L'esecuzione degli sfratti ed I provvedimenti prefettizi di sospensione: si riordinano le competenze o si affievolisce il diritto di proprietà?

AutoreNino Scripelliti
Pagine71-75
191
giur
Arch. loc. cond. e imm. 2/2019
MERITO
L’ESECUZIONE DEGLI SFRATTI
ED I PROVVEDIMENTI
PREFETTIZI DI SOSPENSIONE:
SI RIORDINANO LE COMPETENZE
O SI AFFIEVOLISCE IL DIRITTO
DI PROPRIETÀ?
di Nino Scripelliti (ha collaborato Niccolò
Baccini)
SOMMARIO
1. I termini della questione. 2. La carenza di potere dell’am‑
ministrazione. 3. La giurisdizione amministrativa. 4. I criteri
di riparto della giurisdizione. 5. Le motivazioni delle due sen‑
tenze. 6. La tutela dinnanzi alla giurisdizione ordinaria. 7.
La partecipazione delle associazioni della proprietà edilizia.
1. I termini della questione
Nihil sub sole novum; infatti la questione delle inge-
renze dell’Autorità amministrativa, i prefetti, nella ese-
cuzione dei provvedimenti di sfratto, ricorrente da anni
(1), riemerge periodicamente come un f‌iume carsico,
alla attenzione degli annotatori di sentenze, non essendo
indifferente al clima politico generale. In particolare, la
vicenda oggetto delle due sentenze che si annotano trae
origine da due ricorsi al Tar della Confederazione Italiana
della Proprietà Edilizia, organismo associativo rappresen-
tativo della proprietà immobiliare (quella che in Francia
si def‌inisce proprietè fonciere bati), per l’annullamento di
alcuni provvedimenti del prefetto di Firenze e del Comita-
to provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (organo
consultivo del prefetto non competente alla pronuncia di
provvedimenti aventi effetti esterni) (2), che avevano di-
sposto la sospensione dell’assistenza della forza pubblica
per l’esecuzione degli sfratti (nel seguito, in pratica e per
brevità, sospensione degli sfratti) per un periodo non bre-
ve in corrispondenza con le festività natalizie; sospensione
poi protrattasi con successivi provvedimenti, anch’essi im-
pugnati con motivi aggiunti. La Confederazione ricorren-
te aveva denunciato la violazione dell’art. 3 della legge n.
241/1990 anche in relazione all’art. 23 della Costituzione,
l’eccesso di potere per carenza di motivazione; l’incompe-
tenza e lo sviamento di potere ed inf‌ine, l’eccesso di pote-
re per la mancata partecipazione al procedimento di una
rappresentanza della proprietà immobiliare. Non risulta
sollevata l’eccezione di incompetenza del Comitato pro-
vinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, come detto,
organo consultivo, la cui deliberazione è comunque assor-
bita dal provvedimento prefettizio.
L’iter di questi ricorsi al Tar per la Toscana è stato com-
plesso: i ricorsi sono stati rigettati in primo grado e nel
successivo appello dal Consiglio di Stato, con affermazio-
ne della giurisdizione ordinaria in quanto controversia in
tema di diritti soggettivi; ma la Corte di cassazione, adita
in sede di ulteriore gravame quale giudice regolatore della
giurisdizione, ha affermato la giurisdizione amministrati-
va in considerazione della natura degli interessi fatti vale-
re (Cass. Sez. Un. civ., sentenza 17 luglio 2017, n. 17620).
In esito a questa ultima decisione il Tar, in sede di giudizio
di rinvio, ha accolto i due ricorsi per l’inesistenza della
facoltà esercitata dal prefetto e per difetto di motivazione
quanto alla asserita indisponibilità della forza pubblica
da destinare al contemporaneo mantenimento dell’ordine
pubblico, così annullando i provvedimenti che disponendo
la sospensione della forza pubblica per l’esecuzione degli
sfratti ad opera dell’uff‌iciale giudiziario, avevano di fatto
disposta la sospensione della esecutività di una pluralità
indeterminata di provvedimenti giurisdizionali.
2. La carenza di potere dell’amministrazione
Quanto alla ingerenza della autorità amministrativa
nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali si porta
come esempio, di scuola ma di introvabile applicazione,
la facoltà della autorità amministrativa di interferire nella
esecuzione di un provvedimento giurisdizionale (secondo
comma dell’art. 2933 c.c.), nel caso di pregiudizio all’e-
conomia nazionale. Tuttavia l’eccezionalità della norma
non consente di trarne principi generali (3) Mentre il
complesso sistema di graduazione degli sfratti previsto
all’articolo 6 della legge n. 431/1998 ha una natura esclusi-
vamente giurisdizionale.
Per contro, a sostegno della legittimazione dell’autori-
tà prefettizia a disporre sospensioni e rinvii delle opera-
zioni di sfratto ed in genere di sgombero degli immobili,
la consueta motivazione è il richiamo all’articolo 2 del Te-
sto Unico delle Leggi sulla Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.,
R.D. n. 772/1931) che attribuisce al Prefetto la facoltà
di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela
dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica, ed anche
all’articolo 13 della legge n. 121/1981, secondo il quale il
Prefetto “ha la responsabilità dell’ordine e della sicurezza
pubblica nella provincia”, e “dispone della forza pubblica e
delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione”.
In proposito anche l’art. 3 del D.L. n. 551/1988, converti-
to con modif‌icazioni con la L. 21 febbraio 1988, dispone
che “Ai f‌ini dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio di
immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, di cui all’ar-
ticolo 1, l’assistenza della forza pubblica avverrà secondo
criteri stabiliti dal prefetto.” In ultimo anche l’art. 11 del
decreto-sicurezza Minniti n. 14/2017 ha esplicitato, am-
pliandola, tale competenza prefettizia, anche se riferita
allo sgombero di interi edif‌ici abusivamente occupati.
In realtà, di fatto, questa facoltà prefettizia è stata
esercitata non soltanto in modo espresso con riferimen-
to alle esecuzioni degli sfratti in un certo luogo ed in un

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