L'esecuzione penale

AutoreStefano Ambrogio
Pagine401-411
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L’ESECUZIONE PENALE
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Esecutività delle sentenze
Per esecutività si intende l’idoneità del provvedimento a essere at-
tuato coattivamente, ossia anche contro la volontà del condannato
(Tonini).
Alcuni provvedimenti sono immediatamente esecutivi mentre altri lo
diventano solo nel momento in cui passano in giudicato:
- le ordinanze ed i decreti con i quali l’autorità giudiziaria dispone
una misura cautelare personale o reale (si pensi alle ordinanze di
custodia cautelare del g.i.p. o ai decreti di fermo o di sequestro del
p.m.) sono immediatamente esecutivi in considerazione delle parti-
colari esigenze da soddisfare nell’interesse della collettività, anche
prima dell’accertamento della responsabilità dell’imputato;
- le sentenze di non luogo a procedere (rese nell’udienza preli-
minare) acquistano forza esecutiva quando non sono più soggette a
impugnazione (art. 650 comma 2°, c.p.p.);
- le sentenze di condanna nel merito ovvero i decreti di con-
danna acquistano forza esecutiva quando sono divenuti irrevoca-
bili (art. 650, comma 1°, c.p.p.) cioè non possono essere eseguiti
f‌ino a quando non sono divenuti inoppugnabili, poiché, in assenza
di esigenze cautelari, solo il giudicato può essere portato ad ese-
cuzione.
La disciplina del legislatore è ispirata alla tutela della persona ed
al principio costituzionale della presunzione di innocenza, che deve
trovare applicazione f‌ino a quando il processo non si conclude con la
sentenza def‌initiva (art. 27 Cost.). Ne consegue che, se l’imputato è
libero, il suo stato non si modif‌ica per ef‌fetto della sentenza di con-
danna, f‌ino a quando non viene emesso un ordine di carcerazione
all’esito del passaggio in giudicato (art. 656 c.p.p.).
D’altra parte, per espressa disposizione normativa e in piena coe-
renza con i principi che hanno ispirato il legislatore, nel caso in cui
la sentenza sia favorevole all’imputato (assoluzione, proscioglimento
o concessione della sospensione condizionale della pena), perdono
immediatamente ef‌f‌icacia le misure cautelari che siano state even-
tualmente disposte (art. 300 c.p.p.).

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