L'IMU e la progressività fiscale

AutoreCesare Maffi
Pagine546-547
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var
4/2013 Arch. loc. e cond.
VARIE
L’IMU
E LA PROGRESSIVITÀ FISCALE
di Cesare Maf
Paghino i ricchi. Chi più ha, più paghi. Frasi simili
corrono frammischiate a promesse elettorali, programmi,
minacce, desideri, auspici, normalmente con una pesante
dose di populismo e di demagogia. Come tutte le parole
d’ordine, sono sovente svincolate dalla realtà e intrise di
rozzi schematismi. Per ammantare di pretesi orpelli giu-
ridici simili motti, si fa ricorso alla Costituzione, segnata-
mente all’articolo 53: “Tutti sono tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.
Come viene normalmente inteso questo articolo? Nel
senso, appunto, di “chi più ha, più paghi”. Ovviamente, in
bocca a molti sputasentenze non si fa alcuna differenza
fra reddito e patrimonio. Eppure, la disponibilità di beni
che non producono reddito non fornisce alcuna “capacità
contributiva” al cittadino. Infatti, per “concorrere alle
spese pubbliche” costui è costretto o a ricorrere a redditi
diversi da quelli (non) derivanti dal proprio patrimonio
o ad alienare una parte del patrimonio stesso per trarne
un introito da girare in conto imposte. In entrambi i casi
viene impoverito, come ovviamente capita per qualsiasi
obbligo tributario, ma non già sui propri redditi, come è
invece nel caso d’imposte non patrimoniali.
Ciò premesso, se si rilegge il dibattito svoltosi alla Co-
stituente quando fu discusso e approvato l’articolo 53, ci
si rende conto che ben diversa era la volontà dei “patres”
rispetto alla vulgata posteriore. La materia tributaria fu
trattata direttamente in aula, nella seduta del 23 maggio
1947, sotto forma di emendamenti. Dalla fusione di alcuni
di essi emerse il testo unitario, approvato, entrato e rima-
sto pari pari nella Carta.
Dal dibattito si capisce che “progressività” e “capacità
contributiva” erano viste come due facce di una sola meda-
glia: lo scopo dei proponenti era tutelare i più disagiati. Si
voleva, insomma, evitare che, fondandosi sulla “capacità
contributiva”, si potessero colpire redditi minimi o bassi,
per esempio non tenendo in conto i carichi familiari. Era
quindi il timore di eccessivo f‌iscalismo a muovere i costi-
tuenti, non già la volontà f‌iscalistica di “punire i ricchi”,
come poi si è preteso.
Era altrettanto palese che la progressività non poteva
colpire tutti e singoli i tributi. Il principe dei costituenti,
ossia Meuccio Ruini, presidente della commissione per la
Costituzione, fu molto chiaro nel rilevare come “non tutti
i tributi diretti possono essere applicati con criterio di
progressività” e del pari come “ai singoli tributi indiretti
non si addice il metodo della progressività”. Dopo aver
ricordato la necessità di concedere esenzioni, citando
i “primi anni nella costruzione di case”, Ruini collegava
il problema della “capacità contributiva” al criterio della
“progressività”, rilevando che bisogna fermarsi al principio
“che l’onere complessivo dei tributi che gravano su ogni
cittadino sia progressivo”.
In seconda replica Ruini spiegò come progressivo fosse
il sistema tributario nell’insieme, non già i secondi tributi.
amministratore professionale. A spazzar via ogni dubbio è
stato lo stesso interessato, il quale ha prontamente chia-
rito che la riforma non prevede questo e ha sottolineato,
anzi, come la stessa abbia valorizzato la f‌igura del condo-
mino che amministra il proprio condominio, prevedendo
una specif‌ica disposizione in punto, la quale specif‌ica, fra
l’altro, che questo tipo di amministratori non ha obblighi
di formazione. Chiarita la faccenda, i lavori dell’assemblea
sono quindi ripresi regolarmente.
A Padova, un condomino è intervenuto all’assemblea
del proprio condominio affermando di rappresentare an-
che altri due condòmini dello stabile. Alla richiesta di
mostrare le deleghe, che secondo la riforma devono avere
forma scritta, egli ha risposto, però, che non le aveva per-
ché l’incarico gli era stato conferito, in entrambi i casi,
per telefono. Ne è sorta una vivace discussione protrattasi
per quasi mezz’ora, terminata solo quando un condomino,
consultata la Confedilizia, ha recitato il contenuto, per la
parte di interesse, del nuovo art. 67 delle disposizioni di
attuazione del codice civile: “Ogni condomino può interve-
nire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, muni-
to di delega scritta”. Convintosi, l’interessato è andato dai
due condòmini che lo avevano delegato a rappresentarli
ed è tornato poco dopo con due deleghe scritte.
L’assemblea è quindi f‌inalmente iniziata, proseguendo
senza altri intoppi.
In uno stabile di Lecce, un condomino si è presentato
in assemblea con un cane, affermando, a gran voce, che
con l’entrata in vigore della riforma nessuno più gli poteva
impedire di tenerlo nel proprio appartamento. L’ammini-
stratore è dovuto, pertanto, intervenire precisando che la
nuova legge ha sì previsto che i regolamenti non possano
vietare di possedere o detenere animali domestici, ma che
tale previsione non riguarda i regolamenti contrattuali
(cioè, approvati da tutti i condòmini o da tutti espressa-
mente accettati). E siccome il regolamento dello stabile,
nella specie, era di questo tipo, al condomino amante degli
animali non è restato altro da fare che andarsene con la
coda tra le gambe.
Fonte Confedilizia – Uff‌icio stampa

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