Modificazioni ai provvedimenti ISVAP 19 luglio 1996, n. 297 e 30 gennaio 1996, n. 147, relativamente ai contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 981.G)
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385, recante la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, in materia di assicurazione diretta sulla vita; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione; Visto il provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147, recante disposizioni in materia di copertura delle riserve tecniche dell'assicurazione diretta sulla vita; Visto il provvedimento ISVAP 19 luglio 1996, n. 297, recante disposizioni in materia di utilizzo di strumenti finanziari derivati da parte delle imprese di assicurazione; Considerata la necessita' di fissare norme particolari in materia di copertura delle riserve tecniche e di utilizzo di strumenti finanziari derivati in relazione ai contratti di cui all art. 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
Dispone: Art. 1.
Modifiche al provvedimento ISVAP 19 luglio 1996, n. 297
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Dopo l'art. 5 del provvedimento ISVAP 19 luglio 1996, e' inserito il seguente articolo: "Art. 5-bis (Condizioni per l'utilizzo in relazione ai contratti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 174/1995) . - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, e fermo restando quanto previsto all'art. 5 del presente provvedimento, l'impresa puo' utilizzare strumenti finanziari derivati in relazione ai contratti di cui all'art. 30, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 174/1995, fatta eccezione per cio' che riguarda le riserve tecniche addizionali previste al comma 4 del citato art. 30, alle seguenti condizioni: a) che i relativi contratti siano conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilita', ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato estero; b) che, qualora gli strumenti finanziari derivati non...
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