L'esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa

AutoreFrancesca Romana Arciuli
Pagine643-644

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La Cassazione e la Corte di giustizia delle Comunità europee si sono espresse quasi contestualmente in merito alla compatibilità della disciplina legislativa italiana su gioco e scommessa con quella comunitaria.

In particolare, sia la Cassazione che la Corte di giustizia UE si sono occupate del reato di esercizio abusivo di gioco e scommessa di cui all'art. 4, commi 1 e 4 bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, rubricata «Interventi nel settore del gioco delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento delle manifestazioni sportive». L'art. 4 cit. al primo comma dispone che è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario. Soggiace alla stessa pena chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI, dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'UNIRE. È punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a euro 516 chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorta di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

Dalla norma si desume che l'art. 4, comma 1, della suddetta legge racchiude quattro fattispecie criminose: si tratta di ipotesi differenti tra loro, ma accomunate dalla circostanza dell'abusivismo delle condotte; in tutti questi casi, infatti, chi esercita l'organizzazione di giochi o di scommesse lo fa abusivamente, poiché la legge demanda tale attività allo Stato ovvero ad altro ente oppure prescrive la sussistenza di un'autorizzazione che consente anche al privato di esercitare il gioco e la scommessa.

Il legislatore ha scelto di distinguere nella norma de qua due delitti e due contravvenzioni che rappresentano i vari livelli di gravità del fatto. Maggiore è il disvalore nel caso in cui un soggetto eserciti concorsi riservati esclusivamente allo Stato o ad altro ente, rispetto al caso in cui non possegga la necessaria autorizzazione. Si tratta di reati comuni, poiché possono essere commessi da chiunque; di reati di pericolo astratto e caratterizzati dalla illiceità speciale come si evince dal ripetersi dell'avverbio «abusivamente». L'elemento soggettivo richiesto nei delitti è il dolo, mentre, secondo le generali regole in materia di elemento psicologico nelle contravvenzioni, l'elemento soggettivo delle fattispecie contravvenzionali dovrebbe essere, indifferentemente, dolo o colpa.

L'art...

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