Iuc 2018 (Imu-Tasi-Tari), Quanto Si Paga

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PRATICA pra
Arch. loc. cond. e imm. 4/2018
IUC 2018 (IMU-TASI-TARI), QUANTO SI PAGA
IMU
Base imponibile
Rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per:
160 per abitazioni, magazzini, autorimesse
140 per laboratori e locali senza f‌ine di lucro
80 per uff‌ici, banche, assicurazioni
65 per opif‌ici, alberghi
55 per negozi e botteghe
La base imponibile è ridotta del 50% per:
– fabbricati di interesse storico o artistico
– fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
Aliquote
Aliquota di base del 7,6 per mille, che i Comuni possono:
– aumentare f‌ino al 10,6 per mille
– diminuire sino al 4,6 per mille
Abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8 e A/9)
– Aliquota del 4 per mille, che i Comuni possono:
– aumentare f‌ino al 6 per mille
– diminuire f‌ino al 2 per mille
Detrazione di 200 euro, che i Comuni possono aumentare f‌ino a concorrenza dell’imposta dovuta
Immobili locati
I comuni possono ridurre l’aliquota al 4 per mille;
dall’1.1.2016, l’Imu è ridotta al 75% per i seguenti contratti di cui alla legge n. 431/98:
a) contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo;
b) contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni;
c) contratti transitori (di durata f‌ino a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve
essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali.
TASI
Base imponibile
Rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per:
160 per abitazioni, magazzini, autorimesse
140 per laboratori e locali senza f‌ine di lucro
80 per uff‌ici, banche, assicurazioni
65 per opif‌ici, alberghi
55 per negozi e botteghe
La base imponibile è ridotta del 50% per:
– fabbricati di interesse storico o artistico
– fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
Aliquote
Aliquota di base dell’1 per mille, che i Comuni possono ridurre f‌ino all’azzeramento.
Dall’1.1.2016 la Tasi non è dovuta per le unità immobiliari “destinate ad abitazione principale dal
possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classif‌icate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”, vale a dire: abitazioni di tipo signorile (A/1); abitazioni in
ville (A/8); castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici (A/9).
I Comuni possono differenziare le aliquote per categorie di immobili.
Anche per il 2018 i Comuni non possono deliberare aliquote superiori a quelle applicabili nel 2015.
Per l’anno 2018 (come per il 2017 e per il 2016), limitatamente agli immobili non esentati, i Co-
muni possono “mantenere” – con espressa deliberazione del Consiglio comunale – la maggiorazio-
ne della Tasi di cui al comma 677 dell’art. 1, legge di stabilità 2014, nella stessa misura applicata
per l’anno 2015. Vi è quindi la possibilità di disporre la maggiorazione dello 0,8 per mille da parte
dei Comuni che nel 2015 abbiano utilizzato tale maggiorazione per immobili soggetti dal 2016 alla
Tasi, e cioè: abitazioni principali delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; altri immobili.
L’occupante (es. inquilino) versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune, compresa fra il 10 e
il 30% dell’ammontare complessivo.

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