L. 14 gennaio 2013, n. 9

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3/2013 Rivista penale
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
II
L. 14 gennaio 2013, n. 9. Norme sulla qualità e la trasparenza
della f‌iliera degli oli di oliva vergini (Gazzetta Uff‌iciale Serie
gen. - n. 26 del 31 gennaio 2013).
CAPO I
NORME SULLA INDICAZIONE DELL’ORIGINE
E CLASSIFICAZIONE DEGLI OLI DI OLIVA VERGINI
1. (Modalità per l’indicazione di origine). 1. L’indicazione del-
l’origine degli oli di oliva vergini prevista dall’articolo 4 del de-
creto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Uff‌iciale n. 12 del
16 gennaio 2010, deve f‌igurare in modo facilmente visibile e chia-
ramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in
modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri
segni graf‌ici.
2. L’indicazione dell’origine di cui al comma 1 é stampata sul
recipiente o sull’etichetta ad esso apposta, in caratteri la cui par-
te mediana é pari o superiore a 1,2 mm, ed in modo da assicurare
un contrasto signif‌icativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.
3. In deroga al comma 2, i caratteri di cui al medesimo comma
possono essere stampati in dimensioni uguali a quelli della de-
nominazione di vendita dell’olio di oliva vergine, nel medesimo
campo visivo e nella medesima rilevanza cromatica.
4. Nel caso di miscele di oli di oliva estratti in un altro Stato
membro dell’Unione europea o in un Paese terzo, l’indicazione
dell’origine di cui al comma 1 é immediatamente preceduta
dall’indicazione del termine «miscela», stampato ai sensi dei
commi 2 e 3 e con diversa e più evidente rilevanza cromatica
rispetto allo sfondo, alle altre indicazioni ed alla denominazione
di vendita.
5. L’indicazione di cui al comma 4 lascia impregiudicata l’os-
servanza dell’articolo 4, commi 3 e 4, del citato decreto mini-
steriale 10 novembre 2009.
2. (Comitato di assaggiatori). 1. All’articolo 43 del decreto legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) al comma 1 ter, l’ultimo periodo é soppresso;
b) dopo il comma 1 ter sono inseriti i seguenti:
«1 ter.1. Il capo del comitato di assaggiatori é il responsabile
dell’organizzazione e del funzionamento dell’accertamento di cui
al comma 1 ter e ha il compito di convocare gli assaggiatori nel
giorno e nell’orario stabiliti per intervenire alla prova. Egli é re-
sponsabile dell’inventario degli utensili, della loro pulizia, della
preparazione e codif‌icazione dei campioni per eseguire la prova.
1 ter.2. Al f‌ine di effettuare l’accertamento di cui al comma
1 ter, le analisi sono effettuate su identici lotti di confeziona-
mento, procedendo al prelievo dei campioni in base alle seguenti
modalità:
a) la quantità di campioni contenuta in ciascun bicchiere per
l’assaggio degli oli deve essere di 15 ml;
b) i campioni di olio per l’assaggio nei bicchieri devono avere
una temperatura equivalente a 28° C p2° C.
1 ter.3. L’assaggiatore, per partecipare ad una prova organo-
lettica di oli d’oliva vergini, oltre ad essere iscritto nell’elenco
nazionale di cui al comma 1 ter, deve altresì:
a) essersi astenuto dal fumo da almeno trenta minuti prima
dell’ora stabilita per la prova;
b) non aver utilizzato profumi, cosmetici o saponi il cui odore
persista al momento della prova, nonché sciacquare e asciugare
le mani ogni volta sia necessario per eliminare qualsiasi odore;
c) non aver ingerito alcun alimento da almeno un’ora prima
dell’assaggio.
1 ter.4. Qualora l’assaggiatore, al momento della prova, si
trovi in condizioni di inferiorità f‌isiologica tali da compromet-
terne il senso dell’olfatto o del gusto, o in condizioni psicologiche
alterate, deve darne comunicazione al capo del comitato, il quale
ne dispone l’esonero dal lavoro.
1 ter.5. Ai f‌ini della validità delle prove organolettiche é re-
datto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi:
a) numero del verbale;
b) data e ora del prelevamento dei campioni;
c) descrizione delle partite di olio, con riferimento al quan-
titativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai
recipienti;
d) nominativo del capo del comitato di assaggio responsabile
della preparazione e della codif‌icazione dei campioni ai sensi
dell’allegato XII in materia di valutazione organolettica dell’olio
di oliva vergine, di cui al regolamento (CEE) n. 2568/91 della
Commissione, dell’11 luglio 1991, e successive modif‌icazioni;
e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1
ter 2;
f) nominativi delle persone che partecipano all’accertamento
come assaggiatori;
g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per inter-
venire in una prova organolettica di cui al comma 1 ter.3;
h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova».
3. (Ulteriore modif‌ica all’articolo 43 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134). 1. All’articolo 43 del decreto legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
134, dopo il comma 1 bis é inserito il seguente:
«1 bis.1. Al f‌ine di assicurare ai consumatori la possibilità
di individuare gli oli che presentano caratteristiche migliori di
qualità, per gli anni 2013, 2014 e 2015, nell’ambito delle attività
di controllo e di analisi degli oli di oliva vergini nella cui designa-
zione di origine sia indicato il riferimento all’Italia, le autorità
preposte che procedono alla ricerca del contenuto di alchil esteri
più metil alchil esteri rendono note le risultanze delle analisi,
che sono pubblicate ed aggiornate mensilmente in un’apposita
sezione del portale internet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali. All’attuazione degli adempimenti previsti
dal presente comma l’amministrazione interessata provvede con
le risorse umane, f‌inanziarie e strumentali disponibili a legisla-
zione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
f‌inanza pubblica».
CAPO II
NORME SULLA TRASPARENZA
E SULLA TUTELA DEL CONSUMATORE
4. (Divieto di pratiche commerciali ingannevoli). 1. Una pra-
tica commerciale é ingannevole, in conformità agli articoli 21 e
settembre 2005, n. 206, quando contiene indicazioni che, anche
attraverso diciture, immagini e simboli graf‌ici, evocano una spe-
cif‌ica zona geograf‌ica di origine degli oli vergini di oliva non cor-
rispondente alla effettiva origine territoriale delle olive.
2. É altresì ingannevole la pratica commerciale che, omet-
tendo indicazioni rilevanti circa la zona geograf‌ica di origine
degli oli di oliva vergini, può ingenerare la convinzione che le
olive utilizzate siano di provenienza territoriale diversa da quella
effettiva.

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