D.L.vo 16 gennaio 2013, n. 2
Pagine | 323-331 |
323
leg
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2013
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
Sebbene le esigenze di regolazione del traffico in ambi-
to urbano rispondano a logiche più complesse ed articola-
te, appare comunque auspicabile che i Sindaci, nell’ado-
zione dei predetti provvedimenti, tengano in opportuna
considerazione i provvedimenti adottati dai Prefetti e le
indicazioni fornite da Viabilità Italia, o, localmente, dal
COV presso la Prefettura - UTG. Ciò allo scopo di evitare
situazioni di disarmonica regolazione del traffico che pos-
sono avere effetti negativi sulla circolazione, soprattutto
sulle arterie di grande comunicazione che attraversano i
centri abitati.
Dei provvedimenti emessi per fronteggiare le emer-
genze sarà data ampia e tempestiva diffusione attraverso
i mezzi di comunicazione disponibili a livello nazionale e
locale e attraverso il Centro di Coordinamento Informa-
zioni sulla Sicurezza Stradale (CCISS).
Gli enti proprietari e concessionari delle strade, i Pre-
fetti ed i Sindaci dei Comuni, cui la presente direttiva è
indirizzata, sono invitati a darne puntuale attuazione per
le strade che ricadono sotto la loro competenza.
VI
D.L.vo 16 gennaio 2013, n. 2. Modifiche ed integrazioni ai
decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 novembre
2005, n. 286, nonchè attuazione della direttiva 2011/94/
concernente la patente di guida (Gazzetta Ufficiale Serie
gen. - n. 15 del 18 gennaio 2013).
CAPO I
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE
RECANTE ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2006/126/CE
E 2009/113/CE CONCERNENTI LA PATENTE DI GUIDA
E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2011/94/UE
1. (Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59). 1. All’articolo 2, comma 1, del decreto legi-
slativo 18 aprile 2011, n. 59, dopo la lettera a) è inserita la
seguente: «a bis) al comma 1 bis, dopo le parole: “titolari
di patente di guida” sono inserite le seguenti: “di categoria
A1 o B1,”».
2. (Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile
2011, n. 59). 1. 1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legi-
slativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso «Art. 116. (Pa-
tente e abilitazioni professionali per la guida dei veicoli a
motore) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «modello comunitario» sono
sostituite dalle seguenti: «modello UE» ed al comma 5,
dopo le parole: «per le categorie A» sono inserite le se-
guenti: «, A2»;
b) al comma 13, le parole: «che trasmette per posta,
alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un
tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente
di guida» sono sostituite dalle seguenti: «che aggiorna il
dato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida»;
c) al comma 14, dopo le parole: «che non abbia conse-
guito la» è inserita la seguente: «corrispondente»;
d) dopo il comma 15 è inserito il seguente: «15 bis. Il ti-
tolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli
per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare
di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli
per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero tito-
lare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida
veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di
categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si
applica la sanzione accessoria della sospensione della pa-
tente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».
3. (Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 18 apri-
le 2011, n. 59). 1. L’articolo 11, comma 1, del decreto legi-
slativo 18 aprile 2011, n. 59, è sostituito dal seguente:
«Art. 11. (Modifiche all’articolo 124 del codice della
strada). 1. L’articolo 124 del codice della strada è so-
stituito dal seguente: “Art. 124. [Testo applicabile dal
19 gennaio 2013] Guida delle macchine agricole e delle
macchine operatrici. 1. Per guidare macchine agricole,
escluse quelle con conducente a terra, nonché macchine
operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada,
occorre avere ottenuto una delle patenti di cui all’articolo
116, comma 3, e precisamente:
a) della categoria A1, per la guida delle macchine
agricole o dei loro complessi che non superino i limiti di
sagoma e di peso stabiliti dall’articolo 53, comma 4, e che
non superino la velocità di 40 km/h;
b) della categoria B, per la guida delle macchine agri-
cole, diverse da quelle di cui alla lettera a), nonché delle
macchine operatrici;
c) della categoria C1, per le macchine operatrici ec-
cezionali.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono stabiliti i tipi e le caratteristiche dei veicoli
di cui al comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente
adattati, possono essere guidati da mutilati e minorati
fisici con patenti speciali delle categorie A1 e B, previste
dall’articolo 116, comma 3, lettere b) ed f).
3. Qualora non sia necessario prescrivere adattamenti,
lo stesso decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le
caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1 che possono
essere guidati da mutilati e minorati fisici.
4. Chiunque guida macchine agricole o macchine ope-
ratrici senza essere munito della patente è punito ai sensi
dell’articolo 116, commi 15 e 17. All’incauto affidamento
si applica la disposizione di cui all’articolo 116, comma
14.”».
4. (Modifiche all’articolo 12 del decreto legislativo 18
aprile 2011, n. 59). 1. All’articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2011, n. 59, nel capoverso «Art. 125.
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA