L"assicurazione obbligatoria

AutoreGiovanni Fontana
Pagine297-302

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@1. Premessa

- Due, sono gli aspetti che ho ritenuto* importante sottolineare nella stesura del presente articolo: la sommaria descrizione della normativa inerente il contratto di assicurazione e più propriamente quello relativo alla Rca; la posizione dei veicoli stranieri circolanti sul territorio italiano.

Nel primo caso, in seguito alla depenalizzazione dell'art. 32 della L. n. 990/1969 - peraltro rimasta sostanzialmente immutata nelle parti sostanziali -, si è provveduto successivamente alla abrogazione di tale ultimo articolo di legge, con conseguenziale reinserimento della fattispecie dispositiva nell'attuale nuovo codice della strada (ex artt. 193 e 231 del D.L.vo n. 285/1992).

Nell'altro caso, il legislatore italiano, dopo reiterate vicissitudini a livello di giurisdizione comunitaria - sollevate in ragione dei controlli, privi di riscontro giuridico, operati dagli organi di polizia stradale italiana, nei confronti dei cittadini membri Cee - è giunto alla emanazione della L. 7 agosto 1990, n. 242, modificatrice dell'art. 6 della L. n. 990/1969.

Per poi concludere con considerazioni di carattere pratico e l'inserimento di un prontuario di rilevazione veloce delle violazioni più evidenti.

@2. Il contratto di assicurazione

- La nozione di contratto di assicurazione è contenuta nell'art. 1882 c.c., là dove si afferma che tale è quel contratto col quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio (somma di denaro versato all'atto della stipulazione), si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Brevemente, è da precisare che rispetto al preceente Codice del commercio, l'entrata in vigore del codice civile ha determinato una notevole ristrutturazione della previgente normativa, a maggior garanzia dei diritti dell'assicurato.

In definitiva, esiste un istituto - l'assicurazione - che si impegna ad indennizzare un determinato soggetto - l'assicurato - da eventuali danni subiti o alla perdita stessa della vita: tale indennizzo si concretizza nei due rami assicurativi, ramo danni e ramo vita; l'opportunità di contrarre, avviene sulla base di calcoli statistici per i quali un dato evento è prevedibilmente verificabile ed in ordine proprio a tale verificabilità e al numero degli assicurati, viene stabilito l'entità del premio dovuto e quindi determinato il costo di gestione della società assicuratrice. Non a caso è stato indicato il termine di società assicuratrice, posto che il prevedibile impegno di capitali a garanzia della copertura contrattuale, impone all'assicurazione la gestione da parte di istituti di diritto pubblico o società per azioni (ex art. 1883 c.c.). Nell'ambito delle assicurazioni, è qui da precisare, che debbono essere distinti i c.d. brokers1, che altro non sono che soggetti di mediazione specializzati in campo assicurativo.

Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto e proprio la c.d. polizza di assicurazione (ex art. 1888 c.c.) è quella scrittura privata che prova l'esistenza del contratto stesso e ne indica i requisiti.

Nella presente trattazione, quello che a noi interessa da vicino è il ramo danni e più in particolare, l'assicurazione della responsabilità civile (ex art. 1917 c.c.), ed ancora, quella derivante dalla circolazione stradale (come vedremo nel paragrafo che segue). Più in generale, l'impresa assicuratrice si impegna a indennizzare l'assicurato, qualora dal comportamento colposo di quest'ultimo, derivino danni risarcibili a terzi; gli effetti contrattuali sono circoscritti all'assicurato e all'assicuratore e l'indennizzo diretto al terzo danneggiato, avviene esclusivamente se richiesto dall'assicurato stesso.

La durata formale dell'assicurazione (ex art. 1899 c.c.) è generalmente di un anno e contratti di durata inferiore, sono da considerarsi temporanei. In tale ultimo caso, la scadenza del contratto coincide con le ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto. In caso di mancato pagamento del premio assicurativo, l'assicurazione resta sospesa sino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto (ex art. 1901 c.c.), salvo l'ipotesi di contratto tacitamente rinnovabile, nel qual caso, gli effetti dell'assicurazione si protraggono, sino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza.

@3. L'assicurazione della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore

- In tema di responsabilità civile, come già precedentemente accennato, nel campo della circolazione stradale (Rca), quanto già detto deve essere rivisto alla luce delle disposizioni contenute nella L. 24 dicembre 1969, n. 9902 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il legislatore ha realizzato un'imposizione contrattuale in ambito assicurativo, tra soggetti privati, nell'interesse della collettività. È infatti indubbio che il verificarsi di sinistri stradali non è fatto episodico e che le relative conseguenze patrimoniali assumono rilevanza notevole, sul piano del risarcimento del danno prodotto.

Ai sensi dell'art. 1 della legge, nonché dell'art. 193, primo comma, del D.L.vo n. 285/1992, i veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso filoveicoli e rimorchi, sono soggetti all'obbligo della copertura assicurativa Rca; tale copertura assicurativa si estende anche ai danni verificatisi nel territorio degli Stati membri della Cee (ex art. 1 bis inserito dalla L. n. 142/1992).

@@3.1. Dei veicoli immatricolati in Stati esteri, circolanti in Italia in regime di temporaneità

- I veicoli stazionanti3 abitualmente in Stati esteri e circolanti sul territorio dello Stato italiano, sono soggetti alle disposizioni contenutePage 298 nell'art. 6 della legge, così come modificato dalla L. n. 242/1990.

In ragione della progressiva apertura delle frontiere tra Stati membri della Cee, il legislatore italiano ha dovuto necessariamente e correttamente, abolire l'obbligatorietà dell'uso della carta verde, per alcuni dei veicoli stazionanti negli Stati membri della Comunità e terzi a questa.

Più in generale, i veicoli che stazionano abitualmente in Stati esteri debbono essere muniti di un certificato internazionale di assicurazione (c.d. carta verde), emesso dal competente Bureau estero ed accettato dall'Uci4 (ex art. 6, quinto comma). Esiste poi un'eccezione alla...

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