D.L. 24 aprile 2014, n. 66

Pagine483-484
483
leg
Arch. loc. e cond. 4/2014
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
IV
D.L. 24 aprile 2014, n. 66. Misure urgenti per la competitività e la
giustizia sociale (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 95 del 24 aprile
2014), convertito, con modif‌icazioni, nella L. 23 giugno 2014, n. 89
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 143 del 23 giugno 2014).
(Estratto)
TITOLO I
RIDUZIONI DI IMPOSTE E NORME FISCALI
CAPO II
TRATTAMENTO FISCALE DEI REDDITI
DI NATURA FINANZIARIA
E ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI
4. (Disposizioni di coordinamento e modif‌iche alla legge 27 di-
cembre 2013, n. 147). (Omissis) 12 quater. Al comma 688 dell’ar-
ticolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli ultimi tre periodi
sono sostituiti dai seguenti: “A decorrere dall’anno 2015, i comu-
ni assicurano la massima semplif‌icazione degli adempimenti dei
contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preven-
tivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autono-
mamente all’invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in de-
roga al settimo periodo del presente comma, il versamento della
prima rata della TASI è effettuato, entro il 16 giugno 2014, sulla
base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle de-
trazioni pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto
legislativo n. 360 del 1998, alla data del 31 maggio 2014; a tal f‌ine,
i comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle predette delibera-
zioni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014,
mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezio-
ne del Portale del federalismo f‌iscale. Nel caso di mancato invio
delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014,
il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16
ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquo-
te e le detrazioni, nonchè dei regolamenti della TASI pubblicati
nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del
1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal f‌ine, i comuni sono
tenuti ad effettuare l’invio delle predette deliberazioni, esclusi-
vamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante
inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del Porta-
le del federalismo f‌iscale. Nel caso di mancato invio delle delibe-
razioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, l’imposta
è dovuta applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui al
comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo
periodo del comma 677, e il relativo versamento è effettuato in
un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Nel caso di mancato
invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre
2014 ovvero di mancata determinazione della percentuale di cui
al comma 681, la TASI è dovuta dall’occupante, nella misura del
10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determina-
to con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel
caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto ter-
mine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle regioni a
statuto ordinario e alla Regione siciliana e alla regione Sardegna,
il Ministero dell’interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un impor-
to a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al
50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di
base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non
regolamentare del Ministero dell’economia e delle f‌inanze - Di-
partimento delle f‌inanze, da adottare entro il 10 giugno 2014. Il
Ministero dell’interno comunica all’Agenzia delle entrate, entro
il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei con-
fronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente
erogate siano superiori all’importo spettante per l’anno 2014 a
titolo di Fondo di solidarietà comunale. L’Agenzia delle entrate
procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati,
da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del
versamento unif‌icato, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall’Agenzia delle en-
trate sono versati dalla stessa ad appositocapitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai f‌ini della rias-
segnazione per il reintegro del Fondo di solidarietà comunale nel
medesimo anno.
5. (Modif‌iche all’articolo 14 del decreto legge 8 agosto 2013, n.
91, e all’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23).
(Omissis). 1 bis. All’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in f‌ine, le seguenti parole: «, e
delle disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 1º dicembre 1981,
n. 692, e all’articolo 40 della legge 16 giugno 1927, n. 1766».
TITOLO II
RISPARMI ED EFFICIENZA DELLA SPESA PUBBLICA
CAPO V
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI SPAZI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
24. (Disposizioni in materia di locazioni e manutenzioni di im-
mobili da parte delle pubbliche amministrazioni). 1. All’articolo
2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive
modif‌icazioni ed integrazioni, dopo le parole: «b) verif‌ica la con-
gruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi
dell’articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di
mercato» sono inserite le seguenti: «che devono essere effettua-
te prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presen-
ti sull’applicativo informatico messo a disposizione dall’Agenzia
del demanio; con la predetta consultazione si considerano assolti
i relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni».
2. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e suc-
cessive modif‌iche ed integrazioni, sono apportate le seguenti
modif‌icazioni:
a) al comma 222 bis, dopo l’ottavo periodo, è aggiunto il se-
guente: “In caso di inadempimento dei predetti obblighi, l’Agen-
zia del demanio ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti
per gli atti di rispettiva competenza.”;
b) dopo il comma 222 ter è inserito il seguente:
«222 quater. Le amministrazioni di cui al primo periodo del
comma 222 bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono un nuovo
piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al ri-
spetto del parametro metri quadrati per addetto di cui al comma
222 bis, un complessivo eff‌icientamento della presenza territo-
riale, attraverso l’utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di
parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni
pubbliche, compresi quelli di proprietà degli enti pubblici, e il
rilascio di immobili condotti in locazione passiva in modo da ga-
rantire per ciascuna amministrazione, dal 2016, una riduzione,
con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50
per cento in termini di spesa per locazioni passive e non inferiore
al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello
Stato. Sono esclusi dall’applicazione della disposizione di cui al
primo periodo i presidi territoriali di pubblica sicurezza e quelli
destinati al soccorso pubblico e gli edif‌ici penitenziari. I piani
di razionalizzazione nazionali sono trasmessi all’Agenzia del
demanio per la verif‌ica della compatibilità degli stessi con gli

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT