L'impugnazione di delibera condominiale nella legge di riforma

AutorePaolo Gatto
Pagine367-369
367
dott
Arch. loc. e cond. 4/2015
RIFORMA DEL CONDOMINIO
l’impugnaZione di delibera
Condominiale nella legge
di riforma
di Paolo Gatto
Una parte rilevante, tra le controversie giudiziarie in
materia condominiale, è sempre stata costituita da impu-
gnazioni di delibere; i motivi sono molteplici, di ordine
giuridico, ma anche sociale. I prof‌ili di ordine giuridico
investono, soprattutto, il termine di decadenza; con un
termine di decadenza così breve non trova spazio alcuna
ipotesi conciliativa stante il rischio, oltre tutto foriero di
responsabilità professionale, di lasciare scadere il termine
e, in ogni caso, nonostante la più recente giurisprudenza
abbia delineato una netta separazione tra vizi che com-
portano nullità e vizi che comportano annullabilità, i casi
concreti non sempre presentano connotazioni precise; dal
punto di vista sociale la decisione “di gruppo” induce spes-
so una deresponsabilizzazione del singolo che è portato ad
assumere, con la manifestazione di voto, posizioni anche
palesemente inique che, magari, in ambito individuale
non avrebbe assunto.
Panorama giurisprudenziale precedente. Per ciò che
concerne l’oggetto della presente trattazione, una delle
questioni che più era stata dibattuta, negli ultimi anni,
era quella relativa alla forma dell’impugnazione; l’origina-
rio articolo 1137 c.c. disponeva che il condomino poteva,
onde denunciare l’illegittimità della delibera, far ricorso
all’Autorità Giudiziaria. L’espressione “far ricorso” veniva
interpretata sia in senso giuridico, secondo l’accezione di
ricorso depositato e, successivamente, notif‌icato, sia nel-
l’accezione atecnica di impugnazione ad un’autorità su-
periore; in questa ultima interpretazione, l’impugnazione
doveva avvenire con atto di citazione ed il ricorso poteva
servire ad introdurre un giudizio cautelare di sospensiva.
Come è noto, la Cassazione a Sezioni Unite, con la
sentenza n. 8491/11 aveva stabilito che l’atto appropriato
fosse la citazione ma che, comunque, stante la sostanziale
equivalenza degli atti, l’impugnazione potesse essere am-
missibile anche se contenuta in ricorso depositato entro il
termine perentorio di legge.
È proprio su questo punto che la nuova normativa in-
troduce motivi che, anziché eliminare dubbi, ne aggiunge
di nuovi, in considerazione anche della reintroduzione
della mediazione obbligatoria che, pur rappresentando un
fattore di def‌lazione, come si dirà infra, costituisce una
considerevole compressione dei legittimi diritti di coloro
che, a ragione, ritengono essere stati danneggiati dalle
decisioni dell’assemblea.
La nuova disciplina sulle impugnazioni. L’art. 15 della
legge 220/12 riscrive l’art. 1137 c.c. stabilendo che:
1) contro le deliberazioni contrarie alla legge o al
regolamento di condominio ogni condomino assente, dis-
senziente o astenuto, può adire l’Autorità Giudiziaria chie-
dendone l’annullamento
2) l’istanza per ottenere la sospensione proposta prima
dell’inizio della causa di merito non sospende né interrom-
pe il termine per la proposizione dell’impugnazione
3) per quanto non espressamente previsto, la sospen-
sione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV titolo I,
capo III, sezione I (procedimenti cautelari).
A parte l’inserimento, tra i legittimati, dell’astenuto, la
vera novità strutturale dell’impugnazione è l’enunciazione (ut
supra al n. 2) che il ricorso per sospensiva non sospende né
interrompe il termine; inoltre, sparisce il vocabolo “ricorso”.
Chiaramente, la previsione è stata introdotta al f‌ine
di evitare che il condomino opponente possa aggirare la
normativa sulla mediazione facendo precedere l’istanza
di mediazione dal procedimento (già in precedenza con-
siderato di natura cautelare) di sospensiva ma idoneo,
a seguito di concessione di termini ex art. 163 c.p.c., ad
introdurre anche la procedura di impugnazione ordinaria
che, ancorché sospesa per la mediazione (ma a procedura
ormai coltivata), ne impedirebbe la funzione def‌lattiva;
una volta introdotto il giudizio, infatti, iniziano a maturare
le spese di lite e ben diff‌icilmente la mediazione potrebbe
avere un qualche esito.
La normativa, peraltro, non ha stabilito espressamente
che l’impugnazione debba avvenire a mezzo della sola ci-
tazione, per cui permane un vuoto normativo per quei casi
in cui l’attore depositi ricorso chiedendo la sospensiva, ma
chiedendo altresì già la decisione nel merito.
Le prime pronunce di merito hanno già avuto risultati
controversi.
Il Tribunale di Cremona, con la sentenza n. 37 del 23
gennaio 2014, ha stabilito che la nuova legge, non conte-
nendo più il termine “ricorso”, non ammette forma diversa
che non sia la citazione, con i dovuti termini di costituzio-
ne ex art. 163 c.p.c., per cui ha dichiarato inammissibile
un’impugnazione proposta con ricorso.
Al contrario, il Tribunale di Genova, con sentenza n.
572 del 18 febbraio 2015, ha stabilito che il ricorso è qua-
lif‌icato come atto introduttivo di un giudizio a cognizione
piena, con conseguente tempestivo incanalamento del
processo nelle scansioni del rito ordinario (senza previ-
sione di termini di costituzione ordinari).
Il rigore della legge, diretto ad evitare furbesche istanze
e ricorsi sottesi ad aggirare la mediazione, ha già iniziato a
comportare pronunzie di rito discordanti.
Per quanto concerne la procedura sulla mediazione,
espressamente contemplata dalla nuova legge sul condo-
minio, a parte le considerazioni sopra esposte, può darsi
che esso abbia raggiunto lo scopo def‌lattivo in ambiti li-
mitati.
Nelle ipotesi in cui sussistono rilevanti motivi econo-
mici, la mediazione obbligatoria comporta un notevole

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