L. 11 dicembre 2012, n. 224

Pagine216-216
216
leg
2/2013 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGISLAZIONE E PRASSI AMMINISTRATIVA
ed arresta il veicolo all’interno dell’area di sosta delimitata
da quattro coni; inserisce successivamente la retro marcia e
svolta a destra lasciando alla propria sinistra l’ultimo cono
delimitatore.
Fig. 2
(Omissis)
5. FRENATA DI PRECISIONE
Lunghezza area di manovra: circa 20 metri
Larghezza area di manovra: 3 metri
Preparazione della prova come da f‌ig. 3
Svolgimento della prova
Il candidato parte all’altezza dei due coni delimitatori
e, dopo una prima fase di accelerazione, inizia a frenare in
modo tale da arrestare il veicolo in prossimità dei due coni
posti al termine del rettilineo.
Penalizzazione:
Arrestare il veicolo con la ruota anteriore che ha superato
la linea di arresto delimitata dai coni posti al termine del
rettilineo.
Fig. 3
(Omissis)
SECONDA FASE
Verif‌ica dei comportamenti di guida nel traff‌ico.
XIII
L. 11 dicembre 2012, n. 224. Modif‌ica all’articolo 1 della
legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina
dell’attività di autoriparazione (Gazzetta Uff‌iciale Serie
gen. - n. 297 del 21 dicembre 2012).
1. (Nuove disposizioni in materia di attività di autoripa-
razione). 1. Il comma 3 dell’articolo 1 della legge 5 febbraio
1992, n. 122, è sostituito dal seguente:
«3. Ai f‌ini della presente legge l’attività di autoriparazione
si distingue nelle attività di:
a) meccatronica;
b) carrozzeria;
c) gommista.».
2. (Requisiti tecnico-professionali). 1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i pro-
grammi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali di cui
all’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge 5 febbraio 1992,
n. 122, alle disposizioni dell’articolo 1, comma 3, della medesi-
ma legge, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge,
previa def‌inizione di livelli minimi comuni, mediante accor-
do stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali di categoria mag-
giormente rappresentative, in conformità ai principi stabiliti
3. (Norme transitorie). 1. Le imprese che, alla data di en-
trata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro
delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane e sono abi-
litate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella
di elettrauto, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 122, nel testo vigente prima della data di
entrata in vigore della presente legge, sono abilitate di diritto
allo svolgimento della nuova attività di meccatronica, di cui
al citato comma 3 dell’articolo 1 della legge n. 122 del 1992,
come sostituito dall’articolo 1 della presente legge.
2. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono iscritte nel registro delle imprese o nell’albo
delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di mecca-
nica e motoristica o a quella di elettrauto, ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel testo
vigente prima della data di entrata in vigore della presente
legge, possono proseguire le rispettive attività per i cinque
anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le
persone preposte alla gestione tecnica delle predette impre-
se, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti
tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma
2 dell’articolo 7 della citata legge n. 122 del 1992, devono
frequentare con esito positivo il corso professionale di cui
alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle di-
scipline relative all’abilitazione professionale non posseduta.
In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto
non può essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa ai
sensi dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.
3. Qualora, nell’ipotesi di cui al comma 2, la persona
preposta alla gestione tecnica, ai sensi dell’articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 14 dicembre 1999, n. 558, anche se titolare dell’impresa,
abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata
in vigore della presente legge, essa può proseguire l’attività
f‌ino al compimento dell’età prevista, ai sensi della disciplina
vigente in materia, per il conseguimento della pensione di
vecchiaia.
4. Fino all’adozione delle disposizioni regionali di attua-
zione dell’articolo 2 della presente legge, continuano ad ap-
plicarsi i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi
regionali, di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b), della legge
5 febbraio 1992, n. 122, previsti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. (Clausola di invarianza f‌inanziaria). 1. Dall’attuazione
delle disposizioni di cui alla presente legge non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri a carico della f‌inanza pubblica.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT