L. 20 maggio 1985, n. 222
Autore | Luigi Tramontano |
Pagine | 205-218 |
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Appendice normativa
L. 20 maggio 1985, n. 222
nense e della legge 27 maggio 1929, n. 847, per i quali non sia stato iniziato il procedimento
dinanzi all’autorità giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.
(1) Gli artt. 796 e 797 c.p.c. sono stati abrogati dall’art. 73 della L. 31 maggio 1995,
n. 218.
5. In relazione all’articolo 9
a) L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito — in
conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni —
da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con
essa, dall’autorità scolastica.
Nelle scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito dall’inse-
gnante di classe, riconosciuto idoneo dall’autorità ecclesiastica, che sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale
Italiana verranno determinati:
1) i programmi dell’insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi
delle scuole pubbliche;
2) le modalità di organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla colloca-
zione nel quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per la scelta dei libri di testo;
4) i profili della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di con-
fine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari.
6. In relazione all’articolo 10
La Repubblica italiana, nell’interpretazione del n. 3 — che non innova l’articolo 38 del
Concordato dell’11 febbraio 1929 — si atterrà alla sentenza 195/1972 della Corte costituzio-
nale relativa al medesimo articolo.
7. In relazione all’articolo 13, n. 1
Le Parti procederanno ad opportune consultazioni per l’attuazione, nel rispettivo ordine,
delle disposizioni del presente Accordo.
Il presente Protocollo addizionale fa parte integrante dell’Accordo che apporta modificazioni
al Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana.
3.
L. 20 maggio 1985, n. 222. Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il
sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi (Suppl. ord. alla Gazzetta
Ufficiale n. 129 del 3 giugno 1985).
TI T O L O I
ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI
1. (1) Gli enti costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali
abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli ef-
fetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato (2).
(1) La competenza per il riconoscimento degli enti ecclesiastici è attribuita, ai sensi
della L. 12 gennaio 1991, n. 13, al Ministro per l’interno.
(2) L’art. 17, n. 26, della L. 15 maggio 1997, n. 127, ha disposto l’abrogazione delle
disposizioni legislative che prevedono l’obbligo del parere del Consiglio di Stato.
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