L'azienda

AutoreA. Moretti
Pagine71-92
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L’AZIENDA
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La nozione di azienda
L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per
l’esercizio dell’impresa (art. 2555 c.c.).
I termini impresa e azienda, dunque, nonostante siano spesso utiliz-
zati come sinonimi, hanno un signif‌icato giuridico diverso: il primo
indica l’attività svolta; il secondo individua i beni che vengono utiliz-
zati dall’imprenditore per esercitare l’attività d’impresa.
L’azienda, in altre parole, è il mezzo adoperato per produrre o scam-
biare beni o servizi, cioè per realizzare l’impresa. Tra azienda e im-
presa esiste quindi un rapporto di mezzo a f‌ine.
La natura giuridica dell’azienda è discussa, in quanto si contrappongono due impo-
stazioni, quella atomistica e qu ella unitaria.
Le teorie unitarie considerano l’azienda come un bene unico, come un oggetto unitario
da un punto di vista g iuridico. Alcuni autori (Cottino, Casanova), partendo da questo as-
sunto, hanno dunque fatto rient rare l’azienda nell’ambito delle universalità di fatto che,
secondo la def‌inizione data dall’art. 816 c.c., sono costituite da una pluralità di cose che
appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria. La norma citata,
però, parla espressamente di “cose mobili”, mentre l’azienda è costituita da un insieme
di beni eterogenei e può comprendere anche beni immobili. Per questo motivo altri
(Messineo) parlano, con riferimento all’azienda, di universalità di diritto (intesa come
una plural ità di rappor ti giuridici considerata e regolata unitariamente dalla legge) o di
patrimonio autonomo di scopo (Mossa).
Le teorie atomistiche, invece, negano che l’azienda possa essere considerata come un
autonomo bene e ritengono che la stessa sia qualif‌icabile come un semplice complesso
di beni tra loro funzionalme nte collegati sui quali l’imprenditore può vantare diritti diversi
(Auletta, Galgano, Tedeschi, Colombo).
L’azienda è costituita da tutti i beni che sono organizzati dall’im-
prenditore per l’esercizio dell’impresa. Non è necessario che l’im-
prenditore sia titolare del diritto di proprietà su tutti i beni che com-
pongono il complesso aziendale; egli può avere sugli stessi anche
solo un diritto di godimento di carattere personale (es.: locazione)
o reale (es.: usufrutto). Ciò che rileva è l’organizzazione dei beni da
parte dell’imprenditore e la loro destinazione ad un f‌ine produtti-
vo, cioè la destinazione funzionale impressa loro dall’imprenditore
(Campobasso).
Impresa
e azienda
Parte I | L’imprenditore e l’impresa
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Ma cosa intende l’art. 2555 c.c. laddove utilizza la parola beni?
Una parte della dottrina (Minervini) e della giurisprudenza inter-
preta in maniera estensiva tale termine e ricomprende nella nozione
di bene aziendale non solo le cose materiali (immobili, impianti,
arredi etc.), ma ogni elemento patrimoniale che fa capo all’imprendi-
tore e che può costituire oggetto di tutela giuridica: beni immateriali
(segni distintivi, brevetti, diritti d’autore etc.), rapporti di lavoro con
il personale, rapporti contrattuali, crediti e debiti.
Altra parte della dottrina (Campobasso, Graziani, Ferri), invece,
maggiormente aderente al dato normativo, considera elementi co-
stitutivi dell’azienda solo le cose in senso proprio delle quali l’impren-
ditore si avvale per l’esercizio dell’impresa; l’art. 810 c.c., infatti, nel
fornire la nozione di beni fa riferimento alle cose che possono forma-
re oggetto di diritti e non vi sono argomenti validi per af‌fermare che
l’art. 2555 c.c. utilizzi il termine in maniera diversa.
2
La circolazione dell’azienda
L’azienda può formare oggetto di atti di disposizione; l’imprenditore
può trasferire la stessa ad altri, può cioè decidere di venderla oppure
di darla in af‌f‌itto o in usufrutto.
Il codice civile disciplina il trasferimento dell’azienda agli articoli
2556- 2562 e questa scarna normativa è tesa sostanzialmente a con-
servare l’unità economica dell’azienda e a salvaguardare l’integrità
dell’avviamento nel passaggio da un imprenditore all’altro, preveden-
do soprattutto il divieto di concorrenza a carico dell’imprenditore alie-
nante, e regolamentando nel dettaglio la sorte dei contratti, dei debiti
e dei crediti dell’azienda. Analizziamo nel dettaglio tale disciplina.
a) La forma del contratto di trasferimento
L’art. 2556 c.c. stabilisce che “per le imprese soggette a registrazione i
contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godi-
mento dell’azienda devono essere provati per iscritto, salva l’osservanza
delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che
compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto”.
Questo signif‌ica che:
- è sempre richiesta la forma scritta ai f‌ini della prova (forma ad pro-
bationem). Se non è osservata la forma scritta, il contratto è comun-
I beni
aziendali
Atti di
disposizione
Forma ad
probationem

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