D.L. 6 marzo 2014, n. 16

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leg
4/2014 Arch. loc. e cond.
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Regioni A (Riparto del 90%) B (Riparto del 10%) C (Riparto 2014 A+B)
Campania 4.421.998,11 618.175,18 5.040.173,29
Puglia 2.861.605,00 400.039,34 3.261.644,34
Basilicata 569.533,33 79.618,16 649.151,49
Calabria 1.328.460,67 0,00| 1.328.460,67
Sicilia 3.742.374,06 35.286,51 3.777.660,57
Sardegna 1.013.867,70 141.734,08 1.155.601,78
Totale 45.000.000,00 5.000.000,00 50.000.000,00
II
D.L. 6 marzo 2014, n. 16. Disposizioni urgenti in materia di f‌i-
nanza locale, nonchè misure volte a garantire la funzionalità
dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche (Gazzetta Uff‌iciale
Serie gen. - n. 54 del 6 marzo 2014) convertito, con modif‌icazioni,
nella L. 2 maggio 2014, n. 68 (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n.
102 del 5 maggio 2014).
1. (Disposizioni in materia di TARI e TASI). 1. All’articolo 1,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti
modif‌iche:
a) al comma 677 è aggiunto, in f‌ine, il seguente periodo:
«Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote
TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel
secondo periodo, per un ammontare complessivamente non
superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano f‌inanziate,
relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari
ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modif‌icazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre
misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equi-
valenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU
relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo
conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto legge
n. 201, del 2011.»;
b) il comma 688 è sostituito dal seguente:
«688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all’arti-
colo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposi-
zioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale
al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17,
in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa
di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato se-
condo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo
n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente po-
stale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con
decreto del Direttore generale del Dipartimento delle f‌inanze del
Ministero dell’economia e delle f‌inanze sono stabilite le modalità
per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione,
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo
del Ministero dell’economia e delle f‌inanze. Il comune stabilisce
le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma alme-
no due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato
con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato
nei termini individuati dall’articolo 9, comma 3, del decreto legi-
slativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della
TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun
anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla
base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno
precedente; il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta
per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti
pubblicati nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del
f‌icazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal
f‌ine il comune è tenuto ad effettuare l’invio delle deliberazioni di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonchè dei rego-
lamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21
ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli
stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo f‌iscale,
per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto
legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione en-
tro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’an-
no precedente. L’eff‌icacia delle deliberazioni e dei regolamenti
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico. I comuni sono altresì tenuti ad inserire nella sud-
detta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le
indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle f‌inanze
- Dipartimento delle f‌inanze, sentita l’Associazione nazionale dei
comuni italiani. Per gli immobili diversi dall’abitazione princi-
pale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento
della prima rata è effettuato con riferimento all’aliquota di base
di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una
diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, e il versamento della
rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito a
conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale,
fermo restando il rispetto delle modalità e dei termini indicati
nei periodi precedenti. Per gli immobili adibiti ad abitazione
principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versa-
mento dell’imposta è effettuato in un’unica rata, entro il termine
del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio
2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decre-
to legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione
delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso
le relative modalità e aliquote. Ai f‌ini di quanto previsto dai due
periodi precedenti, il comune è tenuto ad effettuare l’invio della
predetta deliberazione, esclusivamente in via telematica, entro
il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa
nell’apposita sezione del Portale del federalismo f‌iscale.»;
c) il comma 691 è sostituito dal seguente:
«691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, aff‌idare, f‌ino alla scadenza del relativo
contratto, la gestione dell’accertamento e della riscossione della
TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi
667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013,
risulta aff‌idato il servizio di gestione dei rif‌iuti o di accertamento
e riscossione del tributo comunale sui rif‌iuti e sui servizi di cui
all’articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, converti-
to, con modif‌icazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»;
c bis) dopo il comma 728 è inserito il seguente:

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