IUC (Legge di stabilità 2014)

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PRATICA pra
Arch. loc. e cond. 1/2014
IUC (*)
(Legge di stabilità 2014)
IUC Che cos’è
L’imposta unica comunale (IUC) si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura pa-
trimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente
riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore
che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rif‌iuti (TARI), destinata a f‌inanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rif‌iuti, a carico dell’utilizzatore.
Quando entra in vigore
A decorrere dall’1 gennaio 2014
COME SI DETERMINA IL TRIBUTO PER CIASCUNA SUA COMPONENTE
IMU Quali soggetti interessa
Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enf‌iteusi, superf‌icie sugli
immobili
Quali immobili riguarda
Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa
L’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa (queste
ultime solo se appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad
uso abitativo), ad eccezione di quelle classif‌icate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Come si determina il tributo
La base imponibile è data dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per:
- 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7
- 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
- 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5
- 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5)
- 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1
Aliquota di base dello 0,76% (7,6 per mille), che i Comuni possono aumentare o diminuire sino a 0,3
punti percentuali
Aliquota dello 0,4% (4 per mille) per l’abitazione principale e relative pertinenze, che i Comuni posso-
no aumentare o diminuire sino a 0,2 punti percentuali
I Comuni possono ridurre l’aliquota di base f‌ino allo 0,4% (4 per mille) per gli immobili locati.
Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, si ha diritto ad una detrazione pari a 200 euro.
I Comuni possono elevare la detrazione, f‌ino a concorrenza dell’imposta dovuta.
Quando e come si versa
In due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni
caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta
in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
Il versamento dell’imposta va effettuato tramite modello F24 oppure tramite apposito bollettino postale.
TASI Quali soggetti interessa e quali immobili riguarda
Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come
def‌inita ai f‌ini dell’IMU, aree scoperte nonché quelle edif‌icabili, a qualsiasi uso adibiti, con esclusione
delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e delle aree comuni
condominiali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sul-
l’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.
Come si determina il tributo
La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU.
L’aliquota di base è pari all’1 per mille. Il Comune può ridurre l’aliquota f‌ino all’azzeramento oppure
può determinare l’aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI
e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, f‌issata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in
relazione alle diverse tipologie di immobile; per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5
per mille.
L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento
dell’ammontare complessivo della TASI.
Quando e come si versa
Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno
due rate a scadenza semestrale. È comunque consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il
16 giugno di ciascun anno.
Il versamento è effettuato tramite apposito bollettino di conto corrente postale “ovvero tramite le altre
modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali”.

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