Tecniche informatiche e iter di formazione e manifestazione del libero convincimento del giudice penale

AutoreBenito Iperti
CaricaIl capitano dottor Benito Iperti è Capo del Centro elettronico della Guardia di Finanza e insegnante di elaborazione -elettronica dei dati presso la Scuola di.polizia iribuiaria della Guardia di Finanza
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@1. Premessa

Il diritto processuale penale vigente presenta il principio del libero convincimento del giudice come cardine del processo. Posto che il momento essenziale del processo è quello della « giusta » decisione finale del giudice, que sti può amettere la sua sentenza solo se ed in quanto sia pervenuto ad un convincimento, alla convinzione cioè della consistenza dei fatti In una cèrta e « sicura » dimensione giurìdica. Consegue che il giudizio/essendo libero, non può formarsi improvvisamente nello stadio ultimo del processo, ma si delinca fin dall'Inizio, sviluppandosi attraverso una serie di vale t'azioni o di giudizi ptovvisori.

In ispecie il giudice dovrà apprendere I fatti, Interpretarli, apprezzarli e, qualificarli, procedendo alla:

- fissazione dagli;

- elementi di fatto;

- qualificazione giuridica del fatto;

- interpretazione e Individuazione della norma giuridica.

Inizialmente egli (o il pubblico ministero) si trova di fronte a tutto il materiale che variamente lo Informa sul supposto reato accaduto; materiale sul quale è necessario procedere a selezione e discriminazione, dopo di che è possibile formula» un'ipotesi di lavoro, identificabile con l'Imputazione.

Con essa in un certo senso è anticipato il giudizio, come possibile o probabile o eventuale soluzione del problema (configurazione di fatto e di dirit-Page 106to); l'anticipazione serve solo come ipotesi di lavoro, sulla base della quale si dovrà svolgere l'attività per -raggiungere il convincimento. Così come l'imputazione costituisce il punto di partenza - l'ipotesi di lavoro - per il giudice istruttore, nello stesso modo la sentenza di rinvio a giudizio costitusce a sua volta altra ipotesi di lavoro per il giudice del dibattimento. Abbiamo cioè un'attività di ricerca della verità che si svolge progressivamente nel tempo no a sfociare nella decisione definitiva, attività naturalmente e continuamente interferente con quelle di qualificazione giuridica del fatto, intérprétazione e individuazione della norma giuridica. Tali attività possono essere considerate come un vero e proprio procedimento di verifica o anche di ricostruzione dei fatti sui quali deve formarsi il convincimento. Pur fatto salvo il principio di disponibilità (da parte del giudice), sembra evidente che, accettata tale impostazione, non possa non influire sul convincimento, spesso in modo determinante, la prima formulazione degli elementi dell'ipotesi di lavoro, cioè tutta l'attività, precedente all'imputazione, che si materializza negli atti di polizia giudiziaria, anche se compiuta immediatamente dopo la commissione del fatto.

In altri termini, se la decisione rispecchia l'apprezzamento dei fatti e la loro riconduzione sul piano del diritto, in coerenza ad una corretta motivazione, occorre altresì che il convincimento medesimo si sia formato secondo le vie e nei modi stabiliti dalla legge processuale. Ciò significa che il convincimento riguarda la teoria della decisione, che ne è la manifestazione e la sintesi, e la teoria delle prove. Inoltre la valutazione dei fatti richiede un ulteriore «convincimento-» del giudice sul piano del diritto (teoria dell'applicazione della legge). Nell'ambito dello schema delineato ed ai fini della dimostrazione di quanto segue, poco o probabilmente nulla influisce l'impostazione che in modi diversi viene data alle « teorie della logica » ed alle valutazioni del giudice.

L'iter del convincimento perciò riguarda in definitiva:

- i soggetti investiti direttamente o indirettamente dell'attività di ricostruzione del fatto;

- l'oggetto della verifica e della ricostruzione, cioè la definizione di tutto ciò che può essere preso a fondamento del convincimento (fatti oggetto dell'azione penale e personalità del soggettoex art. 1332 c.p.);

- i mezzi attraverso i quali l'attività in questione trova estrinsecazione (mezzi di prova).

Interessano inoltre i criteri secondo i quali legalmente il convincimento può formarsi, essenzialmente come presenza o assenza -di limiti stabiliti dal diritto, alla salutazione del materiale probatorio raccolto (criteri di valutazione delle prove), compresa la valutazione e qualificazione giuridica dei fatti in quanto- manifestazione del convincimento del giudice (principio di legalità). Infine non sono da trascurarsi, oltre all'espressione del convincimento nella decisione, le garanzie atte a salvaguardare sia il diritto del soggetto al quale può essere ricondotta la responsabilità del reato (diritto,di difesa) sia'quelloPage 107 degli altri consociati a che le conseguenze della violazione della norma ricadano sull'autore dell'illecito (diritto di punire dello Stato); garanzie pertanto poste -per la retta formazione del libero convincimento ed, evidenziate innanzi tutto nel principio del contraddittorio e nella obbligatorietà della motivazione.

Il presente studio riguarda le possibili trasformazioni che le procedure enunciate possono subire a motivo della crescente diffusione di mezzi per l'elaborazione automatica dei dati.

@2. Alcune considerazioni sulle applicazioni in atto dell'elaborazione elettronica dei dati giurìdici

Oggi non sono più necessarie, anche per il diritto italiano, astruse e opinabili interpretazioni di quanto sta accadendo nel campo della tecnologia per giungere alla conclusione che qualcosa di nuovo - per alcuni di profondamente nuovo - possa influenzare la concezione tradizionale del diritto e conseguentemente l'amministrazione della giustizia penale» Le realizzazioni e gli studi per immediate realizzazioni costituiscono infatti ormai una realtà ed il problema è diventato semmai quello di individuare lo sviluppo di tale situazione.

Evidentemente ci si riferisce all'impiego del calcolatore elettronico, che ormai da anni interessa le organizzazioni più avanzate di vita sodale e le relative procedure di comportamento; comprese - per la verità in tono minore - quelle degli operatori del diritto. E tale « tono minore », secondo alcuni, è da imputarsi in parte a quei giuristi che « non vogliono sentir parlare di macchine cibernetiche applicate al diritto, perché ciò impedirebbe di applicare ad esso un insostituibile ma inafferrabile fiuto giuridico. Ma che cosa si cela dietro questa concezione olfattiva de diritto, A inio avviso, due diversi tipi di errore. Il primo errore è errore di fatto, dovuto alla carenza di discorsi organici » (noi vorremmo precisare: discorsi pratici) « sulla cibernetica applicata al diritto. Infatti, se per fiuto giuridico si intende il gusto di comporre in certo modo il materiale favorevole alla propria tesi, di confutare con un certo stile quello sfavorevole e di impostare tutta la difesa o l'accusa secondo un certo disegno, allora la macchina cibernetica è di grande aiuto. Più rapida'e più esauriente dell'uomo nella ricerca del materiale, essa gli sottrae la parte più meccanica dell'attività, lasciandogli maggior tempo - per operare sul materiale messogli a disposizione. Il giurista che ha questa concezione del fiuto giuridico, in realtà, è un potenziale fautore della cibernetica applicata al diritto: bisognerà soltanto spiegargli con chiarezza quali sono i limiti entro cui opera la macchina. L'altra concezione del fiuto giuridico è invece radicalmente da respingere. Essa è propria del giurista che, sfruttando rappiglio procedurale, la dilazione, l'oscurità legislativa, la contradditorietà di certe sentenze o la debolezza finanziaria della controparte, riesce ad ottenere una 'sentenza non conforme a giustizia. Dal suo puntoPage 108 di" vista, 'Paversiatie "per la macchina è giustificata, poiché essa modificherà profondamente il terreno su cui egli è abituato ad operare. Infatti la...

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