L'impugnazione del licenziamento

AutoreGaetano Fabrizio Carbonara
Pagine423-437
423
L’impugnazione del licenziamento
GAETANO FABRIZIO CARBONARA
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Il termine di decadenza. - 3. L’ambito di applicazione ratione materiae.
- 4. L’ambito di applicazione ratione temporis. - 5. Considerazioni conclusive: cenni.
1. Premessa
L’impugnazione del licenziamento è stata oggetto di profonda revisione a
opera della l. 4 novembre 2010, n. 183 (cd. “collegato lavoro”), entrata in vigore
il 24 novembre 2010.
Com’è noto, la materia è regolata dall’art. 6 l. 15 luglio 1966, n. 604, inci-
sivamente novellata dalla riforma.
Prima delle modifiche introdotte dal “collegato lavoro”, l’art. 6 cit. prescri-
veva che il licenziamento dovesse essere impugnato dal lavoratore a pena di
decadenza entro 60 giorni dalla data della relativa comunicazione (ovvero dalla
data di comunicazione dei relativi motivi, ove tanto non fosse avvenuto conte-
stualmente alla comunicazione del licenziamento e il lavoratore ne avesse fatto
richiesta ai sensi dell’art. 2, 2° comma, l. cit.), mediante qualunque atto scritto,
anche stragiudiziale, idoneo a rendere nota la sua volontà1.
1 Va esclusa la necessità di particolari formule sacramentali ai fini della validità dell’impu-
gnazione, essendo sufficiente che dallo scritto emerga la volontà del lavoratore di contestare la cessa-
zione del rapporto di lavoro (v. Corte cost. 13 maggio 1987, n. 161, Foro it., 1988, I, 1374, nonché
Cass. 27 febbraio 1998, n. 2200, Mass. giur. lav., 1998, 636). La forma scritta è richiesta ad substantiam
e la prova del fatto impeditivo della decadenza non può essere fornita mediante prova testimoniale (v.
Cass. 24 agosto 2000, n. 11059, Foro it., Rep. 2000, voce Lavoro (rapporto), n. 1543). Onde evitare la
decadenza è indispensabile la sottoscrizione personale del lavoratore e l’impugnazione formulata dal
procuratore di quest’ultimo è idonea allo scopo solo qualora anche la procura, anch’essa necessaria-
mente in forma scritta (Cass. 1° settembre 1997, n. 8262, id., 1998, I, 533), sia portata a conoscenza
del datore di lavoro entro il medesimo termine (v. Cass. 16 maggio 2007, n. 11280, Guida al dir.,
2007, 42, 79), a nulla valendo una ratifica postuma del lavoratore (v. Cass. 20 giugno 2000, n. 8412,
Foro it., Rep. 2000, voce cit., n. 1549). Sull’idoneità dei mezzi utilizzabili per la comunicazione della
impugnazione v. Cass. 26 luglio 1996 n. 6749, Dir. lav., 1997, II, 347, con nota di F.S. IVELLA, Impu-
gnativa di licenziamento: mezzi idonei e soggetti legittimati.
La giurisprudenza, pur ribadendo la natura recettizia dell’impugnazione (con conseguente effi-
cacia per il destinatario solo dal momento in cui questi ne abbia avuto legale conoscenza), ha chiarito,
così componendo il contrasto di orientamenti insorto sul punto, che «l’impugnazione del licenziamen-
to (…) formulata mediante dichiarazione spedita al datore di lavoro con missiva raccomandata a mez-
zo del servizio postale, deve intendersi tempestivamente effettuata allorché la spedizione avvenga
entro sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento o dei relativi motivi, anche se la dichia-
razione medesima sia ricevuta dal datore di lavoro oltre detto termine» (Cass., sez. un., 14 aprile
2010, n. 8830, Foro it., 2010, I, 3416, con nota ricca di richiami di S. RUBINO).
Nello stesso senso la più recente giurisprudenza, che ritiene, dopo qualche oscillazione (v. Cass.
15 maggio 2006, n. 11116, Dir. rel. ind., 2007, 1199), che idoneo ad impedire la decadenza sia anche
il tempestivo deposito della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Direzione
Provinciale del Lavoro, in quanto «(…) Il termine di sessanta giorni si sospende dal deposito di tale

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT