COMUNICATO - Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale (7° aggiornamento)

La nuova normativa prudenziale internazionale ha introdotto rilevanti novita' per quanto riguarda l'operativita' degli intermediari finanziari.

In particolare, le banche possono assimilare - a fini prudenziali - i crediti verso intermediari finanziari a quelli verso altre banche, ove tali intermediari: (i) siano autorizzati a operare dalla medesima Autorita' di vigilanza che autorizza le banche; (ii) siano sottoposti a forme di vigilanza prudenziale "equivalenti" a quelle delle banche e delle imprese di investimento.

Con le presenti istruzioni viene realizzata la vigilanza "equivalente", prevedendo per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario una regolamentazione prudenziale basata sui medesimi istituti previsti per le banche, modulata pero' in funzione delle caratteristiche operative di tali intermediari.

Le accluse istruzioni modificano l'attuale capitolo V delle "Istruzioni di vigilanza degli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale", che viene ora articolato in 12 sezioni: I) disposizioni di carattere generale; II) patrimonio di vigilanza; III) requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito; IV) attenuazione del rischio di credito; V) cartolarizzazione; VI) rischio di controparte; VII) requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato; VIII) rischio di cambio; IX) requisiti patrimoniali a fronte dei rischi operativi; X) concentrazione dei rischi; XI) processo di controllo prudenziale; XII) informativa al pubblico.

Tra le principali innovazioni, rilevano le seguenti:

- sono state disciplinate in dettaglio le opzioni meno complesse tra quelle previste dalla normativa internazionale, consentendo comunque agli intermediari finanziari di adottare, ove ricorrano i requisiti, i metodi piu' avanzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte delle diverse tipologie di rischio;

- sono stati stabiliti requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito differenziati in funzione della circostanza che l'intermediario raccolga o meno risparmio tra il pubblico. In particolare, il requisito viene fissato ad un livello analogo a quello delle banche (patrimonio di vigilanza pari all'8% dell'attivo a rischio) per gli intermediari che si avvalgono della possibilita' di raccolta del risparmio. E' invece previsto un requisito patrimoniale inferiore (pari al 6% dell'attivo a rischio) per tutti gli altri intermediari;

- per gli intermediari appartenenti a...

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