L. 24 dicembre 2012, n. 228

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Rivista penale 2/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
13. (Durata dell’incandidabilità). 1. L’incandidabilità alla
carica di deputato, senatore e membro del Parlamento eu-
ropeo spettante all’Italia, derivante da sentenza def‌initiva
di condanna per i delitti indicati all’articolo 1, decorre dalla
data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha
effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata
della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pub-
blici uff‌ici comminata dal giudice. In ogni caso l’incandidabi-
lità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore
a sei anni.
2. Il divieto ad assumere e svolgere incarichi di Governo
nazionale, derivante da sentenza di condanna def‌initiva per
i delitti indicati all’articolo 1, opera con la medesima decor-
renza e per la stessa durata prevista dal comma 1.
3. Nel caso in cui il delitto che determina l’incandidabilità
o il divieto di assumere incarichi di governo è stato commesso
con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al
mandato elettivo, di parlamentare nazionale o europeo, o
all’incarico di Governo, la durata dell’incandidabilità o del
divieto è aumentata di un terzo.
14. (Incandidabilità nelle regioni a statuto speciale e pro-
vince autonome). 1. Le disposizioni in materia di incandida-
bilità del presente testo unico si applicano nelle regioni a sta-
tuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.
15. (Disposizioni comuni). 1. L’incandidabilità di cui al pre-
sente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza def‌i-
nitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
2. L’incandidabilità disciplinata dal presente testo unico
produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza
con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo deri-
vante dall’applicazione della pena accessoria dell’interdizione
temporanea dai pubblici uff‌ici o di una delle misure di pre-
venzione o di sicurezza di cui all’articolo 2, lettera b) e c), del
testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e
per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178
e seguenti del codice penale, è l’unica causa di estinzione
anticipata dell’incandidabilità e ne comporta la cessazione
per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di
riabilitazione comporta il ripristino dell’incandidabilità per il
periodo di tempo residuo.
4. L’incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1,
lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del
procedimento di riabilitazione previsto dall’articolo 70 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
16. (Disposizioni transitorie e f‌inali). 1. Per le incandidabi-
lità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV
non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione
del comma 1 dell’articolo 15 si applica alle sentenze previste
dall’articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
testo unico.
2. Le disposizioni di cui al presente testo unico, limitata-
mente a quelle previste per l’accertamento dell’incandidabi-
lità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata
proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichia-
razione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano
anche alle incandidabilità, non derivanti da sentenza penale
di condanna, disciplinate dagli articoli 143, comma 11, e 248,
17. (Abrogazioni). 1. A decorrere dalla data di entrata in vi-
gore del presente testo unico sono abrogati:
a) gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamen-
to degli enti locali;
b) l’articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, salvo per
quanto riguarda la disciplina per il personale dipendente
dalle regioni;
c) l’articolo 9, ottavo comma, n. 2), limitatamente al quar-
to periodo, della legge 17 febbraio 1968, n. 108;
d) l’articolo 28, quarto comma, secondo periodo, e l’ar-
ticolo 32, settimo comma, n. 2), limitatamente alle parole:
«contenente la dichiarazione del candidato di non essere in
alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 15
della legge 19 marzo 1990, n. 55», del decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
2. Dalla data di cui al comma 1, i richiami agli articoli 58
presenti, si intendono riferiti, rispettivamente, agli articoli 10
e 11 del presente testo unico.
18. (Entrata in vigore). 1. Le disposizioni del presente testo
unico entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblica-
zione nella Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica italiana.
II
L. 24 dicembre 2012, n. 228. Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2013) (Suppl. ord. alla Gazzetta Uff‌iciale Serie gen.
- n. 302 del 29 dicembre 2012).
(Estratto)
1. 1. - 188. (Omissis).
189. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e
successive modif‌icazioni, sono apportate le seguenti modif‌i-
cazioni:
a) all’articolo 24, il comma 2, é sostituito dal seguente:
«2. Il provvedimento di sequestro perde eff‌icacia se il
Tribunale non deposita il decreto che pronuncia la conf‌isca
entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso
dei beni da parte dell’amministratore giudiziario. Nel caso di
indagini complesse o compendi patrimoniali. rilevanti, tale
termine può essere prorogato con decreto motivato del tribu-
nale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai f‌ini
del computo dei termini suddetti e di quello previsto dall’ar-
ticolo 22, comma 1, si tiene conto delle cause di sospensione
dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal
codice di procedura penale, in quanto compatibili. Il termine
resta sospeso per il tempo necessario per l’espletamento di
accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui
confronti é iniziato il procedimento risulta poter disporre,
direttamente o indirettamente»;
b) all’articolo 40, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguen-
ti:
«5 bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pub-
blici registri, possono essere aff‌idati dal tribunale in custodia
giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per
l’impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia
giudizi aria, ovvero possono essere aff‌idati all’Agenzia, ad al-
tri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti

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