato sotto molteplici prof‌ili la disposizione di cui
all’art. 13 della L. n. 431 del 1998 (3), disposizione norma-
tiva che la pronunzia in esame ha ritenuto applicabile alla
fattispecie sottoposta al suo vaglio (4).
Dispone l’art. 13, comma 6, della L. 431 del 1998 (5),
così come innovato dall’art. 1, comma 59, della legge di sta-
bilità per il 2016, che: “nei casi di nullità di cui al comma

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