L'Alternativa Tra Arresti Domiciliari E Custodia Carceraria, In Assenza Del 'Braccialetto Elettronico': Soluzione Dubbia Malgrado L'Intervento Delle Sezioni Unite

AutoreEdoardo Bandiera
Pagine569-577
569
Arch. nuova proc. pen. 6/2017
Dottrina
L’ALTERNATIVA TRA ARRESTI
DOMICILIARI E CUSTODIA
CARCERARIA, IN ASSENZA
DEL “BRACCIALETTO
ELETTRONICO”:
SOLUZIONE DUBBIA
MALGRADO L’INTERVENTO
DELLE SEZIONI UNITE
di Edoardo Bandiera
Abstract
Partendo da una critica alla recente sentenza della
Corte di cassazione a Sezioni Unite, lo scritto affronta il
problema di quale misura cautelare il giudice debba sce-
gliere, tra gli arresti domiciliari e la custodia in carcere,
qualora l’amministrazione penitenziaria non abbia la
materiale disponibilità dei cosiddetti “braccialetti elettro-
nici”. L’autore giunge alla conclusione che sia dirimente,
in proposito, risolvere il problema circa la natura giuri-
dica dello strumento di controllo tecnologico, consideran-
do essenziale la verif‌ica preliminare del giudice in base
al criterio di adeguatezza, verif‌ica compiuta “come se”
sull’impiego di quello strumento non si potesse contare.
Starting from a criticism of the recent judgment of the
Supreme Court, the paper deals with the question of what
precautionary measure the judge should choose, between
home arrest and pre-trial detention, if the penitentiary
administration does not have the electronic monitoring
devices. The author concludes that it is necessary to deter-
mine the legal nature of the technological monitoring de-
vice, deeming as essential the preliminary ascertainment
by the judge in light of the paradigm of appropriateness.
Such ascertainment must be conducted “as if” the peni-
tentiary service could not rely of the availability of the
monitoring device.
SOMMARIO
1. Introduzione. 2. Una breve premessa: la ‘terza via’ delle Se-
zioni Unite. 3. Le f‌inalità del dispositivo elettronico. 4. L’inter-
prete al bivio. 5. L’art. 275 bis c.p.p.: esegesi di una disposizio-
ne. 6. La criticabile scelta della giurisprudenza di legittimità;
6-1) Segue: sul ruolo del consenso. 6-2) Segue: in merito alla
scelta in assenza di automatismi. 7. In cerca di un approdo.
1. Introduzione
La querelle che per mesi aveva catalizzato l’attenzione
degli interpreti, sorta in merito alla misura che il giudice
avrebbe dovuto adottare in sostituzione degli arresti domi-
ciliari con il braccialetto elettronico, dopo averne accerta-
ta l’indisponibilità in capo all’amministrazione penitenzia-
ria, sembra essere oramai tramontata.
Dopo l’intervento ‘chiarif‌icatore’ delle Sezioni Unite
(1), infatti, la Corte di cassazione è tornata ad occuparsi
del problema con alcune pronunce (2), le quali hanno, pe-
raltro, riproposto il principio espresso dal più autorevole
consesso nomof‌ilattico nella pronuncia di maggio 2016,
per cui: il giudice, accertata la impossibilità di applicare
gli arresti domiciliari con il controllo a distanza per l’in-
disponibilità dei braccialetti elettronici, è investito della
scelta circa la misura adeguata a soddisfare le esigenze
cautelari, senza alcun automatismo.
A fronte di due f‌iloni giurisprudenziali tra loro antiteti-
ci, a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite la giurispru-
denza di legittimità si è dunque adagiata sulla ulteriore e
differente soluzione proposta da queste, senza interrogarsi
affatto riguardo alla correttezza e persuasività della stessa.
Eppure, non mancano le ragioni di critica alla pronun-
cia per la scelta operata dal collegio più autorevole della
Suprema Corte. In particolare, attraverso un’analisi con-
dotta alla luce dei principi di proporzionalità ed adegua-
tezza, criteri che guidano la discrezionalità del giudice de
libertate, si cercherà di metter in evidenza i prof‌ili non
condivisi della sentenza.
2. Una breve premessa: la ‘terza via’ delle Sezioni Unite
Il più ampio collegio nomof‌ilattico era stato sollecitato
a dirimere il contrasto che si era venuto a creare all’in-
terno della giurisprudenza di legittimità circa la misura
cautelare da applicarsi quando non fossero materialmen-
te disponibili agli operatori i c.d. braccialetti elettronici
(3). Il dispositivo di controllo elettronico è infatti tornato
alla ribalta legislativa e mediatica negli ultimi anni, dopo
essere stato a lungo dimenticato (4), ma gli indirizzi anti-
tetici espressi in seno alla Suprema Corte in merito al suo
utilizzo avevano lasciato emergere con quale frequenza la
norma diretta a rivitalizzare l’istituto non trovasse appli-
cazione per motivi d’ordine pratico.

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