DELIBERAZIONE 15 Novembre 2007 - Procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita

L'AUTORITA' GARANTE

DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 15 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante "attuazione dell'art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole";

Visto l'art. 8, comma 11, del decreto legislativo n. 145/2007, che prevede che l'Autorita', con proprio regolamento, disciplini le procedure istruttorie in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione;

Delibera di adottare il regolamento concernente "le procedure istruttorie in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita" nel testo allegato, parte integrante della presente delibera.

Il regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

Roma, 15 novembre 2007

Il presidente: Catricala'

Il segretario generale: Fiorentino

Allegato

REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE ISTRUTTORIE IN MATERIA

DI PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA ILLECITA

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

  1. per decreto legislativo, il decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145;

  2. per Collegio, il Presidente e i quattro Componenti;

  3. per Uffici, le unita' organizzative di cui all'art. 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

    Art. 2.

    Ambito di applicazione

    1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti in materia di pubblicita' ingannevole e comparativa illecita di cui al decreto legislativo.

      Art. 3.

      Responsabile del procedimento

    2. Responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all'unita' organizzativa competente per materia, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 6, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o altro funzionario dallo stesso incaricato.

    3. Il responsabile di cui al comma 1 provvede all'avvio del procedimento, nonche' agli adempimenti di competenza per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria.

      Art. 4.

      Attivita' pre-istruttoria

    4. Il responsabile del procedimento acquisisce ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie. A tal fine puo' richiedere informazioni e documenti ad ogni soggetto pubblico o privato.

    5. Qualora il committente del messaggio pubblicitario non sia conosciuto, il responsabile del procedimento richiede al proprietario del mezzo di diffusione ed a chiunque ne sia in possesso ogni elemento idoneo ad identificarlo.

    6. Ad eccezione dei casi di particolare gravita', qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere che il messaggio costituisca una pubblicita' ingannevole o una pubblicita' comparativa illecita, il responsabile del procedimento, informato il Collegio, puo' invitare il professionista, per iscritto, a rimuovere i profili di possibile ingannevolezza o illiceita'.

      Art. 5.

      Richiesta di intervento

    7. Ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse puo' richiedere l'intervento dell'Autorita' nei confronti di pubblicita' che ritenga ingannevoli o illecite ai sensi del decreto legislativo.

    8. Con la richiesta di cui al comma 1 sono portati a conoscenza dell'Autorita':

  4. nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente nonche' recapiti telefonici ed eventuali recapiti di telefax e di posta elettronica;

  5. elementi idonei a consentire una precisa identificazione della pubblicita' oggetto della richiesta nonche' del professionista che l'ha posta in essere;

  6. ogni elemento ritenuto utile alla valutazione dell'Autorita'.

    1. Qualora il Collegio ritenga, sulla base degli elementi prodotti con la richiesta di intervento o altrimenti acquisiti dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 1 e comma 3, che non vi siano i presupposti per un approfondimento istruttorio, archivia la richiesta dandone comunicazione al richiedente.

      Art. 6.

      Avvio dell'istruttoria

    2. Il responsabile del procedimento, valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza con la richiesta di intervento di cui all'art. 5, avvia l'istruttoria al fine di verificare l'esistenza di pubblicita' ingannevoli o comparative illecite di cui al decreto legislativo.

    3. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo, al professionista e ai soggetti che abbiano presentato richiesta di intervento ai sensi dell'art. 5.

    4. Nella comunicazione di cui al comma 2 sono indicati l'oggetto del procedimento, il termine per la sua conclusione, l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, l'ufficio presso cui si puo' accedere agli atti, la possibilita' di presentare memorie scritte o documenti ed il termine entro cui le memorie e i documenti possono essere presentati.

      Art. 7.

      Termini del procedimento

    5. Il termine per la conclusione del procedimento e' di centoventi giorni, decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di centocinquanta giorni quando, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo, si debba chiedere il parere all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni.

    6. Nel caso in cui il professionista sia residente, domiciliato o abbia sede all'estero, il termine per la conclusione del procedimento e' di centottanta giorni decorrenti dalla data di protocollo della comunicazione di avvio e di duecentodieci giorni quando, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo, si debba chiedere il parere all'Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni.

    7. Il termine puo' essere prorogato, con provvedimento motivato del Collegio, in persenza di particolari esigenze istruttorie, fino ad un massimo di trenta giorni, ovvero, nel caso in cui il professionista presenti degli impegni, fino ad un massimo di sessanta giorni.

    8. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento, il Collegio disponga la sospensione del procedimento, i termini di cui al comma 1 restano sospesi in attesa della pronuncia dell'organismo di autodisciplina e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni...

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