L'attività giurisdizionale

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine17-30

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@1 La giurisdizione in generale

La giurisdizione è l’attività esercitata dai giudici volta ad applicare, nel caso concreto, le norme giuridiche. Ciò consente di distinguerla:

- dall’attività amministrativa, che consiste nell’attività di cura in concreto degli interessi pubblici esercitata dagli organi della pubblica amministrazione;

- dall’attività legislativa, volta a produrre norme giuridiche generali e astratte da parte del Parlamento o, con riferimento ai decreti legge e ai decreti legislativi, del Governo.

A seconda della natura della controversia sottoposta all’esame del giudice, si distingue tra giurisdizione civile, penale e amministrativa.

La giurisdizione civile ha ad oggetto una controversia tra soggetti privati in relazione alla violazione di un diritto soggettivo (posizione giuridica di vantaggio consistente nel potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse protetto dall’ordinamento giuridico). In particolare, nella giurisdizione civile un soggetto (attore) chiama in giudizio un altro soggetto (convenuto) affinché il giudice stabilisca se, nel caso concreto, vi è stata la lesione di un diritto e ripristini l’ordine violato attraverso l’applicazione di una sanzione.

Ad esempio, il venditore può citare in giudizio il compratore per ottenere il pagamento del prezzo; il pedone investito da un automobilista può chiedere al giudice che condanni quest’ultimo al risarcimento dei danni; chi è stato occultamente privato del possesso di un bene può chiedere di essere reintegrato nel possesso stesso.

Si ha giurisdizione civile anche quando la controversia sorge tra un privato e la pubblica amministrazione, qualora quest’ultima agisca come un privato. La giurisdizione penale, invece, ha ad oggetto una controversia tra un soggetto e lo Stato, conseguente alla commissione di un reato, ossia di un fatto punito con sanzioni penali (reclusione, arresto etc.).

La giurisdizione amministrativa, infine, ha ad oggetto una controversia tra un privato e la pubblica amministrazione, in relazione alla violazione di un interesse legittimo (ossia di un interesse alla legittimità dell’attività amministrativa) o, nei casi espressamente previsti dalla legge, di un diritto

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soggettivo (ossia di una situazione giuridica soggettiva di vantaggio consistente nel potere di agire per il soddisfacimento di un proprio interesse giuridicamente protetto): colui che si ritiene leso, ad esempio, da un atto di espropriazione illegittimo, può rivolgersi al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento dell’atto.

La nozione di giurisdizione è stata poi ulteriormente analizzata dalla dottrina, che parla di giurisdizione ora come attività di composizione, secondo diritto, dei conflitti di interessi (Carnelutti), ora come attuazione, in via sostitutiva, dei diritti sostanziali (Mandrioli).

La giurisdizione presenta i seguenti caratteri:

- statualità, in quanto è esercitata soltanto da organi dello Stato. Non è ipotizzabile, pertanto, un’attività giurisdizionale regionale;

- pubblicità e terzietà, in quanto è esercitata da organi pubblici in posizione di imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto agli interessi in conflitto. La giurisdizione è esercitata in nome del popolo italiano (art. 101 Cost.) ed è affidata ai giudici ordinari, cioè a giudici "istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario" (art. 102 Cost.).

Sul significato di queste enunciazioni non vi è uniformità di vedute in dottrina.

Secondo alcuni, dalle norme suindicate si ricava il principio di unità della giurisdizione, in forza del quale la giurisdizione ordinaria è quella generale cui appartengono tutte le materie non appartenenti a giudici speciali (Mandrioli, Satta). Altri (Attardi) affermano che alcuni giudici speciali, come il Tar e il Consiglio di Stato, in materia di interessi legittimi hanno una competenza non meno generale dei giudici ordinari, per cui la giurisdizione di questi ultimi è generale soltanto in materia di diritti soggettivi.

Un diverso orientamento (Tommaseo) ritiene, infine, che la giurisdizione sia unitaria in quanto l’essenza dell’attività giurisdizionale è la stessa per ogni tipo di giurisdizione (ordinaria e speciale).

[VEDI TABELLA IN PDF ALLEGATO]

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@2 Giurisdizione civile e giudici ordinari. Tipologie di giurisdizione civile

La giurisdizione civile, come sopra accennato, è, di regola, esercitata dai giudici ordinari, appartenenti cioè all’ordine giudiziario (art. 102 Cost.), e ha ad oggetto la tutela dei diritti soggettivi (artt. 24 Cost. e 2907 c.c.). Si tratta, peraltro, di una giurisdizione di tipo residuale, poiché è "civile" la funzione giurisdizionale che non sia penale (preordinata alla repressione dei reati attraverso l’applicazione delle sanzioni penali) o amministrativa (avente ad oggetto la tutela degli interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione e dei diritti soggettivi nelle materie di competenza esclusiva del giudice amministrativo).

Giudici ordinari sono il giudice di pace, il tribunale, la Corte d’appello e la Cassazione (art. 1 ord. giud.). Il giudice conciliatore è stato soppresso con l’entrata in vigore dell’ufficio del giudice di pace, continuando a sussistere solamente fino all’esaurimento delle cause pendenti.

Analogamente, è scomparsa la figura del pretore (art. 1, D.lgs. n. 51/1998) - salvo l’esaurimento degli affari pendenti - e le sue funzioni sono state trasferite al tribunale ordinario.

Il D.lgs. n. 51/1998, inoltre, da un lato ha confermato la figura del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico; dall’altro, ha previsto (modificando l’art. 48 ord. giud.) che il tribunale normalmente decide in composizione monocratica, salvi i casi espressamente previsti dall’art. 50bis c.p.c. nei quali decide in composizione collegiale.

La giurisdizione civile ordinaria si suddivide nei seguenti sottotipi:

- giurisdizione di cognizione o contenziosa, volta alla risoluzione di una controversia al fine di accertare una determinata situazione giuridica. Nell’ambito del processo di cognizione il giudice valuta, in primo luogo, se esiste il diritto soggettivo dell’attore (colui che invoca l’intervento del giudice) e, successivamente, se questo diritto è stato effettivamente violato.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui un terzo distrugga la mia motocicletta: il giudice da me invocato per ottenere il risarcimento del danno deve innanzitutto valutare se effettivamente io sono proprietario del bene; se si dovesse dimostrare che la motocicletta era di proprietà di mio fratello, il giudice non potrà procedere nel giudizio dal momento che io non risulto titolare di alcun diritto soggettivo sul bene distrutto.

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La giurisdizione contenziosa ha le seguenti caratteristiche: si esercita quando occorre tutelare diritti soggettivi, status e interessi legittimi (artt. 24 e 113 Cost.); si svolge nelle forme previste per il processo civile; produce un provvedimento decisorio (sentenza) idoneo a passare in giudicato (ossia a diventare definitivo), nei cui confronti è ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge (art. 111 Cost.); è accompagnata, nella fase precedente al processo, da una tutela cautelare e, nella fase successiva, dalla tutela esecutiva;

- giurisdizione esecutiva, finalizzata non ad accertare un determinato diritto (come la giurisdizione contenziosa) ma a dare attuazione ad un diritto già accertato. Questo tipo di giurisdizione si realizza nell’ambito del processo esecutivo - regolato dal Libro VI del codice civile e dal Libro III del codice di procedura civile -, che tende a soddisfare coattivamente la pretesa del creditore che ha a suo fondamento una sentenza o altro titolo esecutivo (ad esempio...

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