L'azione civile

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine31-44

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@1 Interesse ad agire e azione civile

Dal Capitolo precedente è emerso che il processo civile è uno strumento che lo Stato mette a disposizione dei consociati per risolvere i contrasti. Lo stesso art. 24 Cost., nel riconoscere il diritto di difesa, consente a tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Tuttavia, questo principio subisce una limitazione data dall’interesse ad agire (par. 3), che costituisce presupposto dell’azione (art. 100 c.p.c.: "per proporre una domanda o per contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse"). Tale interesse non deve essere inteso in senso economico (interesse ad ottenere una determinata somma di denaro o, più in generale, un determinato vantaggio patrimoniale) ma in senso giuridico, ossia come tutela che il soggetto può ottenere dal processo a seguito della lesione di un proprio interesse giuridicamente protetto (Mandrioli). Pertanto, se da un lato lo Stato, attraverso i giudici, rende giustizia, dall’altro ciascun cittadino ha il diritto di ottenere giustizia. Tale diritto si condensa nell’azione, ossia nel diritto di provocare l’esercizio della funzione giurisdizionale (cd. diritto d’azione) facente capo ad ogni individuo. Ed invero, una volta posto dallo Stato il divieto di farsi giustizia da sé (cd. divieto di autodifesa), a ciò consegue l’obbligo per lo Stato stesso di rendere giustizia tutte le volte che se ne verifichino le condizioni necessarie, attraverso una serie di attività procedimentali che prendono il nome di processo. Affinché si svolga l’esercizio della funzione giurisdizionale e, quindi, affinché il processo abbia inizio, è necessaria l’iniziativa da parte di un soggetto, che vi dia il primo impulso. L’esercizio di tale iniziativa spetta ai privati cittadini (art. 24 Cost.) ed allo Stato in persona del pubblico ministero. Soltanto dopo che il diritto di azione è stato esercitato con le modalità previste dalla legge, nasce a favore di chi lo ha fatto valere un vero e proprio diritto soggettivo verso lo Stato ad ottenere la pronuncia del giudice.

@@a) tipi di azione

Le azioni possono essere suddivise nelle seguenti tipologie: 1) azione di cognizione: è finalizzata a far accertare una determinata situazione giuridica e a sentir dichiarare, con sentenza, chi ha ragione e chi ha

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torto, a seguito dell’accertamento e della valutazione dei fatti prospettati dalle parti, nonché dell’individuazione delle norme applicabili alla fattispecie. L’azione di cognizione dà vita a un processo detto "ordinario" e consente di tutelare qualunque diritto soggettivo. Le azioni di cognizione possono ulteriormente suddividersi, a seconda del tipo di provvedimento richiesto al giudice, in:

- azione di accertamento, con la quale il soggetto intende ottenere una sentenza che accerti l’esistenza/inesistenza di un rapporto giuridico incerto e controverso o di un fatto giuridicamente rilevante;

- azione di condanna, che tende a ottenere dal giudice un comando, rivolto al soccombente, di eseguire in favore dell’attore la prestazione dedotta in giudizio. Con tale azione il soggetto chiede al giudice, oltre all’accertamento del diritto fatto valere, il ripristino del diritto violato, per equivalente (ad esempio, Tizio viene investito da un’autovettura e chiede i danni conseguenti alla perdita di un arto) o in forma specifica (ad esempio, Tizio costruisce un’abitazione ad una distanza dal confine inferiore a quella consentita ed il vicino chiede l’arretramento dell’edificio). Di regola, la condanna di un soggetto presuppone l’accertamento della violazione del diritto altrui (ad esempio, Tizio, debitore di Caio, può essere condannato a pagare a quest’ultimo la somma di denaro dovuta soltanto se risulta che tale somma non è stata pagata). Tuttavia, in casi eccezionali la condanna può essere anticipata, ossia può essere pronunciata prima che sia stato accertato l’inadempimento o che sia stata accertata la violazione dell’altrui diritto;

Ciò accade in caso di: a) azioni di condanna in futuro, volte ad ottenere la condanna attuale a una prestazione non ancora eseguibile, in quanto soggetta a termine (ad esempio, condanna dell’inquilino al rilascio dell’immobile prima della scadenza del termine previsto nel contratto di locazione); b) azioni di condanna condizionale, volte ad ottenere una sentenza in cui l’eseguibilità della condanna è sottoposta al verificarsi della medesima condizione cui è subordinato il diritto sostanziale fatto valere (il caso tipico è quello della condanna del venditore alla consegna al compratore della cosa venduta, subordinatamente al pagamento del residuo prezzo da parte di quest’ultimo); c) azioni di condanna generica (art. 278 c.p.c.), che si hanno quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta: in tal caso, il giudice può, se la parte interessata lo domanda, limitarsi a pronunciare la condanna generica alla prestazione, rinviando al proseguimento del processo la liquidazione della somma dovuta.

- azione costitutiva, con la quale il soggetto chiede al giudice di costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico (ad esempio, annullamento di un contratto). Le azioni costitutive, a differenza di quelle di accertamento e di condanna, sono azioni tipiche, ossia possono essere esercitate nei soli casi previsti dalla legge (art. 2908 c.c.).

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2) azione esecutiva: è diretta a ottenere in via coattiva l’applicazione di misure o mezzi esecutivi per soddisfare la pretesa dell’avente diritto. In definitiva, è diretta a porre in essere la condizione per l’attuazione pratica della volontà concreta della legge che garantisce un bene.

Le azioni esecutive presuppongono un titolo esecutivo, ossia un documento dal quale risulti l’esistenza del diritto dell’attore, e che tale titolo sia in possesso del soggetto procedente (nulla executio sine titulo).

3) azione cautelare: è un’azione con finalità sussidiaria e accessoria, in quanto diretta ad assicurare e garantire l’efficace svolgimento e il proficuo risultato delle azioni di cognizione ed esecutive. Essa è rivolta ad evitare che il diritto che si intende cautelare sia in qualsiasi modo pregiudicato, e infatti può essere esercitata se vi è la probabile esistenza del diritto di cui si chiede la tutela in via principale (fumus boni iuris) e il fondato timore che, mentre si attende quella tutela, vengano a mancare le circostanze di fatto favorevoli alla tutela stessa (periculum in mora) (vedi Cap. 33). Occorre precisare, peraltro, che il giudizio di merito volto ad ottenere la tutela "definitiva" del diritto tutelato in via cautelare non sempre è indispensabile. Esso, infatti, è necessario soltanto per i provvedimenti cautelari conservativi (sequestro giudiziario e conservativo), mentre per i provvedimenti cautelari anticipatori è meramente eventuale (art. 669octies c.p.c.).

@@b) Corrispondenza tra chiesto e pronunciato

Il potere decisorio del giudice è delimitato dalla domanda giudiziale, con il conseguente divieto, per il giudice, di pronunciare oltre i limiti della stessa (cd. principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato). Tale...

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