LEGGE 3 novembre 2003, n. 318 - Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge

Art. 1.

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Grande Jamahiriya araba libica popolare socialista sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 13 dicembre 2000.

    Art. 2.

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

    Art. 3.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 3 novembre 2003

    CIAMPI

    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

    LAVORI PREPARATORI

    Senato della Repubblica (atto n. 1924)

    Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 15 gennaio 2003.

    Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede referente, il 5 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1, 2, 5, 6 e 10.

    Esaminato dalla 3 commissione, in sede referente, il 17 e 18 giugno 2003.

    Relazione scritta annunciata il 25 giugno 2003 (atto n.

    1924/A - relatore sen. Provera).

    Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003.

    Camera dei deputati (atto n. 4212)

    Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 luglio 2003 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e IX.

    Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 16 e 30 settembre 2003.

    Esaminato in aula il 13 ottobre 2003 e approvato il 16 ottobre 2003.

    ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA GRANDE JAMAHIRIYA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

    La Repubblica Italiana e la Grande Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista qui di seguito denominate Parti Contraenti, CONFERMANDO lo spirito e il dettato del testo della Dichiarazione Congiunta sottoscritta A Roma in data 4 luglio 1998; ANIMATE dal desiderio di superare le esperienze negative del passato e di raggiungere gli obiettivi che si pongono nel quadro della cooperazione economica e commerciale per l'interesse dei due popoli amici; DESIDEROSE di creare un'atmosfera favorevole agli investimenti effettuati dagli investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e RICONOSCENDO l'importanza della promozione e della protezione degli investimenti, fondate su accordi internazionali, per il raggiungimento della prosperita' economica di entrambe le Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue:

    Articolo 1 Definizioni

    Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, le seguenti espressioni avranno il significato indicato

  4. "Investimenti" indica tutti i generi di beni investiti, prima o dopo l'accordo, tra cui per esempio

    1. Proprieta' di beni mobili ed immobili o altri diritti di proprieta', ipoteche immobiliari, vincoli oppure cauzioni; b. Azioni, obbligazioni, titoli e quote di proprieta' di societa'; c. Diritti su somme di denaro o altri diritti aventi un valore economico connesso ad un investimento nonche' diritti su qualsiasi impegno di valore monetario; d. Diritti di proprieta' industriale o intellettuale, inclusi i diritti di autore, di pubblicazione ed i brevetti di invenzione, le ragioni e i marchi commerciali, i progetti industriali, i segreti industriali e le operazioni tecniche di industrializzazione, le tecnologie e le denominazioni commerciali; e. Diritti su azioni economiche conferiti per legge o per contratto tra cui le concessioni per la prospezione di risorse naturali, la loro estrazione, sfruttamento e sviluppo; f. Tutti gli investimenti in linea con la legislazione delle due Parti contraenti, le loro politiche economiche e i loro sistemi produttivi, tenendo dovutamente in considerazione ogni variazione dei capitali investiti, in modo da non influire su quanto concerne la classificazione degli stessi, a condizione che una simile modificazione non pregiudichi le approvazioni concesse originariamente ai capitali investiti.

  5. "Redditi" somme ricavate dall'investimento, ivi compresi in particolare: profitti, usufrutti, dividendi, royalties, e altri compensi.

  6. Investitore significa

    1. Qualsiasi persona fisica in possesso della cittadinanza di una delle due Parti contraenti; b. Qualsiasi persona giuridica, avente la sua sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da essa riconosciuta, sia essa societa', consociata o filiale estera, cooperativa, impresa...

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