L'esecuzione forzata

AutoreAngelantonio Majorano
Pagine357-372
357
L’esecuzione forzata
ANGELANTONIO MAJORANO
SOMMARIO: 1. Premessa. L’esecuzione forzata in materia di lavoro in generale… - 2. Segue. Nel qua-
dro delle più recenti riforme processuali. - 3. La tutela esecutiva in materia di pubblico impiego
alla luce del nuovo codice del processo amministrativo. - 4. Le novità del c.d. “collegato lavoro”
(l. 183/2010): A. Il vincolo di impignorabilità sui fondi intestati al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; B. Le nuove regole per le procedure esecutive mobiliari avverso gli enti di pre-
videnza e assistenza obbligatorie.
1. Premessa. L’esecuzione forzata in materia di lavoro in generale...
In materia di lavoro, ad un contesto caratterizzato, sul piano sostanziale, da
una articolata disciplina normativa finalizzata alla protezione del lavoratore e,
su quello processuale, dall’esistenza di una tutela tipica e differenziata1, non
corrisponde la medesima diversificazione sul piano dell’attuazione pratica dei
diritti e dell’esecuzione forzata.
In via generale, il lavoratore, autonomo o subordinato, può ottenere il sod-
disfacimento coattivo del suo diritto (incorporato nel titolo esecutivo) attraverso
quell’insieme di attività e meccanismi processuali che compongono il comples-
so quadro dell’esecuzione forzata, come regolamentata dal capo II del titolo IV
del libro VI del codice civile (artt. 2910-2933) e dal libro III del codice di rito
(artt. 474-632), come, del resto, può fare il datore di lavoro.
La natura degli interessi in gioco, tuttavia, rende necessaria qualche forma
di differenziazione anche in questo ambito. Basti pensare, ad esempio, alle
norme che proteggono il diritto alla retribuzione del lavoratore dalle aggressioni
esecutive altrui2, da un lato, e a quelle che stabiliscono un regime privilegiato
per il soddisfacimento coattivo dei crediti da lavoro dipendente3, dall’altro. Con
più specifico riferimento ai profili processuali, invece, possono segnalarsi, sen-
za pretese di esaustività: a) la provvisoria esecutività concessa al dispositivo
1 Per maggiori approfondimenti sul tema, v. cap. I. In generale, sul risalente dibattito sulla tutela
differenziata, di cognizione ed esecutiva, v. G. COSTANTINO, Le espropriazioni forzate speciali. Linea-
menti generali, Milano, 1984, spec. capp. I e IV.
2 Il riferimento è all’articolata disciplina sulla impignorabilità relativa degli stipendi dei dipen-
denti pubblici e privati, su cui sia consentito rinviare, anche per ulteriori richiami, a A. MAJORANO,
L’espropriazione presso terzi, in MICCOLIS-PERAGO (a cura di), L’esecuzione forzata riformata, Tori-
no, 2009, 193 ss.
3 Si pensi ai privilegi di cui agli artt. 2751-bis e 2777 c.c., comunque destinati a operare in sede
di distribuzione del ricavato ex art. 510, 2° comma, c.p.c. (cfr. A. VALLEBONA, Tutela dei terzi e privi-
legi dei crediti di lavoro: c’era una volta una ratio, nota a Corte cost. 6 aprile 2004, n. 113, in Riv.
esec. forzata, 2004, 439 ss.), nonché in sede di procedure fallimentari (cfr. M. LUBRANO, I crediti di
lavoro nella riforma della legge fallimentare: incertezze e opportunità, in Diritti lavori mercati, 2007,
317 ss.).
358
solo se relativo a sentenza favorevole al lavoratore4; b) l’attribuzione dell’effi-
cacia di titolo esecutivo a una lunga serie di verbali di conciliazione redatti in
sede stragiudiziale5; c) il caratteristico doppio regime in tema di sospensione
della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di condanna6; d) le peculia-
rità in tema di competenza per le opposizioni esecutive7.
Ma le suesposte peculiarità della tutela esecutiva (in senso ampio) in mate-
ria di lavoro riguardano profili specifici e appaiono, peraltro, di importanza
marginale, specie ove paragonate a quel deficit di tutela che si profila quando il
concreto adeguamento della realtà materiale alla regola di diritto sancita in sen-
tenza, e, con esso, il coattivo soddisfacimento del diritto del lavoratore, possa
realizzarsi solo con la collaborazione spontanea8 del datore di lavoro9.
4 Come noto, al momento della sua introduzione, l’art. 431 c.p.c. offriva al lavoratore un tratta-
mento privilegiato, stabilendo che la sentenza di primo grado fosse provvisoriamente esecutiva solo
se pronunciata in suo favore; dopo la novella del ‘90, con l’estensione generalizzata della provvisoria
esecutività a tutte le sentenze di primo grado (cfr. G. IMPAGNATIELLO, La provvisoria esecuzione e
l’inibitoria nel processo civile, Milano, 2010), l’unico vantaggio che residua per il lavoratore consiste
nella possibilità di iniziare l’esecuzione sulla base del semplice dispositivo della sentenza, come tutto-
ra prescrive il secondo comma dell’art. 431. Tuttavia, occorre anche considerare che la lettura del solo
dispositivo è ipotesi ormai residuale alla luce dell’art. 53, 2° comma, del d.l. n. 112 del 2008, convertito con
la legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha introdotto la regola della pubblicazione in udienza dell’intera senten-
za, mediante lettura sia del dispositivo sia di una sintetica motivazio ne [cfr. cap. III]. L’evoluzione della
disciplina, inoltre, rende del tutto superata quell’opinione secondo cui, stando alla lettera dell’art. 431 c.p.c.,
la provvisoria esecutività sarebbe ricollegabile solo alle sentenze che pronunciano condanna al pagamento
di somme di danaro («crediti») in favore del lavoratore [cfr. V. DENTI-G. SIMONESCHI), Il nuovo processo
del lavoro, Milano, 1974, 165]. Tuttavia, sulla effettiva esecutività delle sentenze aventi ad oggetto
obblighi di reintegrazione sul posto di lavoro, v. infra, spec. sub nota 15.
5 Si tratta dei verbali di conciliazione redatti presso le apposite commissioni di conciliazione
(art. 411, 1° comma, c.p.c.) e in sede sindacale (art. 411, 3° comma, c.p.c.), ai quali va ad aggiungersi
quello redatto innanzi all’apposito collegio di conciliazione e arbitrato di cui al nuovo art. 412-quater
c.p.c.; non più esistenti, o, meglio, previsti da norme ormai abrogate, il verbale di parziale concilia-
zione relativamente al credito spettante al lavoratore e non contestato dall’altra parte (di cui al vec-
chio testo dell’art. 412, 1° comma, c.p.c.) e il verbale di conciliazione, anche parziale, in materia di
pubblico impiego, redatto presso apposito collegio (ex art. 66 del d.leg. 165/2001, abrogato dall’art.
31, comma 9, della legge 183/2010). Per maggiori approfondimenti sul tema, v. cap. VI.
Ma, del resto, l’esecutività di verbali di conciliazione redatti in sede stragiudiziale non costitui-
sce più un’eccezione, alla luce dell’art. 12 del d.leg. 4 marzo 2010, n. 28, a norma del quale costitui-
scono titolo esecutivo, previa omologa da parte del Presidente del tribunale, tutti i verbali di concilia-
zione redatti in materia civile e commerciale innanzi ad appositi organismi di mediazione.
6 Cfr. E. VULLO, Commento all’art. 431 c.p.c., in Codice di procedura civile commentato, a cura
di Consolo, Milano, 2010, 1558 s.; D. BUONCRISTIANI, Presupposti, forma, competenza e modalità di
concessione dell’inibitoria ex art. 431 c.p.c., in Giust. civ., 1990, II, 211.
7 Cfr. G. MANNACIO, La competenza territoriale per l’opposizione all’esecuzione in materia di
lavoro, nota a Cass., sez. un., ord. 18 gennaio 2005, n. 841, in Mass. giur. lav., 2005, 405; C. VALLE,
Opposizione all’esecuzione e competenza del giudice del lavoro, in Riv. esec. forz., 2002, 245 ss.
8 Ossia solo attraverso un comportamento collaborativo comunque ascrivibile al datore di lavo-
ro, indipendentemente dalle ragioni che muovono la sua volontà, e, quindi, anche quando questo sia
indotto dalla necessità di evitare sanzioni di natura pecuniaria, o di altra natura.
9 Il principale problema è quello (annoso) dell’eseguibilità coattiva dell’obbligo di reintegrazio-
ne nel posto di lavoro del lavoratore ingiustamente licenziato, o dell’obbligo di inquadramento nella
qualifica superiore, e di tutte le fattispecie analoghe (su cui, in dottrina, ma senza pretese di esaustività, v.
M. TARUFFO, Reintegrazione nel posto di lavoro. II) Profili processuali, in Enc. giur., XXVI, Roma 1996, §
3.1.; ID., Problemi in tema di esecutorietà della condanna alla reintegrazione del lavoratore, in Riv. trim.
dir. e proc. civ., 1976, 803 ss.; L. FERRONI, Obblighi di fare ed eseguibilità, Napoli 1983, spec. 289 ss.;
S. MAZZAMUTO, L’attuazione degli obblighi di fare, Napoli 1978, spec. 166 ss.).

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT