L'art. 173 c.s. e la novità introdotta dalla L. n. 11/2012

AutoreCurotti Camilla
Pagine312-313
312
dott
4/2012 Arch. giur. circ. e sin. strad.
DOTTRINA
L’ART. 173 C.S. E LA NOVITÀ
INTRODOTTA DALLA
L. N. 11/2012
di Camilla Curotti
Il conducente, titolare di patente di guida o di certif‌i-
cato di idoneità alla guida dei ciclomotori, ha l’obbligo di
usare durante la guida occhiali o altri dispositivi per cor-
reggere eventuali def‌icienze o minorazioni alla vista, qua-
lora vi sia espressa indicazione in tal senso sulla patente
o sul certif‌icato. Questo è quanto prevede il primo comma
dell’articolo in commento che è stato sostituito dall’art. 29
della L. n. 120/2010 nel senso che le disposizioni in esso
previste si applicano anche ai conducenti di ciclomotori
per i quali, al momento del rilascio del certif‌icato di ido-
neità alla guida, sia obbligatorio l’uso durante la guida di
adattamenti o protesi. Ulteriore modif‌ica al primo comma
è stata introdotta dall’art. 18 del D.L.vo 18 aprile 2011,
n. 59, recante “Attuazione delle direttive 2006/126/CE e
2009/113/CE concernenti la patente di guida” (pubblicato
sulla G.U. n. 99 del 30 aprile 2011), le cui disposizioni si
applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013: le parole «o di
certif‌icato di idoneità alla guida dei ciclomotori» sono sop-
presse e le parole: «o del certif‌icato stessi» sono sostituite
da «stessa».
Se il conducente ritorna in possesso dei requisiti visi-
vi minimi prescritti per l’idoneità alla guida può, previo
accertamento medico, far cancellare dalla patente la pre-
scrizione “obbligo di lenti” con decorrenza dalla data della
visita medica f‌ino alla successiva scadenza di validità
della patente (Circolare Ministero dei Trasporti 7 maggio
1997, n. 45, “Obbligo dell’uso delle lenti durante la guida:
annullamento della prescrizione riportata sulla patente di
guida”). L’utilizzo di lenti a contatto è del tutto parif‌icato a
quello degli occhiali, cosicché il conducente non deve do-
tarsi, durante la guida, anche di occhiali o lenti sostitutive
come, invece, era previsto nel codice abrogato.
Durante la marcia il conducente non può utilizzare
cuff‌ie sonore e apparecchi radiotelefonici che potrebbero
distogliere l’attenzione dalla guida ed impedire la perce-
zione dei segnali acustici. L’espressione “apparecchi ra-
diotelefonici” ha una portata ampia includendo non solo i
cellulari, ma anche le ricetrasmittenti come i cd. CB, ossia
tutti quegli apparecchi che impegnando almeno una mano
del conducente (per le ricetrasmittenti occorre tenere
in mano un microfono) possono renderne irregolare la
guida. Cass. civ. 27 maggio 2008, n. 13766, pubblicata in
questa Rivista 2008, 727, ha recentemente precisato che
costituisce violazione del secondo comma dell’art. 173
anche la semplice consultazione della rubrica telefonica
del cellulare (così come l’invio di SMS o la lettura degli
stessi, n.d.A.) perché tale utilizzo comporta uno spo-
stamento dell’attenzione dalla guida all’apparecchio e lo
sviamento dalla vista della strada. Inoltre, l’impegno di
una mano sul telefonino può ritardare l’azionamento, ove
necessario, dei sistemi di guida che, invece, richiedono
tempi di reazione immediati (si segnala in tal senso anche
Giud. pace civ. Cesena, 17 luglio 2006, in Riv. Giur. Circ.
e trasp. 2006, 4, che conferma il divieto di porre in essere
qualsivoglia modalità di utilizzo del telefono cellulare in-
clusa la consultazione della rubrica telefonica). Analoghe
argomentazioni valgono per il caso, sottoposto al Giudice
di pace di Palermo (sentenza 24 giugno 2011, in questa
Rivista 2011, 837), in cui l’automobilista sia stato sor-
preso ad utilizzare il telefono cellulare, senza “viva voce”
né auricolari, mentre il veicolo era fermo ad un semaforo
rosso. Anche in questa fattispecie sussiste la violazione
dei commi 2 e 3 dell’articolo in oggetto. Diversamente
nell’ipotesi di esistenza dell’esimente dello stato di neces-
sità ex art. 4 L. n. 689/1981, attestata da certif‌icato medico
(Giud. pace civ. Taranto 15 febbraio 2012, n. 537, in questa
Rivista 2012, 366).
L’esenzione dal divieto di cui al comma 2 vale ora, dopo
la modif‌ica apportata dalla L. n. 11/2012, solo per i con-
ducenti dei veicoli delle Forze armate, di Polizia in senso
lato, dei Corpi di cui all’art. 138, comma 11 (Polizia di Sta-
to, Guardia di Finanza, Corpo nazionale di Vigili del fuoco,
Corpo forestale dello Stato ecc.). La ratio di tale esenzio-
ne si rinviene nella necessità che i conducenti dei veicoli
predetti possano essere continuamente e prontamente
contattati dalla centrale operativa in caso di emergenza.
L’articolo unico della L. n. 11/2012 (pubblicata in G.U.
n. 43 del 21 febbraio 2012) ha, infatti, soppresso le parole
«, nonché per i conducenti dei veicolo adibiti ai servizi
delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone
in conto terzi». Pertanto, non possono più utilizzare il
cellulare durante la guida, a meno che non siano dotati
di auricolare o apparecchi a “viva voce”: i conducenti di
veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente per
trasporto di persone; i conducenti di veicoli adibiti a
servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi;
i conducenti di veicoli adibiti a servizio di linea per tra-
sporto di persone, autorizzati, in un primo momento, dalla
Circolare (Min. int.) 9 maggio 2001, prot. n. M/2413-28, ad
usare apparecchi telefonici durante la guida.
L’articolo in esame permette l’uso di apparecchi radio-
telefonici dotati di “viva voce” o, in alternativa, di aurico-
lare sempreché il conducente abbia adeguate capacità
uditive ad entrambe le orecchie. Si ritiene, infatti, che
l’auricolare debba impegnare un solo orecchio, poiché,
viceversa, si rientrerebbe nel divieto generale di utilizzo
delle cuff‌ie sonore. Sia il sistema “viva voce” che l’auri-
colare consentendo l’impiego di entrambe le mani per la
guida, limitano, pur non escludendolo completamente, il
rischio di incidenti: si pensi, ad esempio, ai pericoli per

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