L'«albergo diffuso»

AutorePaolo Scalettaris
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    Intervento svolto al XVI Convegno Coordinamento legali della Confedilizia tenutosi a Piacenza il 9 settembre 2006.

La figura dell'´albergo diffusoª - definizione che già sul piano dell'espressione lessicale presenta attrattiva e suggestione - sta assumendo rilievo negli anni più recenti in alcune regioni ed in particolare nel Friuli-Venezia Giulia.

Ricorderò qui di seguito come essa si atteggi in tale specifica realtà locale.

  1. Secondo la legge n. 2 del 16 gennaio 2002 della Regione Friuli-Venezia Giulia ´gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative dislocate in uno o più stabili separati, integrate tra loro da servizi centralizzati quali uffici di ricevimento, sala ad uso comune, eventualmente ristorante-bar, allocati in unico stabileª.

    Questa la definizione fornita dall'art. 64 della legge regionale citata. Deve aggiungersi che la legge ora ricordata prevede quale ulteriore requisito dell'´albergo diffusoª il numero minimo dei posti letto, che in ogni caso non può essere complessivamente inferiore a ottanta.

    Sempre sulla base di tale legge regionale - che espressamente include gli alberghi diffusi tra le strutture ricettive alberghiere - la classificazione degli ´alberghi diffusiª (da operarsi in relazione ai requisiti qualitativi posseduti) compete ai Comuni sul cui territorio insistono le strutture.

    Queste le previsioni normative in argomento 1. Va detto peraltro che sul piano concreto alla base dell'´albergo diffusoª quale presente in numerosi comuni della zona montana del Friuli-Venezia Giulia (Comeglians; Forgaria Monte Prat; Lauco; Ovaro - Raveo - Prato Carnico; Sutrio) vi è di regola un'iniziativa di restauro, attraverso il ricorso a contributi pubblici sulla base di specifiche disposizioni di leggi regionali, di edifici ad uso abitativo di proprietà di privati posti - quanto meno nella maggior parte dei casi - in borghi (soprattutto montani) dotati di interesse storico-ambientale: gli alloggi restaurati vengono affidati per la loro gestione ad una cooperativa e da questa destinati alla ricezione di turisti e villeggianti. L'erogazione dei contributi per il restauro dell'immobile viene appunto condizionata all'assunzione dell'impegno, da parte del singolo proprietario, alla sua destinazione per un determinato periodo di tempo (solitamente almeno dieci anni) a tale utilizzazione in regime di cooperativa.

    Le modalità concrete dell'utilizzazione dell'alloggio consistono poi nella concessione - da parte della cooperativa e nei confronti di singoli villeggianti - del godimento dell'alloggio, interamente arredato, per un periodo prefissato (solitamente una settimana). Le condizioni specifiche del rapporto relativo al godimento dell'appartamento vengono stabilite attraverso un apposito ´regolamento di soggiornoª che prevede la fornitura di una serie di ´servizi di baseª e la fornitura - peraltro solamente possibile ed eventuale - di una serie di ´servizi opzionaliª.

    - Il servizio di base è costituito dalla messa a disposizione dell'alloggio, interamente arredato e fornito di ogni accessorio necessario per l'abitazione. Viene inoltre fornito - nel periodo invernale - il riscaldamento.

    - I servizi opzionali sono invece tutte le altre prestazioni, di natura anche molto varia: dalla fornitura della biancheria al servizio di pulizia infra-settimanale, al servizio di colazione, alla fornitura di pasti mediante servizio di catering o attraverso il ricorso a ristoranti convenzionati, al servizio di lavanderia, al noleggio di attrezzatura sportiva, alla organizzazione di escursioni, alla prenotazione di biglietti per spettacoli e manifestazioni, alla fornitura della legna per il caminetto, alla consegna del giornale quotidiano a domicilio, ecc. Da notare che tutte queste prestazioni, peraltro, sono solamente opzionali...

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