CIRCOLARE 11 marzo 2009, n. 19677 - Istruzioni applicative in materia di depositi dormienti.

Agli intermediari di cui all'art. 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116

Premessa.

A seguito dei recenti interventi normativi, culminati con le modifiche apportate dalla legge 4 dicembre 2008, n. 190, alla disciplina di riferimento, si e' previsto che nel Fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, confluiscano, oltre ai rapporti definiti come dormienti, anche gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione, gli importi delle polizze assicurative prescritte e gli importi dovuti ai beneficiari di buoni postali fruttiferi, emessi dopo il 14 aprile 2001 e non reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto.

La disciplina richiamata in oggetto prevede che tutti i suddetti importi vengano comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito «MEF») entro il 31 marzo di ciascun anno e che i relativi versamenti vengano effettuati entro il successivo 31 maggio. Per quanto concerne i soli rapporti dormienti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 (di seguito «Regolamento»), tale Regolamento ha previsto, all'art. 4, precisi incombenti pubblicitari a carico degli Intermediari nella fase che precede il trasferimento dei relativi importi al Fondo.

Trattandosi di disposizioni destinate ad avere un consistente impatto sull'operativita' degli intermediari e degli altri soggetti destinatari della predetta normativa, si ritiene necessario fornire le seguenti istruzioni applicative, integrative delle precedenti dettate - in sede di prima applicazione della normativa di riferimento - con la circolare del giorno 8 agosto 2008, prot. n. 82165. Istruzioni applicative.

La comunicazione al MEF dei rapporti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), del Regolamento rispetto ai quali si siano verificate le condizioni per la dormienza - valida anche per la pubblicazione sul sito web del MEF ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Regolamento - dovra' essere effettuata, con adeguato anticipo rispetto alla scadenza del relativo termine, esclusivamente in formato elettronico, mediante posta elettronica certificata (PEC), al...

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