LEGGE PROVINCIALE 17 giugno 2010, n. 14 - Modificazioni della legge provinciale sulla promozione turistica, della legge provinciale sulla ricettivita' turistica, della legge provinciale sull'agricoltura e della legge provinciale 13 novembre 2009, n. 14 (Valorizzazione degli itinerari naturalistici, storico-archeologici, lacustri, religiosi, nonche' dei siti celebri e dei mestieri tradizionali).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25 I/II del 22 giugno 2010) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modificazione dell'art. 1 della legge provinciale sulla promozione turistica 1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale sulla promozione turistica e' sostituita dalla seguente:

'a) promuove la vocazione turistica del Trentino realizzando e sostenendo azioni di marketing turistico-territoriale;'.

Art. 2

Modificazioni dell'art. 2 della legge provinciale sulla promozione turistica 1. All'art. 2 della legge provinciale sulla promozione turistica sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. nel comma 1 le parole: 'previo parere del coordinamento provinciale per il turismo' sono sostituite dalle seguenti: 'sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turistico';

  2. nel comma 3 le parole: 'e i progetti di ambito di cui all'art. 3' sono soppresse.

    Art. 3

    Inserimento dell'art. 2-bis nella legge provinciale sulla promozione turistica 1. Dopo l'art. 2 della legge provinciale sulla promozione turistica e' inserito il seguente:

    'Art. 2-bis (Conferenza provinciale per il turismo). - 1. Il Presidente della provincia indice ogni due anni la conferenza provinciale per il turismo per la quale sono convocati i rappresentanti delle autonomie locali, dei soggetti previsti dagli articoli 6, 9, 12-bis e 12-quater, degli operatori e dei lavoratori del settore turistico nonche' dei settori economici e sociali ad esso collegati.

    1. La conferenza esprime orientamenti e formula proposte per la definizione delle politiche turistiche provinciali, valutandone le ricadute sul sistema socio-economico trentino. Gli atti conclusivi della conferenza sono trasmessi al consiglio provinciale.'.

      Art. 4

      Inserimento dell'art. 2-ter nella legge provinciale sulla promozione turistica 1. Dopo l'art. 2-bis della legge provinciale sulla promozione turistica e' inserito il seguente:

      'Art. 2-ter (Carta dei diritti del turista). - 1. La carta dei diritti del turista, predisposta su iniziativa della provincia, sentite le associazioni di categoria del settore e dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative, contiene informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista per quanto attiene alla fruizione dei servizi turistico-ricettivi, all'utilizzo dei mezzi di trasporto e all'assistenza sanitaria. La carta informa anche sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela dei luoghi di interesse turistico, sui beni ambientali e culturali, sugli usi e consuetudini locali e su ogni altro aspetto attinente alla valorizzazione, alla qualificazione e riconoscibilita' del sistema turistico e alle relative forme di tutela.

    2. La carta informa, inoltre, sulla possibilita' di avvalersi delle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la risoluzione delle controversie tra imprese, operatori e utenti relative alla fornitura di servizi turistici.'.

      Art. 5

      Abrogazione dell'art. 3 della legge provinciale sulla promozione turistica 1. L'art. 3 della legge provinciale sulla promozione turistica e' abrogato.

      Art. 6

      Abrogazione dell'art. 4 della legge provinciale sulla promozione turistica 1. L'art. 4 della legge provinciale sulla promozione turistica e' abrogato.

      Art. 7

      Sostituzione dell'art. 5 della legge provinciale sulla promozione turistica 1. L'art. 5 della legge provinciale sulla promozione turistica e' sostituito dal seguente:

      'Art. 5 (Monitoraggio del turismo). - 1. La provincia promuove e svolge le attivita' di osservazione e monitoraggio del fenomeno turistico e in particolare:

  3. analisi, studi e ricerche in materia turistica anche in collaborazione con universita', istituti ed enti di ricerca;

  4. monitoraggio dell'offerta turistica provinciale e dei mercati di riferimento;

  5. gestione e analisi dei dati statistici e informativi relativi al comparto turistico;

  6. ogni altra iniziativa ritenuta utile per l'osservazione del fenomeno turistico.

    1. Ferma restando la competenza della struttura provinciale competente in materia di statistica, le attivita' previste dal comma 1 possono essere trasferite alla societa' prevista dall'art. 6, con le modalita' stabilite nel contratto di servizio previsto dal comma 3 del medesimo articolo. In tal caso al personale adibito alle attivita' oggetto di trasferimento si applica l'art. 53 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia).'.

    Art. 8

    Inserimento dell'art. 5-ter nella legge provinciale sulla promozione turistica 1. Dopo l'art. 5-bis della legge provinciale sulla promozione turistica e' inserito il seguente:

    'Art. 5-ter (Formazione e supporto specialistico in materia di turismo e marketing territoriale). - 1. Per assicurare omogeneita' e standard qualitativi ottimali nell'organizzazione turistica del Trentino la provincia, sentiti i soggetti fruitori, realizza programmi di alta formazione in materia di turismo e marketing territoriale nonche' iniziative di supporto specialistico allo svolgimento delle attivita' di marketing turistico-territoriale da parte dei soggetti previsti negli articoli 6, 9, 12-bis e 12-quater, avvalendosi della societa' per la...

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