Je ne regrette rien: Libertà della prova e legislazione francese in materia di sorveglianza tramite G.P.S.

AutoreRita Cencetti
Pagine647-649
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Arch. nuova proc. pen. 6/2014
Varie
Je ne regrette rien:
Libertà deLLa prova
e LegisLazione francese
in materia di sorvegLianza
tramite g.p.s.
di Rita Cencetti
Nel processo penale francese l’utilizzabilità di elemen-
ti di prova raccolti tramite metodologie investigative non
previste espressamente dal codice presenta un legame
diretto con il principio di libertà nella ricerca e nell’acqui-
sizione delle prove. In tale quadro, si pone la vexata quae-
stio dell’impiego dei procedimenti di c.d. geolocalizzazio-
ne. Come precisato dal Conseil Constitutionnel francese
(Décision n. 2014-393 DC, 25 marzo 2014) tale strumento
conoscitivo presenta un duplice ambito applicativo. In pri-
mo luogo esso consente di seguire gli spostamenti dell’in-
dividuo sospettato tramite l’installazione di un dispositivo
di rilevamento satellitare G.P.S. sull’autovettura o su un
oggetto appartenente al medesimo. In secondo luogo il
sistema permette di localizzare e di tracciare il percorso
della persona controllata seguendo gli «allacciamenti» del
suo telefono portatile ai ripetitori telefonici.
I limiti gnoseologici entro cui le autorità inquirenti
possono operare tramite la sorveglianza satellitare G.P.S.
sono stati precisati dalla Corte Suprema statunitense nel-
l’ormai celebre sentenza United States v. Antoine Jones
(565 U.S., 132 S. Ct. 949).
Nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti
dell’uomo il leading case in materia è riconducibile alla
sentenza Uzun c. Germania (CEDU, 2 settembre 2010,
Uzun c. Germania).
Nel caso di specie oggetto di contestazione erano le in-
dagini condotte a seguito degli attentati rivendicati da una
cellula terrorista di un gruppo di estrema sinistra. L’impu-
tato aveva presentato ricorso dinanzi alla Corte di Stra-
sburgo lamentando la lesione del diritto alla riservatezza
della vita privata (art. 8, par. 1 CEDU). I giudici di Stra-
sburgo rigettarono le doglianze del ricorrente affermando
che la misura di geolocalizzazione presentava un’adeguata
base giuridica di diritto interno ed era subordinata al ri-
spetto di condizioni rigide, quali la gravità del reato.
L’iter logico-argomentativo seguito dalla Corte Europea
dei diritti dell’uomo è piuttosto articolato. Il centro gravi-
tazionale della pronuncia ruota intorno alla constatazione
della presenza nell’ordinamento tedesco di una base giu-
ridica per l’applicazione della misura (§64). La corte evi-
denzia che l’attribuzione al giudice istruttore del potere
di disporre la sorveglianza tramite G.P.S. rappresenta un
elemento di garanzia contro la raccolta da parte delle au-
torità inquirenti di elementi di prova secondo procedure
illegittime (§ 71 e 72).
In tale fondamentale arresto i giudici di Strasburgo
hanno affermato che la tecnica investigativa de qua – pur
comportando una lesione del diritto al rispetto della vita
privata (articolo 8 paragrafo 1 della CEDU) – può ritenersi
ammessa ove il suo impiego nel caso concreto superi una
duplice valutazione. Da un lato, occorre che la misura sia
proporzionata allo scopo perseguito. Si tratta del c.d. test
di proporzionalità che dovrà essere condotto dal giudice
alla luce di determinati criteri tra i quali: idoneità alla
realizzazione dell’interesse nazionale, della sicurezza pub-
blica, della repressione penale, della protezione delle vit-
time; inidoneità di misure meno intrusive (principio della
extrema ratio); breve durata della misura. Dall’altro lato,
la geolocalizzazione è consentita ove – coerentemente al
disposto dell’articolo 8 paragrafo 2 CEDU – sia ritenuta
necessaria in una società democratica: tale momento inte-
gra il c.d. test di necessità. Tali criteri costituiscono le gui-
delines cui devono attenersi i giudici nazionali in materia
di geolocalizzazione.
La legislazione francese, in passato, non disciplinava
in alcun modo la sorveglianza tramite sistema G.P.S. Si
riteneva che la misura potesse essere adottata sulla base
giuridica degli artt. 81 e 151 del Code: tali norme, infatti,
attribuiscono al giudice istruttore il potere-dovere di com-
piere «ogni atto utile alla ricerca della verità». Parallela-
mente si escludeva l’applicabilità alla misura investigativa
de qua delle disposizioni sulle intercettazioni telefoniche.
Conformandosi alla giurisprudenza europea, la Corte di
Cassazione francese ha affermato che l’impiego di un di-
spositivo G.P.S. deve presentare i caratteri della propor-
zionalità rispetto allo scopo perseguito e della necessità
(Cass. Crim., 22 novembre 2011, ricorso n. 11-84.308, in
Bull. crim., 2011, n. 234). Nel caso di specie i giudici di
legittimità hanno respinto il ricorso proposto dall’indagato
contro la decisione con cui la Chambre de l’instruction ri-
gettava l’eccezione di nullità sollevata con riferimento alle
prove raccolte tramite la sorveglianza G.P.S. La Suprema

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