L. 25 marzo 1985, n. 121

AutoreLuigi Tramontano
Pagine200-205
APPENDICE NORMATIVA
Appendice normativa
200
2.
L. 25 marzo 1985, n. 121. Ratif‌ica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizio-
nale, f‌irmato a Roma il 18 febbraio 1984, che appor ta modif‌icazioni al Concor-
dato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede
(Suppl. ord. alla Gazzetta Uff‌iciale n. 85 del 10 aprile 1985).
(Estratto)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratif‌icare l’accordo, con protocollo addi-
zionale, f‌irmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modif‌icazioni al Concordato latera-
nense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede.
2. Piena e intera esecuzione è data all’accordo con protocollo addizionale di cui all’ar-
ticolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all’articolo 13, n. 1,
dell’accordo stesso.
ACCORDO
LA SANTA SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA
1. 1. La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica
sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di
tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo
e il bene del Paese.
2. 1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere
la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santif‌icazione. In
particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del cul-
to, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia
ecclesiastica.
2. È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra
la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le Conferenze episcopali regionali, i Vescovi,
il clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti
relativi alla missione della Chiesa.
3. È garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di
riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di
diffusione.
4. La Repubblica italiana riconosce il particolare signif‌icato che Roma, sede vescovile del
Sommo Pontef‌ice, ha per la cattolicità.
3. 1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie è liberamente determinata dal-
l’autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio
italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di altro Stato.
2. La nomina dei titolari di uff‌ici ecclesiastici è liberamente effettuata dall’autorità ec-
clesiastica. Quest’ultima dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli
Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territo-
riale, così come dei Parroci e dei titolari degli altri uff‌ici ecclesiastici rilevanti per l’ordina-
mento dello Stato.
3. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli
uff‌ici di cui al presente articolo, ecclesiastici che non siano cittadini italiani.

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