L'inadempimento e la mora

AutoreStefano Ambrogio
Pagine215-225
215
Capitolo 18
Inversione
dell’onere
della prova
Inadem-
pimento
imputabile
L’inadempimento e la
responsabilità del debitore
1
L’INADEMPIMENTO E LA MORA
18
L’inadempimento dell’obbligazione può essere def‌inito come la mancata o
la inesatta esecuzione della prestazione da parte del debitore.
Tale mancato o inesatto adempimento può dipendere:
- da cause non imputabili al debitore ed, in tal caso, l’obbligazione si
estingue senza che il debitore possa essere ritenuto responsabile e senza
che si determinino, dunque, conseguenze a lui sfavorevoli (vedi Cap. 17,
par. 7);
- da cause imputabili al debitore ed, in tal caso, quest’ultimo è tenuto, ai
sensi dell’art. 1218 c.c., al risarcimento del danno. Il debitore che non esegue
la prestazione dovuta, infatti, “è tenuto al risarcimento del danno, se non
prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (responsabilità
contrattuale o per inadempimento).
La disposizione appena citata prevede un’inversione dell’onere della prova:
il creditore che agisce in giudizio può limitarsi a provare l’esistenza del suo
credito e il fatto storico dell’inadempimento, mentre non è tenuto a fornire
la prova della responsabilità del debitore; grava su quest’ultimo, invece, se
vuole andare esente da responsabilità, il compito di provare che l’inadempi-
mento o il ritardo è stato determinato da cause a lui non imputabili.
L’art. 1218 c.c. pone una regola particolarmente severa per il debitore. Que-
st’ultimo, infatti, per andare esente da ogni responsabilità, è tenuto a prova-
re di aver fatto ogni possibile sforzo per soddisfare l’interesse del creditore,
ma che l’adempimento è risultato impossibile per l’esistenza di una causa a
lui esterna, per un caso fortuito o per una forza maggiore.
Supponiamo che il debitore si sia obbligato a consegnare un bene al credito-
re entro una determinata data e che una frana abbia distrutto la strada che
egli deve percorrere per arrivare a destinazione; in teoria, potrebbe comun-
que adempiere utilizzando un elicottero, anche se questo gli imporrebbe
uno sforzo decisamente maggiore e l’onere di sostenere spese non previste al
momento dell’assunzione dell’obbligo.

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