Del. (Ivass) 4 febbraio 2014

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leg
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2014
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
value su base ricorrente” nel caso in cui non abbia regi-
strato nell’esercizio signif‌icative variazioni o consistenze
delle attività e delle passività f‌inanziarie del livello 3”.
3. Il Prospetto del “Conto Economico Complessivo” di
cui all’allegato 7 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio
2007 è sostituito con il prospetto riportato nell’allegato E.1
al Provvedimento.
4. Il Prospetto del “Dettaglio delle altre componenti
del Conto Economico Complessivo”, di cui all’allegato 7 al
Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è sostituito con
il prospetto riportato nell’allegato E.2 al Provvedimento.
5. Il Prospetto del “Dettaglio delle attività e delle passi-
vità f‌inanziarie per livello”, di cui all’allegato 7 al Regola-
mento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è sostituito con il pro-
spetto ridenominato “Attività e passività valutate al fair
value su base ricorrente e non: ripartizione per livelli di
fair value”, riportato nell’allegato E.3 al Provvedimento.
6. Il Prospetto del “Dettaglio delle variazioni delle attività
e delle passività f‌inanziarie del livello 3”, di cui all’allegato 7 al
Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, è sostituito con il
prospetto ridenominato “Dettaglio delle variazioni delle atti-
vità e delle passività del livello 3 valutate al fair value su base
ricorrente”, riportato nell’allegato E. 4 al Provvedimento.
7. Nell’allegato 7 al Regolamento ISVAP n. 7 del 13 lu-
glio 2007 è aggiunto il prospetto “Attività e passività non
valutate al fair value: ripartizione per livelli di fair value”,
riportato nell’allegato E.5 al Provvedimento.
7. (Disposizioni transitorie). 1. È consentito all’impresa,
per il solo esercizio 2013, di non riportare l’informazione
comparativa riferita ai livelli di fair value nei seguenti
prospetti: “Attività e passività valutate al fair value su ba-
se ricorrente e non: ripartizione per livelli di fair value” e
“Attività e passività non valutate al fair value: ripartizione
per livelli di fair value”.
8. (Pubblicazione). 1. Il presente Provvedimento è pubbli-
cato nella Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica italiana, nel
Bollettino e sul sito internet dell’IVASS.
9. (Entrata in vigore). 1. Il presente Provvedimento entra
in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente Provvedimento si ap-
plicano a decorrere dal bilancio dell’esercizio 2013.
VI
Provv. (IVASS) 4 febbraio 2014, n. 15. Modif‌iche al regola-
mento ISVAP n. 31 del 1º giugno 2009 e successive modif‌i-
cazioni ed integrazioni, recante la disciplina della banca
dati sinistri di cui all’articolo 135 del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni pri-
vate . (Gazzetta Uff‌iciale n. 35 del 12 febbraio 2014).
1. (Integrazione all’articolo 7 del regolamento ISVAP n. 31
del 1° giugno 2009). 1. All’articolo 7 del regolamento ISVAP
n. 31 del 1° giugno 2009, sono aggiunti i seguenti commi:
“6. Ai soli f‌ini sanzionatori si considera quale comunica-
zione periodica di cui all’articolo 316 del decreto, indipen-
dentemente dalla frequenza dei f‌lussi dei dati riguardanti
i sinistri, l’insieme delle trasmissioni effettuate dall’im-
presa in ciascuna settimana di calendario rientrante nel
periodo di osservazione assunto in sede di accertamento
delle eventuali violazioni.
7. Ai medesimi f‌ini di cui al comma 6, per i procedi-
menti sanzionatori avviati f‌ino al 31 dicembre 2012 si
considera quale comunicazione periodica quella relativa
all’insieme delle trasmissioni effettuate dall’impresa in un
arco temporale di 20 giorni o frazione di esso.”.
2. (Ambito di applicazione ed entrata in vigore). 1. Le di-
sposizioni del presente provvedimento si applicano ai pro-
cedimenti sanzionatori avviati a partire dal giorno della
sua entrata in vigore ed a quelli pendenti alla stessa data.
2. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Uff‌iciale
della Repubblica Italiana.
3. (Pubblicazione). 1. Il presente provvedimento è pubbli-
cato nella Gazzetta Uff‌iciale della Repubblica Italiana, nel
Bollettino e sul sito internet dell’IVASS.
VII
Del. (Ivass) 4 febbraio 2014. Regolamento in materia di
pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni
concernenti l’organizzazione e l’attività dell’IVASS (Gaz-
zetta Uff‌iciale Serie gen. - n. 40 del 18 febbraio 2014).
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1. (Def‌inizioni). 1. Ai f‌ini del presente regolamento si in-
tende per:
a) «IVASS» o «Istituto»: l’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni;
b) «sito istituzionale»: il sito web dell’IVASS all’indiriz-
zo www.ivass.it;
c) «Codice delle assicurazioni private»: il decreto legi-
slativo 7 settembre 2005, n. 209;
d) «decreto trasparenza»: il decreto legislativo 14 mar-
zo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguar-
dante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
e) «pubblicazione»: la pubblicazione nella sezione
«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale
dell’IVASS dei documenti, delle informazioni e dei dati
concernenti l’organizzazione e l’attività dello stesso in
conformità a quanto stabilito dal decreto trasparenza;
f) «Consiglio»: il Presidente ed i consiglieri dell’IVASS;
g) «Direttorio integrato»: il governatore della Banca
d’Italia, il direttore generale della Banca d’Italia (Presi-
dente dell’IVASS), i tre vice direttori generali della Banca
d’Italia ed i due consiglieri;
h) «Segretario generale»: il Segretario generale del-
l’IVASS, ove nominato ai sensi dello Statuto dell’IVASS;

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