D.L. 28 marzo 2014, n. 47

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leg
4/2014 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
f) il comma 669 è sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abi-
tazione principale, e di aree edif‌icabili, come def‌initi ai sensi
dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei
terreni agricoli.»;
g) il comma 670 è abrogato;
h) al comma 679 la lettera f) è abrogata.
1 bis. Il comma 12 bis dell’articolo 1 del decreto legge 30 no-
vembre 2013, n. 133, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 29
gennaio 2014, n. 5, è abrogato.
6. (Contabilizzazione IMU). 1. Ai f‌ini della contabilizzazione
delle regolazioni f‌inanziarie di cui all’articolo 1, comma 380 ter,
lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i Comuni iscrivo-
no la quota dell’imposta municipale propria al netto dell’importo
versato all’entrata del bilancio dello Stato. Per uniformarsi a tale
principio, i comuni possono effettuare eventuali rettif‌iche conta-
bili per l’esercizio 2013, in sede di approvazione del rendiconto di
cui all’articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
7. (Verif‌ica gettito IMU anno 2013). 1. Alla legge 27 dicembre
2013, n. 147 dopo il comma 729 sono inseriti i seguenti:
«729 bis. Al f‌ine di assicurare la più precisa ripartizione del
fondo di solidarietà comunale, ferme restando le dotazioni del
fondo previste a legislazione vigente, entro il mese di marzo 2014
il Ministero dell’economia e delle f‌inanze provvede, sulla base di
una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed
autonomie locali, alla verif‌ica del gettito dell’imposta municipale
propria dell’anno 2013, con particolare riferimento alla distribu-
zione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D.
729 ter. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto
con il Ministero dell’economia e delle f‌inanze da emanarsi entro
il 31 marzo 2014 previa intesa presso la Conferenza Stato-città e
autonomie locali, sono determinate le variazioni delle assegna-
zioni del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013, derivanti
dalla verif‌ica di cui al comma 729 bis.
729 quater. In conseguenza delle variazioni relative all’an-
nualità 2013, di cui al comma 729 ter, per i soli comuni interes-
sati, il termine previsto dall’articolo 227, del decreto legislativo n.
267 del 2000 è differito al 30 giugno 2014. Nel caso in cui, all’esito
delle verif‌iche di cui al comma 729 bis, il Comune sia tenuto a
versare ulteriori importi al fondo di solidarietà comunale, in as-
senza di impegni di spesa già contabilizzati dal comune stesso a
tale titolo, tali somme possono essere imputate quale apposito
impegno di spesa sull’annualità 2014.».
21. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Uff‌iciale
della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge
III
D.L. 28 marzo 2014, n. 47. Misure urgenti per l’emergenza
abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015
(Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 73 del 28 marzo 2014), conver-
tito, con modif‌icazioni, nella L. 23 maggio 2014, n. 80 (Gazzetta
Uff‌iciale Serie gen. - n. 121 del 27 maggio 2014).
1. (Finanziamento fondi). 1. L’articolo 6, comma 4, del decreto
legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modif‌icazioni dalla
legge 28 ottobre 2013, n. 124, è sostituito dal seguente: «4. Al Fon-
do nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione,
istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dota-
zione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.».
2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi
incolpevoli, istituito dall’articolo 6, comma 5, del decreto legge
31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge
28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 15,73 milioni di euro
per l’anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l’anno 2015, di 59,73
milioni di euro per l’anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l’anno
2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019
e di 9,5 milioni di euro per l’anno 2020.
2. (Modif‌ica della disciplina del Fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione e agevolazioni per i comu-
ni che acquisiscono in locazione immobili da privati per con-
trastare l’emergenza abitativa). 1. All’articolo 11, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, sono apportate le seguenti modif‌icazioni:
a) al comma 3, le parole: «nonchè, qualora le disponibilità
del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese
dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti
per la locazione o attraverso attività di promozione in conven-
zione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire
la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento
di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati»,
sono sostituite dalle seguenti: «e, tenendo conto anche delle
disponibilità del Fondo, per sostenere le iniziative intraprese
dai Comuni e dalle regioni anche attraverso la costituzione di
agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso
attività di promozione in convenzione con imprese di costruzio-
ne ed altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la
locazione, tese a favorire la mobilità nel settore della locazione,
attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione
a canoni concordati, ovvero attraverso la rinegoziazione delle
locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle
organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini,
la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Le procedure
previste per gli sfratti per morosità si applicano alle locazioni di
cui al presente comma, anche se per f‌inita locazione.»;
b) al comma 6, sono aggiunte in f‌ine le seguenti parole «e
def‌inire, sentiti i comuni, la f‌inalità di utilizzo del Fondo ottimiz-
zandone l’eff‌icienza, anche in forma coordinata con il Fondo per
gli inquilini morosi incolpevoli istituito dall’articolo 6, comma 5,
del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modif‌ica-
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al
comma 6 nonchè di quelle destinate al Fondo ad esse attribuite
ai sensi del comma 5; le risorse destinate dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano alla costituzione di
agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o alle atti-
vità di promozione in convenzione con imprese di costruzione ed
altri soggetti imprenditoriali, cooperative edilizie per la locazio-
ne sono assegnate dalle stesse ai comuni sulla base di parametri
che premino sia il numero di abbinamenti tra alloggi a canone
concordato e nuclei familiari provenienti da alloggi di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata o sottoposti a procedure
di sfratto esecutivo, sia il numero di contratti di locazione a
canone concordato complessivamente intermediati nel biennio
precedente.»
1 bis. L’applicazione da parte dei comuni, al f‌ine di contrasta-
re l’emergenza abitativa, delle disposizioni di cui all’articolo 11,
comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modif‌icato
dal comma 1 del presente articolo, costituisce titolo di preferen-
za nell’assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di
edilizia economica e popolare.

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