L. 31 dicembre 2012, n. 247

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2013
Legislazione
e documentazione
I
L. 31 dicembre 2012, n. 247. Nuova disciplina dell’ordinamento
della professione forense (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 15
del 18 gennaio 2013).
(Estratto)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. (Disciplina dell’ordinamento forense). 1. La presente legge,
nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comu-
nitaria e dei trattati internazionali, disciplina la professione di
avvocato.
2. L’ordinamento forense, stante la specif‌icità della funzione
difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e
sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:
a) regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della profes-
sione di avvocato e, nell’interesse pubblico, assicura la idoneità
professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi
individuali e collettivi sui quali essa incide;
b) garantisce l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, in-
dispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela
dei diritti;
c) tutela l’aff‌idamento della collettività e della clientela, pre-
scrivendo l’obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura
della qualità ed eff‌icacia della prestazione professionale;
d) favorisce l’ingresso alla professione di avvocato e l’accesso
alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di
valorizzazione del merito.
3. All’attuazione della presente legge si provvede mediante
regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo pa-
rere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie
di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assi-
stenza forense. Il CNF esprime i suddetti pareri entro novanta
giorni dalla richiesta, sentiti i consigli dell’ordine territoriali e le
associazioni forensi che siano costituite da almeno cinque anni e
che siano state individuate come maggiormente rappresentative
dal CNF. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere,
ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti
delle disposizioni recate, e dei pareri di cui al primo periodo, ove
gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, per-
ché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla
richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
4. Decorsi i termini per l’espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comun-
que adottati.
5. Dall’attuazione dei regolamenti di cui al comma 3 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della f‌inanza
pubblica.
6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell’ulti-
mo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate,
con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie
disposizioni integrative e correttive.
2. (Disciplina della professione di avvocato). 1. L’avvocato è un
libero professionista che, in libertà, autonomia e indipendenza,
svolge le attività di cui ai commi 5 e 6.
2. L’avvocato ha la funzione di garantire al cittadino l’effetti-
vità della tutela dei diritti.
3. L’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per
l’esercizio della professione di avvocato. Possono essere iscritti
coloro che, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza
conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore
a quattro anni, hanno superato l’esame di Stato di cui all’articolo
46, ovvero l’esame di abilitazione all’esercizio della professione
di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente
legge. Possono essere altresì iscritti:
a) coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario,
di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile,
o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni
senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censu-
ra o in provvedimenti disciplinari più gravi. L’iscritto, nei succes-
sivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari
nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni
antecedenti alla cessazione;
b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di
insegnamento di materie giuridiche. L’avvocato può esercitare
l’attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della
Repubblica. Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori
deve essere iscritto all’albo speciale regolato dall’articolo 22.
Restano iscritti agli albi circondariali coloro che, senza aver so-
stenuto l’esame di Stato, risultino iscritti alla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. L’avvocato, nell’esercizio della sua attività, è soggetto alla
legge e alle regole deontologiche.
5. Sono attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espres-
samente previsti dalla legge, l’assistenza, la rappresentanza e la
difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle
procedure arbitrali rituali.
6. Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente
individuate relative a specif‌ici settori del diritto e che sono previ-
ste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate,
l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale
stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta
in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competen-
za degli avvocati. È comunque consentita l’instaurazione di rap-
porti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di
prestazione di opera continuativa e coordinata, aventi ad oggetto
la consulenza e l’assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo
interesse del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale

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