DELIBERAZIONE 5 agosto 1998 - Disposizioni in materia di istruttoria degli interventi di ricerca nelle aree depresse di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 96 del 1993 e dell'art. 6 del decreto-legge 8 febbraio 1995 convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. (Deliberazione n. 101/98)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle funzioni in materia di interventi nelle aree economicamente depresse dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della citata legge n. 488 del 1992; Visto in particolare l'art. 6 del citato decreto legislativo n. 96 del 1993 che definisce le funzioni in materia di ricerca trasferite al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.

373, che all'art. 2, comma 1.f, nell'ambito della devoluzione delle funzioni del soppresso CIPI, attribuisce al CIPE la funzione di emanare disposizioni per la concessione di agevolazioni di cui all'art. 1, del citato decreto-legge n. 415 del 1992; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge del 7 aprile 1995, n. 104, recante disposizioni per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno; Visto in particolare l'art. 6 del citato decreto che al comma 3 prevede che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica possa avvalersi, per le attivita' di istruttoria tecnicoeconomica degli interventi ad esso trasferiti, del CNR, dell'ENEA o di altri enti pubblici o privati, previa apposita convenzione e al comma 5 attribuisce allo stesso Ministero le funzioni in materia di centri e progetti di ricerca non inclusi in contratti di programma; Vista la propria deliberazione 27 aprile 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 142 del del 20 giugno 1995) concernente direttive per la concessione di agevolazioni industriali nelle aree depresse ai sensi del citato decreto-legge n. 415 del 1992, che al punto 5.c prevede espressamente il ricorso al sistema bancario per l'istruttoria delle domande di agevolazione; Vista la propria deliberazione 29 dicembre 1995 (Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 1996), recante criteri, indirizzi e procedure per la regolamentazione degli interventi trasferiti ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo...

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