L'Amministrazione E Il Controllo Giudiziari Delle Aziende Nella Normativa Antimafia: Rapporti E Intersezioni Con Il D.L.Vo 8 Giugno 2001 N. 231

AutoreAlessandro Bernasconi
Pagine119-121
119
Arch. nuova proc. pen. 2/2019
Dottrina
L’AMMINISTRAZIONE
E IL CONTROLLO GIUDIZIARI
DELLE AZIENDE
NELLA NORMATIVA
ANTIMAFIA: RAPPORTI
E INTERSEZIONI CON
IL D.L.VO 8 GIUGNO 2001 N. 231
di Alessandro Bernasconi
SOMMARIO
1. L’antimaf‌ia “entra” in azienda; cenni sull’amministrazione
giudiziaria. 2. Prof‌ili salienti del controllo giudiziario delle
aziende.
1. L’antimaf‌ia “entra” in azienda; cenni sull’ammini-
strazione giudiziaria
La L. 17 ottobre 2017 n. 161 ha apportato numerose mo-
dif‌iche al D.L.vo 6 settembre 2011 n. 159, meglio noto come
“codice antimaf‌ia”; tra le misure degne di nota spiccano –
con riferimento al settore delle imprese – l’amministrazio-
ne e il controllo giudiziari (previste, rispettivamente, dagli
artt. 34 e 34-bis del cit. “codice”); esse sono f‌inalizzate a
rimuovere inf‌iltrazioni e condizionamenti criminali delle
attività aziendali: la prima è stata ampiamente rivisitata, il
secondo introdotto dalla L. n. 161 del 2017. Entrambe pre-
sentano assonanze e talune intersezioni con gli strumenti
tipici del D.L.vo 8 giugno 2001 n. 231 in materia di contra-
sto della criminalità d’impresa. L’esposizione della (nuova)
disciplina regolatrice postula una fondamentale premessa.
Si è al cospetto di istituti annoverati tra le misure di
prevenzione patrimoniali («diverse dalla conf‌isca»: così re-
cita la rubrica del capo quinto del titolo secondo del D.L.vo
n. 159 del 2011) e, come tali, fondati su requisiti che – lo
si vedrà tra breve – non coincidono affatto con la commis-
sione, accertata dal giudice in sentenza, di un reato; ciò
scolpisce la differenza con il commissariamento giudiziale
di cui all’art. 15 del D.L.vo n. 231 del 2001, ossia la misura
sostitutiva vuoi di una sanzione interdittiva – suscettibile
di determinare l’interruzione dell’attività dell’ente – irro-
gabile a seguito di sentenza di condanna per uno dei reati-
presupposto di cui agli artt. 24 ss. del D.L.vo n. 231 del 2001,
vuoi di una misura cautelare (interdittiva), applicabile con
ordinanza, verif‌icata la sussistenza delle condizioni di cui
agli artt. 45 e 13 del predetto decreto.
L’amministrazione giudiziaria (art. 34 del D.L.vo n. 159
del 2011) e il controllo giudiziario delle aziende (art. 34-
bis del medesimo) perseguono l’obiettivo di assicurare la
continuità dell’azienda, “contaminata” dalla criminalità or-
ganizzata, scongiurando – al tempo stesso – il ricorso a mi-
sure più drastiche quali il sequestro e la conf‌isca; entrambi
gli istituti fanno perno sui poteri e sui controlli, esercitati
dalla f‌igura dell’amministratore giudiziario, intesi a “bo-
nif‌icare” l’azienda e a ricondurla nell’alveo della legalità
tramite l’eliminazione dei rischi di inf‌iltrazioni criminali;
tutto ciò in un contesto di assenza di cesure nell’attività
dell’azienda stessa. L’intento è quello di recidere il cordone
ombelicale tra «imprese inquinate e criminalità maf‌iosa,
in vista di un reinserimento – una volta verif‌icata la rea-
lizzazione di un’adeguata compliance organizzativa diretta
a scongiurare il rischio di future ‘ricadute’ – il più rapido
possibile delle imprese nel normale circuito economico
produttivo». (1) Dunque, per differenti “gradazioni” di
coinvolgimento dell’impresa con la criminalità maf‌iosa il
legislatore appresta meccanismi altrettanto differenziati:
se per i casi più gravi – cioè cespiti aziendali ritenuti frutto
o reimpiego di attività illecite – la risposta è quella dell’e-
sproprio pubblico (tramite sequestro e conf‌isca), per le si-
tuazioni di imprese fondamentalmente sane, ma intaccate
da forme di inf‌iltrazione e condizionamento criminale, il
“trattamento” è terapeutico, in un’ottica di «collaborazione
tra pubblico e privato a difesa della libertà d’impresa» (2);
così, all’arsenale delle misure di prevenzione patrimoniali
“classiche” il tribunale attinge, anche d’uff‌icio, per fron-
teggiare i casi di imprese tout-court maf‌iose, utilizzando il
sequestro (art. 20 del D.L.vo n. 159 del 2011) e la conf‌isca
(art. 24 del D.L.vo n. 159 del 2011), mentre, al cospetto
di realtà d’impresa solo “contaminate” (3), può ricorrere a
strumenti conservativi, in parte anche inediti, connaturati
da proprietà “curative” (per l’appunto, l’amministrazione e
il controllo giudiziari).
Accenniamo ora ai tratti salienti dell’amministrazione
giudiziaria delle aziende: presupposti, procedura, f‌inalità
e contenuti (art. 34 del D.L.vo n. 159 del 2011).
I presupposti di carattere positivo esigono che, a se-
guito di peculiari accertamenti (ad esempio, indagini
patrimoniali o acquisizione di informazioni per verif‌icare
i pericoli di inf‌iltrazione maf‌iosa), emergano suff‌icienti
indizi per «ritenere che il libero esercizio di determinate

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