L. 6 agosto 2013, n. 97

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9/2013 Rivista penale
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
tra le varie qualif‌iche, ivi comprese quelle dirigenziali, secondo la
pianta organica stabilita dal medesimo Commissario. Il personale
proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie e da-
gli enti territoriali è assegnato, anche in posizione di comando o
di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai
lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con
oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza. Il personale
in posizione di comando o di distacco non ha diritto ad indennità
o compensi aggiuntivi. Al f‌ine di assicurare la piena operatività
della struttura, il medesimo Commissario è altresì autorizzato a
stipulare contratti a tempo determinato, nei limiti delle risorse
disponibili sulla contabilità speciale del medesimo Commissario.
8. Sono confermate le risorse strumentali e f‌inanziarie già
assegnate al Commissario straordinario del Governo per le infra-
strutture carcerarie, nonchè quelle già disponibili sulla contabi-
lità speciale del medesimo Commissario.
9. Al Commissario straordinario del Governo per le infrastrut-
ture carcerarie non spetta alcun tipo di compenso.
5. (Copertura f‌inanziaria in vigore dal 3 luglio 2013). 1. Al-
l’attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge si
provvede mediante l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e
f‌inanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o mag-
giori oneri a carico del bilancio dello Stato.
6. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Uff‌iciale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
III
L. 6 agosto 2013, n. 97. Disposizioni per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - Legge europea 2013. (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. -
n. 194 del 20 agosto 2013).
(Estratto)
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE
DELLE PERSONE E DEI SERVIZI E IN MATERIA
DI DIRITTO DI STABILIMENTO
1. (Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepi-
mento della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazio-
ne e di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari.
Procedura di infrazione 2011/2053). 1. (Omissis).
2. All’articolo 183 ter, comma 1, delle norme di attuazio-
ne, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
le parole: «lettera a) ,» sono soppresse.
IV
D.L. 14 agosto 2013, n. 93. Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in
tema di protezione civile e di commissariamento delle provin-
ce (Gazzetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 191 del 16 agosto 2013).
CAPO I
PREVENZIONE E CONTRASTO DELLA VIOLENZA DI GENERE
1. (Norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti
persecutori). 1. All’articolo 572, secondo comma, del codice pe-
nale, dopo la parola: “danno” le parole “di persona minore degli
anni quattordici” sono sostituite dalle seguenti: “o in presenza di
minore degli anni diciotto”.
2. All’articolo 609 ter, primo comma, del codice penale, dopo
il numero 5 bis) sono aggiunti i seguenti:
«5 ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza;
5 quater) nei confronti di persona della quale il colpevole
sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla
stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche
senza convivenza.».
3. All’articolo 612 bis del codice penale, sono apportate le
seguenti modif‌icazioni:
a) al secondo comma le parole: “legalmente separato o
divorziato” sono sostituite dalle seguenti: “anche separato o
divorziato” e dopo le parole: “alla persona offesa” sono aggiunte
le seguenti: “ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti
informatici o telematici”;
b) al quarto comma, dopo il secondo periodo è aggiunto il
seguente: “La querela proposta è irrevocabile.”.
4. All’articolo 8, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 2009,
n. 11, convertito, con modif‌icazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n.
38, le parole: “valuta l’eventuale adozione di provvedimenti” sono
sostituite dalle seguenti: “adotta i provvedimenti”.
2. (Modif‌iche al codice di procedura penale e disposizioni con-
cernenti i procedimenti penali per i delitti di cui all’articolo 572
del codice penale). 1. Al codice di procedura penale sono appor-
tate le seguenti modif‌icazioni:
a) all’articolo 282 bis, comma 6, dopo la parola “571,” è inse-
rita la seguente: “582,” e le parole “e 609 octies” sono sostituite
dalle seguenti: “609 octies e 612, secondo comma”;
b) all’articolo 299:
1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2 bis. I provvedi-
menti di cui ai commi 1 e 2 relativi alle misure previste dagli arti-
coli 282 bis e 282 ter devono essere immediatamente comunicati
al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla
persona offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.”;
2) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:
“La richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste
dagli articoli 282 bis e 282 ter deve essere contestualmente noti-
f‌icata, a cura della parte richiedente, al difensore della persona
offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di
inammissibilità.”
3) al comma 4 bis, è aggiunto, in f‌ine, il seguente periodo: “La
richiesta di revoca o di sostituzione delle misure previste dagli
articoli 282 bis e 282 ter deve essere contestualmente notif‌icata,
a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa
o, in mancanza di questo, alla persona offesa a pena di inammis-
sibilità.”.
c) all’articolo 380, comma 2, dopo la lettera l bis) è aggiunta
la seguente: “l ter) delitti di maltrattamenti contro familiari e
conviventi e di atti persecutori, previsti dall’articolo 572 e dal-
l’articolo 612 bis del codice penale;”;
d) dopo l’articolo 384, è inserito il seguente: “Art. 384 bis
(Allontanamento d’urgenza dalla casa familiare) - 1. Gli uff‌iciali
ed agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di disporre, previa
autorizzazione del pubblico ministero, l’allontanamento urgente
dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitual-
mente frequentati dalla persona offesa, nei confronti di chi è col-
to in f‌lagranza dei delitti di cui all’articolo 282 bis, comma 6, ove
sussistano fondati motivi per ritenere che le condotte criminose
possano essere reiterate ponendo in grave ed attuale pericolo la
vita o l’integrità f‌isica della persona offesa.
2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui
agli articoli 385 e seguenti del presente titolo.”;

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