L'Abrogazione Di 'Diritto' E Di 'Fatto' Della Contumacia Dell'Ente Nel D.L.Vo N. 231 Del 2001

AutoreGianluca Varraso
Pagine238-243
238
dott
3/2016 Arch. nuova proc. pen.
DOTTRINA
L’ABROGAZIONE DI “DIRITTO”
E DI “FATTO”
DELLA CONTUMACIA DELL’ENTE
NEL D.L.VO N. 231 DEL 2001
di Gianluca Varraso
SOMMARIO
1. Considerazioni introduttive. 2. L’abrogazione implicita
dell’art. 41 D.L.vo n. 231 del 2001 a seguito dell’entrata in
vigore della L. n. 67 del 2014. 3. Il richiamo alla disciplina
codicistica dell’assenza nei limiti della compatibilità. 4. L’ a-
brogazione di “fatto” della contumacia dopo le Sezioni unite
“Gabrielloni”.
1. Considerazioni introduttive
È inevitabile che, a fronte di interventi settoriali privi di
qualsiasi organicità, si vengano a creare aporie e contraddi-
zioni di sistema, anche all’interno dei microcodici, autonomi
ma non autosuff‌icienti, introdotti dal D.L.vo n. 74 del 2000
con la competenza penale del giudice di pace e dal D.L.vo n.
231 del 2001 con la responsabilità punitiva degli enti.
La frenesia del legislatore si correla a vere e proprie
amnesie, nonostante la necessità di un coordinamento
con la legislazione complementare, lasciando all’interpre-
te non facili questioni interpretative.
È quanto avvenuto con la L. n. 67 del 2014 (1).
Da un lato, i “nuovi” artt. 420 bis, 420 quater e 420 quin-
quies sono stati riscritti con la soppressione del processo
contumaciale. Al trinomio “presenza – contumacia – as-
senza”, si è sostituito il binomio “presenza – assenza” (2).
La rinuncia volontaria e consapevole dell’imputato alla
partecipazione personale al processo può ora portare, a
determinate condizioni, alla sola declaratoria di assenza.
La contumacia è stata espunta dall’ordinamento, almeno
nelle intenzioni del legislatore, per adeguare la disciplina
interna ai principi del giusto processo legale espressi dalla
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
sul processo in absentia (3).
Dall’altro lato, l’art. 41 D.L.vo n. 231 del 2001 continua
a ricollegare alla mancata costituzione dell’ente nel pro-
cesso penale ai sensi dell’art. 39 D.L.vo n. 231 del 2001 la
declaratoria di contumacia del medesimo, al pari di quan-
to f‌issato nel contiguo sistema processual-civilistico per il
convenuto (v. art. 291 c.p.c.) (4).
È inevitabile che l’operatore pratico si interroghi sulla
questione della sopravvivenza o meno anche nell’ambito
de quo del processo contumaciale, nel silenzio assoluto
del legislatore (5).
A chi sostituisce, in via interpretativa, il termine con-
tumace con il termine assente (6), si contrappongono co-
loro che affermano la permanente validità della disciplina
speciale contenuta nell’art. 41 rispetto a quella codicistica
che si applicherebbe, ai sensi dell’art. 34, solo se il capo III
(all’interno del quale si colloca l’art. 41) nulla dispone (7).
2. L’abrogazione implicita dell’art. 41 D.L.vo n. 231 del
2001 a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 67 del 2014
Si ritiene di condividere la prima tesi per ragioni siste-
matiche e alla luce di una corretta applicazione dei prin-
cipi generali in tema di successione di leggi nel tempo.
Occorre, infatti, richiamare i tradizionali canoni er-
meneutici che scaturiscono dall’art. 15 preleggi al codice
civile (8), a fronte, peraltro, di quello che sembra più un
difetto di coordinamento che una scelta voluta.
In via preliminare, sembra opportuno sgomberare il
campo da un equivoco.
Si afferma che la nuova disciplina codicistica in tema
di assenza “attiene ad un fenomeno diverso e distinto da
quello preso in considerazione dalla normativa contem-
plata dal D.L.vo 231/2001. In questo ambito, la contumacia
è situazione integrata dalla mancata costituzione dell’en-
te nel processo, costituzione prevista come necessaria
aff‌inchè l’ente assuma il ruolo di parte processuale con
limpido riferimento all’istituto della contumacia regolata
in sede di processo civile. [Si aggiunge che] vi è sottinte-
so un concetto non equiparabile a quello della mancata
comparizione del legale rappresentante dell’ente all’u-
dienza preliminare e dibattimentale, già def‌inita e disci-
plinata quale assenza dall’art. 39 ultimo comma D. L.vo n.
231/2001: in tale ipotesi, è appunto considerato “assente”
l’ente costituitosi il quale è rappresentato dal difensore” [i
corsivi sono nostri] (9).
Innanzi tutto, pare preferibile non sovrapporre tout
court la disciplina di cui all’art. 41 D.L.vo n. 231 del 2001 a
quella della contumacia nel processo civile.
L’assimilazione riguarda[va] solo le forme della contu-
macia tipiche del processo civile e riprese nel codice di
rito penale del 1988 per le parti private diverse dall’impu-
tato, con la discutibile rappresentanza necessaria pref‌igu-
rata in capo al difensore.
Del resto, già prima della L. n. 67 del 2014, non pote-
va correlarsi in via esclusiva la contumacia dell’ente alla
sua mancata costituzione, imponendosi il rinvio nei limiti
della compatibilità alla disciplina integratrice contenuta
negli originari artt. 420 bis ss. c.p.p. in tema di contumacia
penale, al f‌ine di non creare indiscutibili menomazioni al
diritto di difesa personale dell’ente e di non svuotare di
signif‌icato, in parte qua, l’estensione contenuta nell’art. 35
D.L.vo n. 231 del 2001 delle garanzie dell’imputato all’ente
incolpato (10).
In altri termini, l’ente per partecipare personalmente
“deve” costituirsi, ma è parte necessaria del processo con
le garanzie dell’imputato a prescindere dalla sua costitu-
zione (11).
L’art. 41 D.L.vo n. 231 del 2001 introduceva una discipli-
na ibrida della contumacia dell’ente, che doveva seguire le
forme civilistiche, ma rispettare le garanzie penalistiche.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT