L. 27 dicembre 2013, n. 147
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leg
Arch. nuova proc. pen. 2/2014
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
1 bis. In attesa dell’espletamento dei concorsi pubblici fina-
lizzati alla copertura dei posti vacanti nell’organico del ruolo dei
dirigenti dell’esecuzione penale esterna, per un periodo di tre anni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del
decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente
dell’esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funziona-
ri inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.
2. L’efficacia della disposizione contenuta nel comma 1, lette-
ra h), capoverso 1, è differita al giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
della legge di conversione del presente decreto.
4. (Liberazione anticipata speciale). 1. Ad esclusione dei con-
dannati per taluno dei delitti previsti dall’articolo 4 bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni per un periodo
di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la
detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista
dall’articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 è pari a settanta-
cinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.
2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano
già usufruito della liberazione anticipata, è riconosciuta per ogni
singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre
che nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione
del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione
all’opera di rieducazione.
3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica
anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell’1°
gennaio 2010.
4. Soppresso dalla legge di conversione
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano
ai condannati ammessi all’affidamento in prova e alla detenzione
domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in par-
te, in esecuzione di tali misure alternative, né ai condannati che
siano stati ammessi all’esecuzione della pena presso il domicilio
o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi dell’articolo 656,
comma 10, del codice di procedura penale.
5. (Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non su-
periori a diciotto mesi). 1. All’articolo 1 della legge 26 novem-
bre 2010, n. 199, modificata dall’articolo 3 del decreto legge 22
dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 febbraio 2012, n. 9, le parole: “Fino alla completa attuazione
del piano straordinario penitenziario nonchè in attesa della ri-
forma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2013,” sono soppresse.
6. (Modifiche al testo unico in materia di immigrazione). 1. Al-
l’articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente
periodo: “Essa non può essere disposta nei casi di condanna per
i delitti previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3 bis e 3 ter, del pre-
sente testo unico, ovvero per uno o più delitti previsti dall’artico-
lo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta
eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628,
terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale.”;
b) al comma 5, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
“In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti,
l’espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di
pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.”;
c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:
«5 bis. Nei casi di cui al comma 5, all’atto dell’ingresso in car-
cere di un cittadino straniero, la direzione dell’istituto peniten-
ziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità
e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la
procedura di identificazione interessando le competenti autorità
diplomatiche e procede all’eventuale espulsione dei cittadini stra-
nieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro
dell’interno adottano i necessari strumenti di coordinamento.
5 ter. Le informazioni sulla identità e nazionalità del dete-
nuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso
prevista dall’articolo 26 del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 giugno 2000, n. 230.»;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente comma:
«6. Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile
procedere all’identificazione dello straniero, la direzione dell’isti-
tuto penitenziario trasmette gli atti utili per l’adozione del provve-
dimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente
in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato
decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comuni-
cato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali,
entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione
dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito
da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un
difensore d’ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.».
III
L. 27 dicembre 2013, n. 147. Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2014) (Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale Serie gen. - n. 302 del
27 dicembre 2013).
(Estratto)
1. 176. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all’articolo 112,
comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è prorogato al 31 dicembre
2016.
443. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di preven-
zione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 52, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2
bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altroti-
tolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel
loro complesso, nella misura massima comunque non superiore
al tasso calcolato e pubblicato dalla Banca d’Italia sulla base di
un paniere composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul
mercato obbligazionario telematico (RENDISTATO)»;
b) all’articolo 53, comma 1, le parole: «70 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «60 per cento».
IV
D.L.vo 28 dicembre 2013, n. 154. Revisione delle disposizioni
vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della
n. 5 dell’ 8 gennaio 2014).
(Estratto)
TITOLO II
MODIFICHE AI CODICI PENALE, DI PROCEDURA PENALE
E DI PROCEDURA CIVILE IN MATERIA DI FILIAZIONE
94. (Modifiche al codice di procedura penale in materia di filia-
zione). 1. All’articolo 288 del codice di procedura penale, nella
rubrica e nel comma 1, le parole: “potestà dei genitori” sono so-
stituite dalle seguenti: “responsabilità genitoriale”.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
108. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto legislativo entra
in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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