L'effetto devolutivo dell'impugnazione

AutoreAlberto Macchia
Pagine243-252

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Nelle ricostruzioni definitorie, si annida sempre il rischio tipico di qualsiasi operazione di tipo selettivo: vale a dire quello di prescegliere come elementi qualificanti taluni aspetti a scapito di altri, che magari finiscono per essere indebitamente negletti. È questa, forse, la ragione per la quale i sistemi processuali rifuggono dall'idea di somministrare definizioni normative del concetto stesso di "impugnazione", lasciando alla fenomenologia dei singoli istituti, quale positivamente disciplinata, il compito di tracciarne la funzione, la dinamica e la relativa inquadrabilità all'interno della ordinata sequenza che compone il processo. Vale forse quindi la pena di "volare basso" e limitarsi a riproporre il più che tradizionale insegnamento secondo il quale per impugnazioni penali si intendono tutti quei rimedi giuridici che l'ordinamento appresta per determinati soggetti, allo scopo di eliminare le conseguenze pregiudizievoli derivanti da una decisione che si assume essere erronea. Parlo di soggetti e non di parti, perché taluni rimedi, generalmente qualificati di tipo impugnatorio, sono attivabili da persone che non rivestono la qualità di parte in senso tecnico-processuale: tale, ad esempio, il ricorso per cassazione che può essere proposto dalla persona offesa in tema di archiviazione; le impugnazioni che, in materia di sequestro e di cautele reali, possono essere legittimamente esperite dai soggetti sequestratari o da quanti vantino un diritto alla restituzione; i ricorsi, in appello e in cassazione, che possono essere proposti dai terzi interessati in materia di misure di prevenzione patrimoniali; i prossimi congiunti del condannato in sede di revisione; i soggetti "interessati" in sede di incidenti di esecuzione. A ben guardare, e quanto meno in linea di principio, non può neppure ritenersi ontologicamente insito nel concetto stesso di impugnazione il carattere giurisdizionale del provvedimento oggetto di reclamo, potendo il rimedio attenere anche provvedimenti del pubblico ministero, ove siano stati a tale organo riconosciuti i corrispondenti "poteri", ed il sistema abbia stimato opportuno prevederne la relativa reclamabilità: fenomeno, questo, ampiamente conosciuto sotto la vigenza del vecchio codice (non a caso, infatti, v'era chi aveva parlato, per talune ipotesi, di funzioni "quasi-giurisdizionali" del pubblico ministero 1), ma forse neppure totalmente ignoto anche nel nuovo codice di rito, se si conviene nell'attribuire, ad esempio, natura impugnatoria alla opposizione al decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta, a norma dell'art. 263, comma 5, c.p.p. Accedendo ad una nozione "ampia" di impugnazione, ci si avvede subito, quindi, della estrema varietà degli istituti: alcuni iscritti nominatim nel panorama dei mezzi tipici che lo stesso codice "etichetta" come impugnazioni (appello, cassazione, ricorso straordinario, revisione, nonché le impugnazioni in materia cautelare, personale e reale); altri disseminati nel codice, nell'ordinamento penitenziario o in leggi speciali (v., ad es., a quest'ultimo riguardo, gli artt. 36-39 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274, in tema di impugnazioni delle sentenze del giudice di pace, e gli artt. 71-73 del D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231, in merito alle impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente). A ben guardare, al concetto di impugnazione non può neppure dirsi coessenziale l'esigenza - tutta ordinamentale - che la cognizione del giudizio impugnatorio sia affidato ad un giudice "superiore" rispetto all'organo che ha adottato il provvedimento impugnato: aspetto, questo che, evidentemente, si lega a fil doppio proprio col tema della devoluzione. Basti pensare alle opposizioni in tema di provvedimenti de plano adottati dal giudice della esecuzione (artt. 676 e 667, comma 4, c.p.p.), al tribunale del riesame, che giudica anche su provvedimenti adottati da organi "superiori", alla Corte di appello, giudice del rescindente e del rescissorio in tema di revisione, e tanti casi ancora, al punto che, da parte di alcuni, si è ritenuto che nell'odierno sistema delle impugnazioni la devoluzione, sia al più «indice della attivazione di una competenza funzionale connessa al progredire del processo, e non sia quindi, necessariamente segno del trasferimento della cognizione della causa ad un'autorità giurisdizionale superiore o diversa» 2. Eppure, se si ammette, nel quadro della distribuzione delle funzioni e dei "poteri" processuali fra gli organi dotati di iurisdictio - a prescindere dal fatto che tale distribuzione avvenga, sul piano strettamente ordinamentale, per linee verticali, orizzontali o in forma eccentrica - l'esistenza di un munus comunque "demolitorio" di provvedimenti adottati da quello stesso o da altri organi, a seguito di un "nuovo" giudizio avente ad oggetto proprio quei provvedimenti, è difficile sottrarsi allaPage 244 tentazione di individuare il rapporto che lega l'organo che ha adottato il provvedimento e quello che ne deve decidere le sorti secondo uno schema, lato sensu, di supremazia speciale. Da qui, e proprio per la varietà dei confini entro i quali si colloca la devoluzione, la corrispondente esigenza di comporre gli organi "controllanti" secondo schemi di garanzia maggiori (anche in termini di effettiva terzietà e non prevenzione) in rapporto alla specificità del controllo ad essi affidato; mantenendo invece snello lo schema impugnatorio, quando sia il medesimo organo che ha adottato il provvedimento ad esser sollecitato ad un riesame dello stesso (come avviene nelle già segnalate ipotesi di opposizione avverso i provvedimenti de plano in sede esecutiva).

La matassa, se vogliamo, si complica ulteriormente nelle ormai non più rare ipotesi in cui il processo penale diviene occasione per un ulteriore e delicato contenzioso, quale è quello - di rango costituzionale - che può ingenerarsi in sede di conflitto tra poteri dello Stato (i casi in cui atti giurisdizionali abbiano dato luogo a conflitto fra "enti", a norma dell'art. 39 della legge n. 87 del 1953, sono, infatti, statisticamente trascurabili, pur se oltremodo significativi su altri versanti). Sostanzialmente scomparsa, infatti (perché travolta dai "fatti"), una antica opinione che negava connotazioni di tipo impugnatorio al giudizio per conflitto di attribuzione 3, la interferenza che può venirsi a determinare tra rimedio impugnatorio "endoprocessuale" e ricorso per conflitto sono del tutto evidenti, giacché, in entrambi i casi - e sia pure attraverso sfere di devoluzione evidentemente diversificate, sul piano soggettivo ed oggettivo - si insta per la "demolizione" di atti riguardati, nell'un caso come "ingiusti", e, nell'altro, come invasivi della sfera di attribuzioni spettante ad altro potere.

Vengono ovviamente in discorso i numerosissimi conflitti derivanti dalla pretesa violazione, da parte della autorità giudiziaria, della prerogativa della insindacabilità delle opinioni e dei voti espressi dai parlamentari, ex art. 68, primo comma, Cost. - tematica, questa, ormai normativamente recepita e disciplinata dall'art. 3 della legge n. 140 del 2003, sulla cui legittimità costituzionale la Corte si è già pronunciata con la sentenza n. 120 del 2004 - ovvero sulle "frizioni" che possono determinarsi tra autorità giudiziaria e Parlamento, a proposito degli impegni parlamentari degli imputati (la problematica sarebbe ovviamente identica, ove consimili impedimenti fossero evocati dai difensori che rivestissero lo status di membro del Parlamento). Proprio a quest'ultimo riguardo (v., anche, le sentenze n. 225 del 2001, 263 del 2003 e 284 del 2004), la recentissima sentenza n. 451 del 2005, ha ribadito l'obbligo per il giudice di bilanciare fra loro le esigenze - entrambe costituzionalmente presidiate - di assicurare la celere prosecuzione del processo, da un lato, ma di non compromettere, dall'altro, lo svolgimento delle attribuzioni inerenti alla attività parlamentare. La Corte ha in particolare ribadito come, fra l'esigenza di speditezza dell'attività giurisdizionale e quella di tutela delle attribuzioni parlamentari, può determinarsi una «interferenza suscettibile di incidere sulle attribuzioni costituzionali di un soggetto estraneo al processo penale e, in particolare, sull'interesse della Camera di appartenenza a che ciascuno dei suoi componenti sia libero di regolare la propria partecipazione ai lavori parlamentari nel modo ritenuto più opportuno». Da ciò il corollario secondo cui «il giudice non può limitarsi ad applicare le regole generali del processo in tema di onere della prova del legittimo impedimento dell'imputato, incongruamente coinvolgendo un soggetto costituzionale estraneo al processo stesso, ma ... ha l'onere di programmare il calendario delle udienze in modo da evitare coincidenze con i giorni di riunione degli organi parlamentari».

Dalla violazione di tali principi è derivata la dichiarazione di non spettanza alla autorità giudiziaria del potere di disattendere l'esistenza del legittimo impedimento del parlamentare sulla base di determinate motivazioni, ed il conseguente annullamento, per alcune ordinanze addirittura "parziale", delle decisioni giurisdizionali, con la "devoluzione" (ed è proprio questo l'aspetto che in questa sede va rimarcato) «al giudice penale (del compito di) rilevare, alla stregua delle norme che disciplinano il processo, l'eventuale esistenza di ulteriori effetti derivanti dai vizi accertati». Quindi, abbiano o meno le parti di quello specifico processo penale proposto impugnazione deducendo i medesimi "vizi" riscontrati e censurati dalla Corte costituzionale, il devoluto è, in parte qua, direttamente tracciato dalla stessa sentenza della Corte. Anomala integrazione "esterna", sembrerebbe potersi osservare a tutta prima, ma che in realtà non può stupire, proprio in considerazione della "supremazia speciale", che - come...

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