L'articolo 612 bis e le misure di prevenzione

AutoreAngelo Luini
Pagine21-22
135
dott
Rivista penale 2/2019
DOTTRINA
L’ARTICOLO 612 BIS
E LE MISURE DI PREVENZIONE
di Angelo Luini
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Le misure di prevenzione. 3. Applicazione
della sorveglianza speciale. 4. L’impianto probatorio per l’ap-
plicazione della misura. 5. I dubbi di costituzionalità.
1. Premessa
Un recente provvedimento del Tribunale di Milano - se-
zione misure di prevenzione, ha applicato ad un soggetto
indagato in base all’articolo 612 bis codice penale le misu-
re di prevenzione previste per i soggetti appartenenti alle
organizzazioni maf‌iose.
Il tutto in base alle modif‌iche introdotte nel 2017 nel
codice antimaf‌ia.
È da precisare che il soggetto colpito dalla misura era
agli arresti domiciliari.
Il Tribunale, nonostante la restrizione già disposta dal
G.i.p. ha applicato all’indagato le norme di prevenzione
che consentono di applicarle oltre che ai soggetti coinvolti
nelle organizzazioni maf‌iose o terroristiche anche ai re-
sponsabili di atti persecutori.
2. Le misure di prevenzione
Come è noto le misure di prevenzione sono provvedi-
menti con funzione essenzialmente cautelare e sono diret-
te al contenimento ed al recupero di soggetti che agiscono
in base a comportamenti def‌initi antisociali.
Le misure di prevenzione, sono quindi, strumenti di
difesa sociale, il cui scopo precipuo è quello di rendere
diff‌icoltosa la perpetrazione di altre azioni criminose.
Il fondamento delle norme di prevenzione è contenuto
nel principio secondo cui l’ordinamento ha il dovere di ga-
rantire a tutti i cittadini di poter svolgere la propria vita
sociale senza l’immanente pericolo che qualcuno ne alteri
in modo criminale il normale svolgimento.
L’applicazione delle misure di prevenzione prescinde
dall’accertamento del reato ma si basa esclusivamente
sulla previsione di evitare futuri comportamenti delin-
quenziali.
Il giudizio di prevenzione non è un giudizio basato sul-
la prova della commissione del reato da cui discende la
responsabilità penale, bensì è un giudizio che partendo
dall’analisi della notizia di reato ed esaminando la condot-
ta futura del soggetto, porta ad una decisione in forza di
un criterio di probabilità.
Fondamento per l’applicazione della misura di preven-
zione è la presenza di elementi che possono mettere in
pericolo la sicurezza pubblica o la pubblica moralità.
Per sicurezza pubblica si deve intendere quello stato
di tranquillità che consente a chiunque di avere un vis-
suto quotidiano sereno e non inf‌iciato da condotte atte a
turbare in modo criminoso la serenità dei privati o della
collettività.
Per violazione della pubblica moralità si devono inten-
dere tutti quei comportamenti che si riferiscono alla sfera
della morale sessuale e di repressione di ogni comporta-
mento che metta in discussione la libertà nei rapporti tra
individui, soprattutto quando si è in presenza di compor-
tamenti improntati ad evidenziarsi con atti persecutori ed
invasivi della sfera privata della vittima.
Questo in linea con la Legge numero 38 del 23 aprile
2009 che introduce misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale ed agli atti
persecutori.
In questa ottica con l’ampliamento del codice antima-
f‌ia, con la riforma del 17 ottobre 2017, ai reati presunti-
vamente commessi con la violazione delle norme di cui
all’articolo 612 bis c.p. il responsabile può essere colpito
da misure di prevenzione.
Se dalla notizia di reato emergono fatti tali da far pre-
sumere che l’indagato abbia commesso fatti connotati con
la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 612
bis c.p. allo stesso possono applicarsi in via gradata, in base
alla gravità del fatto, misure di prevenzione personali.
Misure di prevenzione personale che sono:
Diff‌ida
Rimpatrio con foglio di via obbligatorio
Sorveglianza speciale
Divieto di soggiorno
Obbligo di soggiorno.
3. Applicazione della sorveglianza speciale
Il Tribunale di Milano ha ritenuto di applicare al sog-
getto indagato per il reato ex art. 612 bis c.p. la sorveglian-
za speciale, nonostante la presenza di un provvedimento
di custodia domiciliare disposto dal G.i.p. presso il detto
Tribunale.
Il Tribunale, per applicare tale misura di prevenzione,
ha verif‌icato la presenza nei comportamenti dell’indagato
di elementi indiziari tali da propendere per un giudizio di
pericolosità dello stesso.
In particolare ha ravvisato la presenza di un procedi-
mento penale pendente che si inserisce nell’attività crimi-
nale di cui si è sospettati e la presenza di fatti che per le
loro particolarità e modalità sono manifestazioni di com-
portamenti violenti ed antisociali, oltre ad una verif‌ica dei
precedenti penali e di polizia ascrivibili all’indagato.
Davanti a simili presupposti per l’applicazione della
sorveglianza speciale il Tribunale ha ritenuto che i com-
portamenti persecutori posti in essere dal responsabile
nei confronti della vittima integrassero, per la loro gravità,
la possibilità di applicare all’indagato le norme contenute
nel codice antimaf‌ia.
Infatti, l’azione posta in essere dal “maf‌ioso” è connota-
ta dai caratteri dell’antisocialità, anche quando apparen-
temente, essa avvenga nella legalità e ciò avviene quando

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