L. 20 dicembre 2012, n. 237

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2/2013 Rivista penale
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
201. Decorsi dodici mesi dalla scadenza del termine di cui
al comma 199, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e conf‌iscati alla criminalità
organizzata individua beni dal valore di mercato complessivo
non inferiore al doppio dell’ammontare dei crediti ammessi e
procede alla liquidazione degli stessi con le modalità di cui
agli articoli 48, comma 5, e 52, commi 7, 8 e 9 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I beni residui possono
essere destinati, assegnati o venduti secondo le disposizioni
di cui all’articolo 48 del medesimo decreto legislativo n. 159
del 2011.
202. Il ricavato della liquidazione di cui al comma 201 é
versato al Fondo unico giustizia e destinato a gestione sepa-
rata per il tempo necessario alle operazioni di pagamento dei
crediti.
203. Terminate le operazioni di cui al comma 202, l’Agen-
zia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e conf‌iscati alla criminalità organizzata, per cia-
scun bene, anche se non sottoposto a liquidazione, individua i
creditori con diritto a soddisfarsi sullo stesso, forma il relativo
piano di pagamento e lo comunica ai creditori interessati con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di
posta elettronica certif‌icata. La medesima Agenzia procede
ai pagamenti nell’ordine indicato dall’articolo 61, commi 2 e
le somme a carico della gestione separata di cui al comma
202. Ciascun piano non può prevedere pagamenti complessivi
superiori al minor importo tra il 70 per cento del valore del
bene ed il ricavato dall’eventuale liquidazione dello stesso.
I creditori concorrenti, entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al presente
comma, possono proporre opposizione contro il piano di pa-
gamento al tribunale del luogo che ha disposto la conf‌isca. Si
applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile e il tribunale provvede in com-
posizione monocratica. Contro il decreto del tribunale non é
ammesso reclamo.
204. Le somme della gestione separata che residuano dopo
le operazioni di pagamento dei crediti, aff‌luiscono, al netto
delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere
versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato
e riassegnati nei limiti e con le modalità di cui all’articolo 2,
comma 7, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, conver-
205. Per i beni di cui al comma 194, conf‌iscati in data suc-
cessiva all’entrata in vigore della presente legge, il termine
di cui al comma 199 decorre dal momento in cui la conf‌isca
diviene def‌initiva; l’Agenzia nazionale per l’amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e conf‌iscati alla crimi-
nalità organizzata provvede alle operazioni di cui ai commi
201, 202 e 203, decorsi dodici mesi dalla scadenza del pre-
detto termine.
206. L’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la de-
stinazione dei beni sequestrati e conf‌iscati alla criminalità
organizzata, entro dieci giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, ovvero dal momento in cui la conf‌isca diviene
def‌initiva, comunica ai creditori di cui al comma 198 a mezzo
posta elettronica certif‌icata, ove possibile e, in ogni caso, me-
diante apposito avviso inserito nel proprio sito internet:
a) che possono, a pena di decadenza, proporre domanda
di ammissione del credito ai sensi dei commi 199 e 205;
b) la data di scadenza del termine entro cui devono essere
presentate le domande di cui alla lettera a);
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione
della domanda.
207. - 339. (Omissis).
340. Alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi
e di trapianti di organi e di tessuti sono apportate le seguenti
modif‌icazioni:
e) dopo l’articolo 22 é inserito il seguente:
«Art. 22 bis. - (Sanzioni in materia di traff‌ico di organi
destinati ai trapianti). - 1. Chiunque a scopo di lucro svolge
opera di mediazione nella donazione di organi da vivente é
punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da
euro 50.000 a euro 300.000. Se il fatto é commesso da persona
che esercita una professione sanitaria alla condanna consegue
l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione.2. Salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque pubblicizzi la richiesta
d’offerta di organi al f‌ine di conseguire un prof‌itto f‌inanziario o
un vantaggio analogo é punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.3. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque senza autorizzazione acceda a si-
stemi che rendano possibile l’identif‌icazione dei donatori o dei
riceventi, o ne utilizzi i dati é punito con la sanzione ammini-
strativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».
341. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma
340 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
f‌inanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all’adempimento dei compiti derivanti dall’attuazione delle
disposizioni di cui al comma 340 con le risorse umane, stru-
mentali e f‌inanziarie disponibili a legislazione vigente.
342. - 561. (Omissis).
III
L. 20 dicembre 2012, n. 237. Norme per l’adeguamento alle
disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale
internazionale. (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 6 dell’8
gennaio 2013).
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. (Obbligo di cooperazione). 1. Lo Stato italiano coopera con
la Corte penale internazionale conformemente alle disposi-
zioni dello statuto della medesima Corte, reso esecutivo dalla
legge 12 luglio 1999, n. 232, di seguito denominato «statuto»,
e della presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali
dell’ordinamento giuridico italiano.
2. (Attribuzioni del Ministro della giustizia). 1. I rapporti di
cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale interna-
zionale sono curati in via esclusiva dal Ministro della giusti-
zia, al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla
Corte e di darvi seguito. Il Ministro della giustizia, ove ritenga
che ne ricorra la necessità, concorda la propria azione con al-
tri Ministri interessati, con altre istituzioni o con altri organi
dello Stato. Al Ministro della giustizia compete altresì di pre-
sentare alla Corte, ove occorra, atti e richieste.
2. Nel caso di concorso di più domande di cooperazione
provenienti dalla Corte penale internazionale e da uno o più
Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l’ordine
di precedenza, in applicazione delle disposizioni contenute
negli articoli 90 e 93, paragrafo 9, dello statuto.
3. Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richie-
ste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere
riservato delle medesime e che l’esecuzione avvenga in tempi
rapidi e con le modalità dovute.

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